Le verifiche tributarie lunghe al vaglio dei giudici di merito

quali sono le conseguenze se una verifica fiscale eccede i termini stabiliti dallo Statuto del contribuente? La parola della Cassazione

Con sentenza n. 148 del 2 novembre 2011, la XXII Sezione della CTP di Bari ha ritenuto che la verifica che si protrae oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente, determina l’illegittimità dei documenti raccolti oltre detti termini e di conseguenza la nullità dell’avviso di accertamento emesso.

Nel caso specifico, l’attività di verifica era iniziata l’8 settembre 2005 e si era chiusa il 15 dicembre dello stesso anno.

Per i giudici baresi “gli elementi raccolti dagli operatori oltre tale limite sono frutto di attività posta in essere in violazione di legge1.

 

Brevi note

La pronuncia dei giudici baresi si pone in palese contrasto con l’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione sulla questione.

Già con sentenza n. 14020 del 27 giugno 2011 (ud. del 25 ottobre 2010) la Corte di Cassazione ha legittimato le verifiche extratime, cioè le verifiche che si protraggono oltre i termini previsti dalla Statuto del contribuente. Per la Corte, “il termine fissato per il compimento di un atto deve ritenersi ordinatorio o sollecitatorio se non ne sia espressamente stabilita la perentorietà. Le norme di cui agli artt. 152 e 156 cod. proc. civ. traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità”.

Ed ancora, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8344/2001, porta ad esempio proprio la fattispecie qui in esame, statuendo che “la violazione delle regole dell’accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Si pensi al caso in cui, nel corso di una verifica fiscale, vengano acquisiti elementi determinanti ai fini dell’accertamento soltanto il trentunesimo (o sessantunesimo) giorno lavorativo dall’inizio della verifica stessa, in violazione del precetto di cui all’art.12, co. 5, della L. 27.7.2000, n .212“. E prosegue affermando che “le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull’autore dell’illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e penale. Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente ammissibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l’ha acquisita “.

Da ultimo, con sentenza n. 19338 del 22.9.2011 (ud. del 27.5.2011) la Corte di Cassazione, nell’escludere l’efficacia retroattiva delle norme della Statuto del contribuente, ha confermato che “alla eventuale violazione del termine di permanenza non siano ricollegate dalla legge le conseguenze (inutilizzabilità delle prove raccolte; nullità degli atti di accertamento compiuti) che ne intende trarre la parte ricorrente, come è dato agevolmente evincere dalla mancanza di una siffatta norma sanzionatoria e dalla compiuta disciplina dettata dalla legge n. 212/2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione. In tali ipotesi – tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica – il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, co. 4), può, infatti, rivolgersi al Garante (art. 12, co. 6) che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, co. 6), richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge (art. 13, co.9), ed ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare (art. 13, co. 11)”.

Ricordiamo che l’art. 7 del D.L. Sviluppo – D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011 – ha introdotto, nell’ambito del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un ulteriore periodo, secondo cuiIl periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

 

LE NUOVE REGOLE

 

Regola

30 giorni di effettiva presenza, prorogabili di ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine, debitamente individuati dal dirigente

Eccezione

15 giorni di effettiva presenza per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, prorogabili di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, e contenuti nell’arco di 3 mesi.

 

Successivamente, l’art. 11, c. 7, del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011- cd. SalvaItalia, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – è intervenuto sull’art. 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a è sostituita dalla seguente: “a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”

b) al comma 2, lettera a, i numeri 3 e 4 sono soppressi.

 

In buona sostanza, nell’ambito della lettera a, non viene più riprodotto il limite temporale di 15 giorni, e con la lettera b viene meno il principio di unicità dei controlli e di conseguenza vengono meno le responsabilità dei dipendenti pubblici per illecito disciplinare, nelle ipotesi di violazione.

Le modifiche appena introdotte dal cd. D.L. salva Italia hanno inciso solo sul D.L. Sviluppo e non sull’art. 12 della L. n. 212/2000.

Pertanto, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il periodo di permanenza dei verificatori non può comunque superare i 15 giorni lavorativi, contenuti, in ogni caso, in un arco temporale non superiore a 3 mesi.

 

27 gennaio 2012

Roberta De Marchi

1 In tal senso si era già espressa la sentenza n. 238 del 20.4.2004 ( dep. il 4.5.2004) della II sez. della CTP di Catania, che aveva ritenuto inutilizzabili gli elementi di prova assunti successivamente al decorso del termine previsto dal comma 5, dell’articolo 12, della L. n. 212/2000. Secondo i giudici catanesi, dalla lettura della norma “emerge chiaramente che ogni elemento raccolto, dagli operatori della Guardia di finanza o degli uffici impositori, oltre il limite temporale di giorni trenta prorogabili di altri trenta giorni con provvedimento motivato, è frutto di attività posta in essere in violazione della norma espressa” e “la conseguenza di questa violazione, anche se non comminata espressamente, è l’inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti oltre il limite fissato dall’art. 12, comma 5“. Nel caso di specie, ritengono i giudici siciliani che “è possibile profilare la protezione del diritto costituzionale (art. 41) alla libertà dell’iniziativa privata, libertà ostacolata dalla presenza degli accertatori oltre il tempo consentito“.