Non è sempre facile né immediato trovare la corretta applicazione dell’imposta per donazioni fatte all’estero, da soggetto non residente, a favore di un residente. Si deve registrare l’atto? Si deve assoggettare l’atto ad imposte sulle donazioni? Vediamolo in questo approfondimento curato dal Dott. Giuseppe Rebecca.
Il regime fiscale delle donazioni estere: le norme di riferimento
Queste le norme che riguardano la fattispecie.
Decreto Legislativo n. 346 del 31/10/1990, Art. 2, commi 1 e 2:
“1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.
2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Decreto Legislativo n. 346 del 31/10/1990, Art. 55, comma 1-bis:
“1-bis: Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronto di beneficiari residenti nello Stato […]”.
L’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) delimita l’applicazione territoriale dell’imposta, sulla base della residenza del donante alla data dell’atto di donazione.
Ricordiamo che qualora il donante sia residente in Italia, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti ovunque situati, sia che questi si trovino in Italia sia che si trovino all’estero.
In presenza invece di donante non residente, l’imposta dovrebbe essere dovuta solo relativamente ai beni e ai diritti oggetto della donazione esistenti in Italia.
Qualora il donante sia non residente e i beni si trovino all’estero, non sussistono profili impositivi in capo al donatario