La disciplina fiscale dell'accertamento esecutivo

Una rassegna sulla normativa degli accertamenti esecutivi.

Il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, cd. Decreto sulle Semplificazioni, è intervenuto sulla disciplina fiscale dell’accertamento esecutivo.

In pratica, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 1:

  1. alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”;
  2. alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e l’agente della riscossione non invia l’informativa di cui alla lettera b)”;
  3. alla lettera e) le parole “secondo anno” sono sostituite dalle seguenti: “terzo anno”;

 

b) all’articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso all’agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza”.

 

Per effetto delle norme introdotte, si introduce un adempimento a carico dell’agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione.

Tale nuovo adempimento (si legge nella relazione illustrativa al provvedimento) è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità col nuovo meccanismo di imposizione/riscossione.

L’informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell’affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell’atto, è inviata con raccomandata semplice all’indirizzo al quale è stato notificato l’atto impositivo/esecutivo.

L’informativa non dovrà, naturalmente, essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione (lettera c) dello stesso comma).

Inoltre, viene introdotta una modifica con la quale viene previsto l’allungamento di 1 anno del termine entro il quale avviare l’espropriazione forzata.

 

 

Il quadro complessivo

L’art. 29, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha concentrato la fase della riscossione nell’accertamento, ridisegnando l’atto.

L’art. 23, c. 30, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in Legge n.111 del 15 luglio 2011, ha consentito l’effettiva entrata in vigore del cd. Accertamento esecutivo a far data dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011.

Le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate attraverso l’introduzione di una serie di disposizioni.

 

DECORRENZA

1° ottobre 2011

 

PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI

2007 e successivi

 

 

L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 1 del D.P.R. n. 602/73.

Si evidenzia che il cd. Decreto sviluppo – Legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. n.70/2011 – ha proprio modificato l’art. 15 del D.P.R. n. 602/73, disponendo una riduzione delle maggiori imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio (dal 50% ad 1/3).

 

 

L’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione di pagamento

Iscrizione a ruolo di 1/3

 

 

L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’art. 8, c. 3-bis del D.Lgs. n. 218/97, dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/92, e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 472/97. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

 

 

Esecutività degli atti trascorsi 60 giorni dalla notifica

 

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica di tali atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini sopra previsti.

 

Ulteriore deroga per fondato pericolo per la riscossione

 

All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento.

L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo formato come sopra, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata coi poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

 

Non necessità della notifica della cartella

 

Decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/73. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con tali atti sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’art. 30 del D.P.R. n.602/73, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/99.

Ai fini della procedura di riscossione/accertamento qui contemplata, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento e irrogazione delle sanzioni, ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni della norma qui in esame.

La dilazione del pagamento prevista dall’art. 19 dello stesso D.P.R. n. 602/73, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione ed in caso di ricorso si applica l’art. 39 del medesimo D.P.R. n. 602/73 (sospensione amministrativa della riscossione).

 

 

Il D.L. Sviluppo

Le regole sopra viste sono state modificate dal legislatore con il D.L. Sviluppo – n. 70 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011, art. 7, c. 2, lett. n -, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge n.106/2011.

L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di accertamento, indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di sospensione (restano escluse le azioni cautelari e conservative e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito). La sospensione non opera se l’Agente della riscossione viene a conoscenza di elementi idonei ad integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.

Il termine per decidere la sospensiva è di 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

 

Quadro di sintesi

 

Esecutività

Termine ultimo per il pagamento

Sospensione esecuzione forzata

Totale

60 giorni dalla notifica

30 giorni

180 giorni

270 giorni

 

Resta fermo che la presentazione dell’istanza di adesione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, sospende i termini per 90 giorni.

A questi termini va aggiunta la sospensione dei termini per ricorrere, prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (dal 1° agosto al 15 settembre), se ne ricorrono i casi

 

 

Il D.L. Semplificazioni

Come anticipato, le novità introdotte dal D.L. n. 16/2012 possono così essere sintetizzate:

  • previsione dell’obbligo per l’agente della riscossione di informare il debitore della presa in carico delle somme accertate dall’A.F., una volta che il contribuente non ha provveduto a versare spontaneamente il terzo delle maggiori somme accertate entro il termine di proposizione del ricorso;

  • il termine per l’avvio dell’espropriazione forzata viene allungato di un anno.

 

14 marzo 2012

Roberta De Marchi