la Manovra Monti è intervenuta sul problema della durata delle verifiche tributarie: vediamo quali novità sono entrate in vigore
L’art. 11, c. 7, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011- cd. SalvaItalia, è intervenuto sull’art. 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a è sostituita dalla seguente: “a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”
b) al comma 2, lettera a, i numeri 3 e 4)sono soppressi.
In buona sostanza, nell’ambito della lettera a, non viene più riprodotto il limite temporale di 15 giorni, e con la lettera b viene meno il principio di unicità dei controlli e di conseguenza vengono meno le responsabilità dei dipendenti pubblici per illecito disciplinare, nelle ipotesi di violazione.
Il D.L. Sviluppo
Come è noto, l’art. 7 del D.L. Sviluppo – D.L.n.70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011 – ha introdotto, nell’ambito del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un ulteriore periodo.
La previsione normativa del D.L. Sviluppo |
“Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”. |
LE NUOVE REGOLE
REGOLA:
30 giorni di effettiva presenza, prorogabili di ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine,
debitamente individuati dal dirigente
ECCEZIONE:
15 giorni di effettiva presenza per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, prorogabili
di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, e contenuti nell’arco di 3 mesi.
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Le modifiche appena introdotte dal cd. D.L. salva Italia hanno inciso solo sul D.L. Sviluppo e non sull’art. 12 della L. n. 212/2000.
Pertanto, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il periodo di permanenza dei verificatori non può comunque superare i 15 giorni lavorativi, contenuti, in ogni caso, in un arco temporale non superiore a 3 mesi.
16 dicembre 2011
Roberta De Marchi