Se il Fisco ritiene che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento utilizzato dal contribuente non sia corretto, deve dimostrare le ragioni per cui il diverso metodo proposto sia quello corretto.
Per disattendere il calcolo del transfer pricing compiuto dal contribuente, l’Amministrazione Finanziaria deve dimostrarne l’elusività, nonché l’inapplicabilità dello specifico criterio di determinazione dei prezzi da questi utilizzato.
Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Roma, con la sentenza del 19 settembre 2011, numero 580/01/11.
Transfer pricing: la disposizione normativa di riferimento
L’articolo 110, comma 7, del TUIR dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.
Tale disposizione, come noto, è finalizzata ad evitare che, nell’ambito di operazioni infragruppo tra società residenti e non, vengano poste in essere delle transazioni a prezzi artificiosamente alterati, in modo tale da trasferire materia imponibile in altri Stati, sottraendola da tassazione in Italia.
I fatti di causa
Nel caso oggetto della pronuncia in commento, una Spa aveva stipulato un accordo con una consociata estera, per la quale effettuava lavorazioni di prodotti da questa forniti. Per la remunerazione di tale servizio era stato convenuto, sulla base di un “Toll Manufacturing Agreement” stipulato tra le due società, che i prezzi dovevano essere tali da garantire una redditività del capite investito (ROCE, Return On Capital Employed) almeno pari al 9%.
L’Agenzia delle Entrate contestava alla Spa tale metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, sostenendo che, al suo posto, si sarebbe dovuto adottare un differente criterio di calcolo basato sull’utile netto (TNMM, Transactional Net Margin Method). Impiegando tale parametro, l’Amministrazione Finanziaria accertava la società, recuperando a tassazione circa 750.000 euro di maggiore imposta dovuta.
Avverso tale atto impositivo, proponeva ricorso la Spa, ma i giudici di primo grado si limitavano a decidere per l’inapplicabilità delle sanzioni, confermando, tuttavia, la pretesa impositiva relative alle maggiori imposte accertate, salvo, peraltro, evidenziare alcuni passaggi non chiari della ricostruzione dell’Amministrazione Finanziaria e la possibilità che, oltre a quella formulata dal Fisco, potessero compiersi altre scelte operative per la determinazione dei prezzi in oggetto.
La decisione della C.T.R.
A seguito del gravame opposto dalla contribuente, i giudici d’appello hanno stabilito, innanzitutto, che il succitato articolo 110, comma 7, del TUIR, non conferisce ulteriori poteri di accertamento all’Amministrazione Finanziaria e, quindi, non è una norma di repressione dei comportamenti illeciti, quanto piuttosto uno strumento di “autoaccertamento” per i contribuenti.
Pertanto, il Fisco, per disattendere il calcolo dei prezzi di trasferimento, avrebbe dovuto dimostrare l’elusività del comportamento della Spa e che il criterio da questa adottato era, invero, inapplicabile al caso di specie.
In sostanza, secondo i giudici regionali, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare che la società aveva così determinato i prezzi di trasferimento, in assenza di valide ragioni economiche, e soltanto al fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta, aggirando la normativa tributaria.
La C.T. Reg. ha accertato, in punto di fatto, che l’Ufficio non aveva allegato le sopra indicate dimostrazioni, ma anzi, pretendendo di applicare un diverso criterio di calcolo dei prezzi (il TNMM), aveva proposto una procedura tecnicamente non corretta.
Inoltre, il criterio ROCE adottato dalla società è pacificamente previsto dalle indicazioni dell’OCSE (“Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, riviste nel 2010), mentre su quello proposto dall’Ufficio sarebbe ancora attualmente in corso un ampio dibattito a livello europeo. La C.T. Reg., pertanto, ha integralmente annullato l’avviso di accertamento.
Applicabilità delle sanzioni
È appena il caso di aggiungere, infine, che, l’anno scorso, con l’articolo 26 del DL 78/2010, il legislatore, adeguandosi alle direttive OCSE, ha stabilito che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (cfr. Provvedimento del 29/09/2010 e circ. 58/E/2010).
15 dicembre 2011
Alessandro Borgoglio