Inammissibile l’appello tributario notificato al genitore del minore divenuto maggiorenne

Analizziamo una problematica del diritto processuale tributario che investe le liti fiscali in cui è parte un minore (ad esempio in seguito ad una eredità): cosa accade se durante il processo il minore raggiunge la maggiore età?

notifica di atti tributari presso la residenza del contribuenteIl breve commento che segue riveste interesse per quelle liti fiscali in cui è parte sostanziale il minore, ad esempio quelle in cui quest’ultimo è coinvolto dalla pretesa fiscale nella qualità di erede.

In questo tipo di controversie, la parte che propone impugnazione alla sentenza deve notificare l’appello, pena la sua nullità, alla parte divenuta maggiorenne – in data successiva all’instaurazione della lite – e non al genitore che rappresentava la parte in primo grado.

Secondo il pensiero del giudice di ultima istanza, il giudizio di appello deve infatti essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati in quanto la norma di riferimento (cioè l’art.328 c.p.c.) denoterebbe la volontà del legislatore di adeguare il grado del processo alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

 Questo, dunque, è l’obbligo dell’appellante: a nulla valendo le regole di cui al secondo comma dell’art. 300 c.p.c., secondo cui il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o della notificazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore costituito.

 Così la norma, di cui al citato art. 328 c.p.c., fissa un limite estremamente rigoroso perché impone inderogabilmente, in capo all’appellante, l’onere della individuazione della nuova situazione soggettiva del contraddittorio processuale e questo indipendentemente dal fatto che l’evento interruttivo , non dichiarato o non notificato dalla parte investita dallo stesso, sia avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza ovvero durante la fase attiva del precedente grado di giudizio.

 L’assetto appena descritto trova riferimento nella sentenza n. 8192 della Corte di Cassazione, depositata l’11 aprile 2011, laddove è stato ritenuto operante, anche per il processo tributario, il principio assunto dalla giurisprudenza civile1 in tema di inammissibilità dell’appello notificato al genitore del contribuente divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado e questo perchè il raggiungimento della maggiore età, secondo il giudice di ultima istanza, costituisce un evento prevedibile nell’an e nel quantum.

 Questo il “passo” di interesse della decisione

“Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art.300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato; ed è stato precisato, con specifico riferimento al caso di raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non si pone alcun problema di buona fede e quindi di tutela della parte incolpevole, giacchè lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento della maggiore età costituisce un evento prevedibile nell’oc e nel quando (Cass. Sez. un., n. 15783 del 2005 e Cass. nn. 23082 del 2005, 3455 del 2007, 4345 del 2010)”.

 Si noterà come la Corte abbia avuto cura di ricordare l’inutilità per l’appellante di invocare quale esimente lo stato di “incolpevolezza”; il caposaldo giurisprudenziale – evidentemente utile ad ispirare anche il responso di cui sopra – è riferibile alla sentenza n.15783/2005 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, cui hanno fatto seguito numerose decisioni allineate all’indirizzo rappresentato dagli Ermellini.

 La dottrina , in effetti, aveva già avuto modo di rimarcare il grande merito della citata sentenza n. 15783/05, costituente il responso che aveva sbrogliato gran parte della “matassa” giuridica offerta dal codice di procedura civile, precisamente agli artt. 286,299,300 e 328.

 Il livello di incertezza, determinato dalle suindicate norme, aveva prodotto – precedentemente alla decisione del 2005 – una giurisprudenza oscillante, in buona misura formata da sentenze2ancorateal pensiero che per la parte, già costituita a mezzo di procuratore in primo grado, valessero le regole di cui al comma 2 dell’art. 300 c.p.c., secondo cui assume valenza la dichiarazione o la notificazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore costituito.

 Si permetta, infine, di osservare che la regola – oggi imposta dal “diritto vivente” in tema della notifica de qua – si discosta sensibilmente da quella che tende a preservare ove possibile gli effetti degli atti invalidi, tant’è che il vizio non è sanabile con la rinnovazione dell’atto di impugnazione ex art. 164 c.p.c. né superabile con l’opposizione dello stato di buona fede e incolpevolezza del proponente.

 In altre parole, il vizio in commento diventa remotamente sanabile: infatti, sotto il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, la descritta nullità appare suscettibile di sanatoria solo nel caso in cui il figlio si sia costituito personalmente in giudizio.

22 febbraio 2012

Antonino Russo

NOTE

  1. 1 Cass. Civ. n.3455/2007, n.4345/2010 (richiamate nella sentenza n.8192/2011).

2 Cass. civ. Sez. V, 02/07/2004, n. 12150.