Non sono tassate le somme corrisposte al lavoratore a titolo risarcitorio per la perdita di chance lavorative

le problematiche sulla tassazione IRPEF delle somme ricevute da un lavoratore a titolo di risarcimento: la differenza tra le somme a titolo di danno emergente e quelle a titolo di lucro cessante

Non è imponibile il risarcimento per la perdita di «chance» lavorative

Non sono imponibili le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento per la perdita di chance. A differenza dello stipendio non ha natura reddituale. La perdita di chance – “consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale”. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 29579 del 29 dicembre 2011

 

Vicenda

Un dipendente ha partecipato ,senza successo, ad un concorso interno all’azienda per una progressione di carriera. Il giudice del lavoro, riconoscendo i suoi diritti, ha condannato l’azienda a versare al dipendente una somma per riparare il pregiudizio da questi subito, costituito dalla lesione del suo diritto al rispetto della regolarità all’iter concorsuale. Il datore di lavoro ha liquidato le somme stabilite dal giudice e su di esse ha applicato la ritenuta IRPEF. Il dipendente ha presentato istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate relativamente alle ritenute erroneamente subite, in quanto non afferenti al risarcimento di danni per la perdita di reddito (lucro cessante). Avverso il silenzio rifiuto il contribuente ha presentato ricorso alla CTP di Bologna. I giudici del gravame ribaltando la sentenza di primo grado, si sono espressi a favore del contribuente, precisando che le somme in oggetto andavano qualificate come “ristoro della lesione subita dal proprio patrimonio giuridico e non come reintegrazione del reddito di lavoro dipendente non percepito”. La decisione dei giudici di merito tributari è stata resa definitiva dalla Cassazione,che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Per la Corte di Cassazione, tali somme per perdita di chance, non sono soggette alla ritenuta IRPEF perché rappresentano un ristoro a un danno emergente e quindi a differenza dello stipendio non ha natura reddituale. Le somme versate dal datore di lavoro al dipendente per la perdita di chance lavorative, a seguito della mancata promozione a margine di un concorso interno, costituiscono un ristoro ad un danno emergente e, quindi, non devono essere assoggettate ad imposizione.

 

Riflessioni

L’articolo 6, comma 2, del TUIR statuisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Ciò equivale ad affermare che le indennità e i risarcimenti percepiti per il cosiddetto “lucro cessante” sono da assoggettare ad imposizione ai fini delle imposte sul reddito, mentre le indennità e i risarcimenti diretti a reintegrare altri danni di carattere non reddituale, subiti dal percettore (cosiddetto “danno emergente”), non sono imponibili. Nel caso di specie, il risarcimento danni erogato ha voluto indennizzare il contribuente delle perdite effettivamente subite (cd. danno emergente) e ,pertanto, trattandosi di reintegro patrimoniale, che non rappresentava una sostituzione di reddito, non era soggetta a tassazione (risoluzione n .106/e del 22 aprile 2009; risoluzione n. 155 /e del 24 maggio 2002). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cassazione civile, sezione V, n. 9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21 maggio 2007).

Giova osservare che le somme percepite per perdita di chance per mancata assunzione (vd. Cassazione civ sezioni unite sentenza n. 25097/2009 sul mero risarcimento dei danni da perdita di chance per mancata assunzione)non costituiscono indennità conseguite…, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi Nel caso di specie ,non sussiste il reintegro del danno subito da mancata percezione di redditi ma solo la riparazione di una perdita patrimoniale quindi non soggetta a tassazione“ (Cassazione sentenza n. 9950 del 28 luglio 2000)

Sono considerabili lucro cessante, e pertanto, assoggettabili ad imposizione Irpef, tutte le indennità percepite in sostituzione di una perdita di reddito, ossia destinate a reintegrare il danno derivante da mancata percezione del reddito, da mancata percezione delle retribuzioni che sarebbero state percepite (vedi Cass. nn. 1467/2001, 11687 del 05/08/02, 3582 del 11/03/03, 11501 del 24/07/03, 16014 del 17/08/04; in tal senso anche Risoluzione n. 155 E del 24/05/02 – Circolare 326 E del 1997).

Il risarcimento per danno da perdita di chance (cd. risultato finale sperato)rientra nell’ambito del cd. danno emergente e di conseguenza non è soggetto a tassazione.

Le somme riconosciute per perdita di chance(1) non rappresentano una sostituzione di reddito perché non sono ricollegabili ad un mancato guadagno ma costituiscono una reintegrazione patrimoniale per non aver avuto la possibilità di conseguire l’esito voluto. La “perdita di chance” viene qualificata come danno emergente che non assume rilevanza fiscale (Risoluzione n. 106/E del 22 aprile 2009;SS.UU. civ., n. 6572 del 24 marzo 2006). Nel caso di specie, le somme percepite dal contribuente a titolo di perdita di chance possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente poiché l’interessato ha fornito prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (Ris. n. 106/E del 22 aprile 2009 Agenzia delle entrate – Dir. normativa e contenzioso). Qualora manchi una funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi gli indennizzi non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.

 

Nota

1) “La perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale” (Cass. n. 11322/2003). La somma versata dal datore di lavoro non era soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF, in quanto non rappresentava alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito, ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine derivato dal demansionamento (sentenza n. 28887/2008; sulla tassabilità delle somme percepite a titolo di ristoro del danno emergente si veda anche la Cass. n. 30433/2008). Le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente (e, quindi, non tassate) solo ove l’interessato abbia fornito – in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 11322/2003; n. 15522/2006; 12243/2007) – prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (ris. n. 106 del 22 aprile 2009).

 

24 febbraio 2012

Antonio Terlizzi