La donazione d'azienda, effetti fiscali

un’analisi dei più importanti effetti fiscali della donazione d’azienda: imposte dirette, imposte indirette, imposte ipotecarie e catastali

ASPETTI CIVILISTICI DELLA DONAZIONE D’AZIENDA

La disciplina generale delle donazioni è contenuta nel Titolo V del libro 2° del Codice Civile, art. 769-808. L’articolo 769 c.c. definisce la donazione come “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
ASPETTI FISCALI
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IMPOSTE INDIRETTE
Imposta sul valore aggiunto
Imposta sulle successioni e donazioni
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ASPETTI CIVILISTICI

La disciplina generale delle donazioni è contenuta nel Titolo V del libro 2° del Codice Civile, art. 769-808. L’articolo 769 c.c. definisce la donazione come “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

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Le principali caratteristiche della donazione sono quindi la personalità e la gratuità.
Va innanzitutto notato che la donazione è un contratto e deve assumere, ai sensi dell’art. 782 c.c., la forma di atto pubblico a pena di nullità; lo stesso articolo prescrive che nell’atto vengano specificate con indicazione del loro valore le cose mobili oggetto della donazione.
Applicando tale prescrizione alla donazione d’azienda sorge il dubbio se nell’atto debba essere indicato il valore totale della stessa in considerazione della sua natura di universalità di beni oppure si debba indicare e specificare il valore di ogni singolo bene.

I più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali convergono nell’affermare che si può ritenere sufficiente una descrizione generale dell’oggetto del contratto (l’azienda nel suo complesso) con l’indicazione del relativo valore totale (valore di cui l’art. 782 non indica i criteri di determinazione).
Il donante, a norma degli art. 774 ss c.c., deve essere in possesso della capacità di agire e, in considerazione della personalità implicita nel negozio della donazione, non è consentita la donazione per conto dell’incapace da parte del tutore così come il mandato che consente a terzi di individuare il donatario o l’oggetto della donazione (ciò diviene possibile se il mandatario deve scegliere tra più persone od oggetti indicati dal donante).

Risulta pacifico che non possono essere donanti gli enti e le società commerciali in quanto gli atti a titolo gratuito sono estranei alle finalità di tali soggetti.

Il donatario, a norma degli art. 784 ss c.c., può essere una persona fisica in possesso della capacità naturale, un nascituro concepito o non concepito (in quest’ultimo caso purchè figlio di una persona vivente al momento della donazione) o una persona giuridica. Non possono essere donatari il tutore, il protutore, il notaio erogante l’atto e i testimoni dello stesso.

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