L'auto di lusso fa sintetico

il contribuente che possiede auto di grossa cilindrata e partecipazioni societarie sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati rischia l’accertamento sintetico

Con ordinanza n. 27545 del 19 dicembre 2011 (ud. 13 ottobre 2011) la Corte di Cassazione ha legittimato un accertamento sintetico fondato, sostanzialmente, sul possesso di due autovetture di grossa cilindrata e sulla disponibilità di un pacchetto azionario.
In particolare, “l’Agenzia aveva dimostrato l’inadeguatezza dei redditi della moglie a giustificare le disponibilità del contribuente e, sotto altro aspetto, che era rimasta incontestata (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) la circostanza che il P. era proprietario di due auto di grossa cilindrata (2.500 c.c.) e deteneva quote in quattro società, ed, ancora, che il  contribuente non aveva assolto all’onere probatorio, sullo stesso gravante”.

I PRINCIPI ESPRESSI
La non necessarietà del contraddittorio
Innanzitutto, la Corte conferma che per il vecchio sintetico non è necessario il contraddittorio: come affermato in pregresse pronunce, i giudici rigettano il  primo motivo, “sia in considerazione dell’irrilevanza sostanziale del mancato invito a fornire dati o notizie per l’accertamento, sia pure dell’inidonea formulazione del mezzo, avuto riguardo al fatto che, dato il rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra la questione preliminare relativa al mancato invito, e quella di merito decisa, la questione era da ritenersi definita con pronuncia implicita, con la conseguenza che la sentenza andava denunciata per mancanza di motivazione”.  

Legittima applicabilità retroattiva del redditometro
La Corte, altresì, conferma che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle  prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti   ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta da verificare deve ritenersi insita nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38”.  

Onere della prova sul contribuente
Viene riconfermato il principio secondo cui “grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio” (Cass. n. 14161/2003, n.12731/2002, n. 8372/2001).

La disponibilità di beni di lusso e quote societarie
I giudici prendono atto che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 19252/2005, n.14161/2003, n.11300/2000), quello secondo cui “in tema di accertamento dei redditi, sono – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie ratione  temporis – elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri,  specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonchè di  residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.

Il sintetico non si tocca
Nelle precitate pronunce è stato, pure, precisato che “il giudice tributario, una  volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei  beni  indicati dalla norma”.

18 gennaio 2012
Roberta De Marchi