Redditività degli investimenti, antieconomicità e accertamento induttivo

Se dalla contabilità e dalle dichiarazioni del contribuente si desume una redditività degli investimenti infima, allora è possibile ricostruire induttivamente il reddito in base alle percentuali di ricarico.

Quando la redditività degli investimenti è troppo bassa il Fisco può ricostruire induttivamente il reddito in base alle percentuali di ricarico

Con sentenza n. 2613 del 22 febbraio 2012 (ud. 18 gennaio 2012) la Corte di Cassazione Civile, affronta ancora la questione relativa all’antieconomicità.

 

 

Il processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR per l’anno 1997, col quale veniva rideterminato il reddito imponibile, induttivamente, applicando una percentuale di ricarico pari all’89,93% per le vendite effettuate nei periodi normali e al 49,93% per le vendite effettuate nel periodo di saldi, rispetto alla percentuale dichiarata del 22,44%.

La Commissione di primo grado adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, la quale riteneva legittimo l’accertamento quanto ai presupposti, ma non per quanto concerneva la percentuale di ricarico applicata, con una conseguente riduzione del reddito accertato.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità dell’accertamento induttivo, che non sarebbe adeguatamente spiegata nel ragionamento del giudice di merito e censurando, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta legittimità dell’accertamento induttivo in ragione dell’assenza di presunzioni qualificate.

 

 

La sentenza

Innanzitutto, la Corte, ritiene che la sentenza impugnata espone con chiarezza quale sia, per il giudice di merito, il fondamento di legittimità dell’accertamento induttivo nel caso di specie: “l’ispezione”, vi si afferma, ha rilevato

“l’incongruità della percentuale di ricarico dichiarata, nonchè la scarsa aderenza alla realtà commerciale di un esercizio commerciale con notevole volume d’affari (anche superiore al miliardo di lire) con un ritorno sugli investimenti addirittura infimo (con percentuali inferiori ai 3%) tale da essere ottenuto anche con investimenti a molto minor rischio”.

Per la Corte si tratta di una motivazione assolutamente congrua che

“fa emergere l’evidenza del comportamento antieconomico della contribuente”.

Inoltre, il passo della motivazione della sentenza impugnata evidenzia la qualificazione delle presunzioni adottate dall’Ufficio nella sostanza antieconomica del comportamento imprenditoriale della contribuente, aggiungendo conclusivamente – il giudice di merito – che non si comprende “quale sia la pulsione di un imprenditore movimentare capitali ingenti per ottenere rendimenti inferiori a quelli di un investimento in titoli di Stato”.

La sentenza impugnata esprime così una posizione in linea con l’orientamento della Corte in materia, che legittima il ricorso all’accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare quando, alla luce di presunzioni quali del tipo di quelle emergenti nel caso di specie (che si presentano gravi, precise e concordanti)

“possa fondatamente ritenersi che l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza” (v. Cass. nn. 10649 del 2001, 7949 del 2002, 26130 del 2007, 14364 del 2011).

 

 

Antieconomicità e accertamento fiscale  – Brevi note

La sentenza che si annota appare netta e secca, per certi versi radicale nell’ambito della cd. antieconomicità.

La pronuncia, in sintesi, pone in evidenza proprio le scelte economiche, ponendo al centro del procedimento di accertamento – attraverso una serie di affermazioni forti – il principio della prevalenza della sostanza, legittimando l’induttivo.

La sentenza si caratterizza per le seguenti affermazioni:

  1. ritorno degli investimenti infimo;
  2. investimenti ingenti per ottenere rendimenti inferiori a quelli di un investimento in titoli di Stato.

sentenza corte di cassazioneIn pratica, la Corte segue un ragionamento logico: non ha senso investire milioni di euro, con capitale di rischio, per guadagni irrisori.

Ricordiamo che, con sentenza n. 16642 del 29 luglio 2011 (ud. del 9 marzo 2011), la Corte di Cassazione aveva già legittimato l’accertamento analitico-induttivo, in presenza di un comportamento manifestamente contrario agli ordinari canoni dell’economia e dell’attività dell’impresa, anche attraverso gli elementi desunti dalle percentuali di ricarico – incombendo al giudice di merito – che disattende i rilievi dell’ufficio impositore – motivare adeguatamente in ordine all’assenza di violazioni di norme tributarie.

Nel caso di specie la rettifica operata dall’ufficio derivava dal maggior reddito imponibile accertato attraverso la rilevazione di un’ingiustificata drastica riduzione della percentuale di ricarico sui costi dei beni prodotti, dall’89,34% dell’anno precedente al 27,49% risultante per l’anno in contestazione, frutto di accordi di gruppo tra società controllata e società controllante, volti a conseguire vantaggi fiscali, con applicazione di una percentuale di ricarico (75%) comunque inferiore rispetto a quella dichiarata dalla società negli ultimi anni.

 

La sintesi è comunque sempre una:

“in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie” (v. Cass. 8.7.2005, n. 14428; cfr. 16.1.2009, n. 951; 26.11.2007, n. 24532; 5.10.2007, n. 20857; 18.5.2007, n. 11559).

Né vale invocare la libertà delle scelte imprenditoriali, dato che il criterio direttivo che si pone qualsiasi imprenditore è quello della economicità.

Così, in presenza di un comportamento antieconomico dell’imprenditore, è lecito dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate.

 

Ricordiamo che sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26167 del 6 dicembre 2011 (ud 6 luglio 2011) ha affermato che

“la giurisprudenza è da tempo orientata a sostegno dell’affermazione che, a fronte di condotte aziendali che risultano in netto contrasto con le leggi del mercato, compete all’imprenditore dimostrare, in modo specifico, che la differenza negativa tra costi di acquisto e prezzi di rivendita, emersa dalle scritture contabili, non è dovuta all’occultamento di corrispettivi, ma trova valide ragioni economiche che la giustificano (ex pluribus, Cass. n. 8068/2010; n. 11242/2011). La circostanza, invero, che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell’erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, cui corrisponde, in materia di Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (v. Cass. n. 21536/2007, nonchè, da ultimo, quanto all’omologa affermazione di presunta esistenza di proventi non dichiarati, correttamente desunta dall’anomalia contabile costituita dal disavanzo di cassa, Cass. n. 11987/2011; n. 24509/2009; n. 27585/2008)”.

 

 

30 marzo 2012

Roberta De Marchi