Come è noto, l’art. 12 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di € 1.000.
Originariamente il limite era fissato in € 12.500. Tuttavia, col D.L. 31 maggio 2010, n.78 prima era stato ridotto ad € 5.000 e, successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 è stato ulteriormente ridotto a € 2.500,00.
Ora col D.L. n.201/2011 la soglia dell’utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, ad € 1.000,00 (il D.L. 06.12.2011 n. 201 è in vigore dal 06.12.2011), e, comunque, senza che costituiscono infrazioni le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 (cd. moratoria).
Di converso, l’art. 11 del D.L. n. 201/2011 prevede l’obbligo da parte degli operatori finanziari di comunicare le movimentazioni che abbiano interessato i rapporti intrattenuti con i clienti, nonché ogni altra informazione che possa essere riferita a detti rapporti se funzionale ad una più efficace ed efficiente attività di controllo.
Ricordiamo che il limite all’utilizzo ha subito negli ultimi anni continue modificazioni di seguito riportate:
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Periodo
Limite utilizzo (euro)
Sino al 29/04/20081
12.500
Dal 30/04/20082 al 24/06/2008
5.000
Dal 25/06/20083 al 30/05/2010
12.500
Dal 31/05/20104 al 12/08/2011
5.000
Dal 13/08/20115 al 5/12/2011
2.500
Dal 6/12/2011
1.000
In merito al superamento della soglia di € 1.000 il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.
L’importo di € 1.000 è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
E’ il caso di anticipare che “se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez. III, che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo