Accertamento da studi di settore e applicazione del metodo induttivo

la gestione degli accertamenti basati sugli studi di settore sarà diversa in funzione dei diversi anni soggetti a controllo: ecco il panorama, con le specifiche per ogni singolo anno d’imposta, della complessa situazione

Applicazione degli studi di settore diversa in funzione dei vari anni

In questi ultimi anni si presenta variegata l’applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti, in particolare, l’applicazione dell’accertamento di tipo induttivo.

Come è noto tale situazione è stata creata dal susseguirsi dei vari provvedimenti per fare fronte alla crisi economica e finanziaria internazionale.

In particolare, occorre applicare in maniera distinta le risultanze derivanti dagli studi di settore (GERICO) per gli anni 2009, 2010, 2011.

La situazione per il 2009

Le rettifiche basate sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972, non possono essere eseguite nei confronti dei contribuenti congrui, anche per adeguamento, e coerenti agli indicatori previsti per gli studi di settore (risultanze derivanti da GERICO).

Tutto ciò entro il limite di € 50.000,00 per le attività non dichiarate e, purché tale importo non superi il 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Non occorre la congruità per due periodi d’imposta consecutivi.

Vale, invece, l’obbligo di motivazione “rinforzata” nell’ipotesi di accertamento presuntivo.

Il contribuente deve avere correttamente adempiuto alla trasmissione telematica del Modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore con dati, ivi indicati, corrispondenti al vero.

Infine, nell’ipotesi di contestazione dei trasmessi al fisco, è necessario che il maggiore reddito eventualmente derivante dalla “riclassificazione” degli studi di settore non sia superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

E’ questa la situazione valida fino al periodo d’imposta 2009.

La situazione per il 2010

Vale quanto disposto prima dal D.L. n. 98/2011 e poi dal D.L. n. 138/2011.

In caso di rettifica del reddito dichiarato dal contribuente, l’ufficio delle Entrate non è più obbligato ad evidenziare nella motivazione dell’atto emesso le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore poiché inadeguate a stimare il vero giro di ricavi o di compensi conseguito dal contribuente.

In altre parole, l’Ufficio, nonostante la congruità e la coerenza attribuita al contribuente dal software GERICO, non deve spiegare in maniera dettagliata al contribuente perché i dati statistico/matematici non rispecchiano la sua reale attività economica esercitata.

Il Legislatore per tale periodo d’imposta (2010) ha, infatti, abrogato la “super motivazione” o motivazione “rinforzata”.

L’Amministrazione finanziaria viene liberata da tale incombenza od onere. E’ tenuta soltanto ad indicare la sola motivazione.

Inoltre, il contribuente deve risultare congruo, anche a seguito di adeguamento, non soltanto per il periodo d’imposta, ma anche per quello precedente (occorre, quindi, la congruità per due periodi d’imposta consecutivi).

Viene disposto che l’inibizione dagli accertamenti analitico-induttivi, basati su presunzioni semplici, fino al 40% dei ricavi dichiarati (con il limite massimo di € 50.000) si consegue se il contribuente risulta congruo, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, rispetto alle risultanze di GERICO anche per l’anno precedente.

Pertanto, la congruità matura in due anni. Peraltro, l’inibizione dagli accertamenti (quelli analitico-induttivi basati su presunzioni semplici) presuppone che le risultanze delle dichiarazioni Unico non risultino viziate da irregolarità che comportano l’applicazione delle sanzioni per la non corretta indicazione dei dati degli studi.

La situazione per il 2011

Il D.L. n. 201/2011 cambia nuovamente la disciplina degli studi di settore.

Dal periodo d’imposta 2011 vengono premiati i contribuenti che sono congrui e coerenti, poiché, trovandosi in tale circostanza, gli è preclusa l’applicazione degli accertamenti presuntivi (senza limite quantitativo).

Ciò che conta è solo che il contribuente trasmetta correttamente all’Agenzia delle Entrate il Modello ai fini degli studi di settore, contenente i dati veritieri della propria attività svolta.

Viene, quindi, premiato il contribuente corretto nel dichiarare tutti i dati previsti nell’apposito Modello, che si allega annualmente al Modello Unico, da cui poi derivano le risultanze (o responso) di GERICO.

Unico neo (o uno dei tanti) è quello che il contribuente che si trovi in serie difficoltà economiche non potrà mai raggiungere la congruità e magari anche la coerenza, ciò nonostante abbia dichiarato il vero.

Per tali soggetti rimane solo la strada della fase del contradditorio con l’Ufficio del fisco e poi, eventualmente (ove non siano riconosciute tali difficoltà, non tutte previste dal software GERICO) quella del contenzioso tributario avanti le Commissioni tributarie.

In particolare, riguardo alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che assolvono regolarmente gli obblighi relativi agli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti, risultano congrui, anche a seguito di adeguamento e coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore, vengono riconosciuti i seguenti benefici:

– Preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

– riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

– determinazione sintetica del reddito (ex art. 38, DPR n. 600/1973) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

I contribuenti, soggetti agli studi di settore, che non soddisfano tali condizioni saranno oggetto di specifici controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, mentre coloro che risultano non congrui saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori.

 

Vincenzo D’Andò