I nuovi limiti ed i casi in cui è possibile incassare più di 1.000 euro in contanti

il decreto sulle semplificazioni fiscali ha modificato il limite all’utilizzo di contanti per chi lavora con turisti provenienti dall’estero: i casi in cui è possibile incassare più di 1.000 euro in contanti e la corretta procedura da seguire

Come è noto, l’art. 12 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di € 1.000.

Originariamente il limite era fissato in € 12.500. Tuttavia, col D.L. 31 maggio 2010, n.78 prima era stato ridotto ad € 5.000 e, successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 è stato ulteriormente ridotto a € 2.500,00.

Ora col D.L. n.201/2011 la soglia dell’utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, ad € 1.000,00 (il D.L. 06.12.2011 n. 201 è in vigore dal 06.12.2011), e, comunque, senza che costituiscono infrazioni le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 (cd. moratoria).

Di converso, l’art. 11 del D.L. n. 201/2011 prevede l’obbligo da parte degli operatori finanziari di comunicare le movimentazioni che abbiano interessato i rapporti intrattenuti con i clienti, nonché ogni altra informazione che possa essere riferita a detti rapporti se funzionale ad una più efficace ed efficiente attività di controllo.

Ricordiamo che il limite all’utilizzo ha subito negli ultimi anni continue modificazioni di seguito riportate:

 

Periodo

Limite utilizzo (euro)

Sino al 29/04/20081

12.500

Dal 30/04/20082 al 24/06/2008

5.000

Dal 25/06/20083 al 30/05/2010

12.500

Dal 31/05/20104 al 12/08/2011

5.000

Dal 13/08/20115 al 5/12/2011

2.500

Dal 6/12/2011

1.000

 

In merito al superamento della soglia di € 1.000 il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

L’importo di € 1.000 è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.

E’ il caso di anticipare che “se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez. III, che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato” (cfr. circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del MEF. Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio).

Si ricorda che per effetto del combinato disposto dall’art. 10, c. 2, lett. g e dell’art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sulla limitazione dell’uso del contante, ne riferiscono entro 30 giorni agli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze competenti per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981.

Si rileva che l’art. 12, c. 11, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, intervenendo sull’art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto che gli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze – oggi Ragionerie dello Stato – provvedano, oltre all’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, alla immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle Entrate, per l’attivazione dei conseguenti controlli di natura fiscale.

 

Le indicazioni del MEF

In presenza del nuovo quadro normativo delineato, la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del MEF richiama alcune preesistenti disposizioni (contenute nell’art. 49, del D.Lgs. 231/2007) da ritenersi ancora valide.

1) Il limite di € 1.000 si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.

2) Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori ad € 1.000, devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

3) Gli assegni emessi all’ordine del traente (i.e. assegni “a me medesimo“) non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall’importo indicato nel titolo. L’unico utilizzo possibile è la “girata” per l’incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.

4) Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

5) Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore ad € 1.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

6) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad € 1.000. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad € 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.

7) Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

8) In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.

 

Il D.L. Semplificazioni

L’art. 3, c. 1, del D.L. n.16 del 2 marzo 2012, entrato in vigore in pari data, ha previsto che “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e o del committente apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso”.

 

Il successivo comma 2, dell’articolo 3, del D.L. n. 16/2012, prevede che tale disposizione opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

In pratica, la norma introdotta, finalizzata ad agevolare l’attività delle imprese italiane, prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come recentemente modificate dall’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha posto il divieto del contante al di sopra della soglia di mille euro.

Detta deroga alle previsioni generali in materia di limitazioni all’uso del contante opera solo se il cedente del bene o prestatore del servizio provvede, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad acquisire fotocopia del documento di identità del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’acquirente non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Inoltre, lo stesso cedente o prestatore del servizio, per non incorrere nella violazione del detto obbligo, deve versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario e consegnare all’operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

Il fatto che il comma 2, dell’articolo 3, del D.L. n. 16/2012 preveda che la novità introdotta operi solo a condizione che i cedenti o i prestatori inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, sulla base di un decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ancora da emanare, fa si che allo stato, finche non intervenga detto provvedimento, vigono le regole più restrittive.

 

Il differimento del termine per il pagamento telematico di stipendi e pensioni

Il comma 3, dell’articolo 3, del D.L. n. 16/2012 stabilisce il differimento al 1° maggio 2012 dell’efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera c, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad € 1.000 tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Tuttavia -art. 3 c. 4 del D.L. n.16/2012 – la disposizione di cui al comma precedente non sia applica nei riguardi di coloro che si sono già uniformati alla nuova disciplina.

 

L’obbligo di comunicazione delle violazioni alla G.d.F.

L’art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007, contenente disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede l’obbligo, per i destinatari delle disposizioni contemplate nel citato decreto legislativo (intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti e altri soggetti ivi specificamente indicati), di comunicare le infrazioni, di cui agli artt. 49, c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 (“Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”), e 50 (“Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia”), al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini delle conseguenti contestazioni.

L’art. 12, c. 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando il predetto art. 51, c. 1, ha esteso l’obbligo a carico di tutti i menzionati operatori di comunicare anche all’Agenzia delle Entrate le infrazioni suddette, ai fini del contrasto degli illeciti fiscali e di una maggiore efficacia dell’attività di accertamento.

Adesso, per effetto di quanto introdotto dall’art. 8, c. 7, del D.L. n.16/2012 l’obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non è più diretto all’Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

15 marzo 2012

Gianfranco Antico

1 Decreto MEF 17 ottobre 2002.

2 Art. 49, c. 20, del D.Lgs.n.231 del 21 novembre 2007.

3 Art. 32, c. 1, lett. a, del D.L.25 giugno 2008, n.112, conv., con modif., in legge n. 133 del 6 agosto 2008.

4 Art. 20, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, conv., con modif., in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

5 Art. 2, c. 4, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, conv., con modif., in legge n. 148 del 14 novembre 2011.