Le regole per le compensazioni IVA per il 2012

ecco le regole per utilizzare in compensazione il credito IVA: attenti ai limiti imposti dalla legge prima di utilizzare i crediti in F24!

A partire dal 16 gennaio 2012, i contribuenti “soggetti IVA” hanno potuto cominciare ad effettuare la compensazione del credito annuale IVA 2011.

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2011 può essere infatti utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi, mediante la cosiddetta compensazione orizzontale, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2012 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2011).

 

L’utilizzo del credito IVA ha peraltro subito notevoli limitazioni nel corso degli ultimi anni e alcuni recenti provvedimenti ne hanno di fatto precluso o comunque fortemente compromesso l’utilizzo.

 

CAUSE DI DIVIETO DI COMPENSAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’art. 31 c. 1 del D.L. 78/2010, ha introdotto un divieto di compensazione orizzontale (nel modello F24) dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500, per i quali è scaduto il relativo termine di pagamento.

La circolare n.13/E l’Agenzia ribadisce l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del D.L. 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento, confermando in tal senso il precedente orientamento (circ. 4/E/2011 paragrafo 12).

L’Agenzia conferma che il divieto in parola riguarda le sole compensazioni orizzontali, ossia quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRAP con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24.

Sono, invece, escluse dalla disciplina in esame le compensazioni verticali, ossia quelle che riguardano la stessa imposta (ie. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES…), anche se esposte nel modello F24.

 

Ai sensi dell’art. 30 c. 4 del D.L. n. 138/2011, la compensazione del credito IVA è vietata alle società cosiddette non operative. Al riguardo l’art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto un’ulteriore fattispecie di non operatività, secondo cui, pur in mancanza dei presupposti indicati dalla legge n. 724/1994, la presunzione di non operatività esplica i propri effetti anche quando le dichiarazioni del triennio dell’impresa espongono sempre una perdita fiscale oppure per due anni una perdita fiscale e per il rimanente periodo d’imposta un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30 c. 3 della L. n. 724/1994.

 

In ogni caso il divieto di compensazione si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la società è qualificata come “di comodo”.

Si è del parere che sia escluso che possano rientrare nel divieto di compensazione già nel 2012 le società attratte dalla nuova ipotesi di non operatività per perdite triennali in quanto la relativa disposizione si applica a partire dall’esercizio 2012.

 

MODALITA’ OPERATIVE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO

  1. Fino al limite massimo di 10.000 euro, in assenza di cause ostative, il credito IVA è liberamente compensabile in F24, già a decorrere dal 16 gennaio 2012.

  2. L’eventuale credito eccedente i 10.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2012 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2012).

  3. Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse essere superiore ai 10.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà comunque avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline o Entratel) e non è consentito l’utilizzo del canale home banking.

 

Al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito con il provvedimento del 21/12/2009, che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 10.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e o dell’istanza.

 

Chi avesse maturato nel 2010 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2011, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2010) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2011, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà rigenerato sommandosi al credito IVA maturato nel 2011.

Il limite di 10.000 euro è infatti riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

 

Il tetto massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516.456,90 euro.

 

Ricordiamo ancora che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

 

7 febbraio 2012

Marco Giorgetti