Se il Fisco sbaglia…

un caso di giurisprudenza in cui la mancata autotutela da parte del Fisco è stata considerata giusto motivo di risarcimento da parte della Cassazione

L’amministrazione finanziaria che non annulli in autotutela l’atto illegittimo, deve risarcire il contribuente dei danni economici provocati, fra cui le spese sostenute per le prestazioni del proprio commercialista.

L’interessante principio è contenuto nella sentenza n. 21963 depositata il 24 ottobre 2011 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’amministrazione finanziaria è tenuta a risarcire contribuente per il danno conseguente alla notifica di una cartella esattoriale illegittima per le spese sostenute dallo stesso a seguito dell’incarico conferitogli.

 

Principio del “neminem laedere”

L’art. 2043 c.c., inserito nel Libro IV delle Obbligazioni, sancisce uno dei principi fondamentali del codice civile prevedendo il risarcimento conseguente a fatto illecito. Il principio del neminem laedere è, infatti, correlato all’istituto della responsabilità civile, secondo il quale chi procura un danno è tenuto a risarcirlo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2043 c.c.. La giurisprudenza riconosce pacificamente che anche sulla PA grava l’obbligo di rispettare il principio del neminem laedere, con la conseguenza che il giudice ordinario può accertare se la pubblica amministrazione abbia avuto un comportamento doloso o colposo tale da determinare la violazione di un diritto soggettivo. Infatti in applicazione dei principi di imparzialità, legalità e buona amministrazione sanciti dalla Costituzione, la PA deve porre in essere l’azione amministrativa nel rispetto di ciò che stabilisce l’art. 2043 c.c., atteso che tali limiti si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Nel caso in cui il giudice ritenga che il comportamento della pubblica Amministrazione ha causato al contribuente un danno economico che deve essere risarcito e che comprende, tra l’altro, le spese sostenute per il commercialista e per le varie trasferte verso l’Ufficio competente, e le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la pubblica Amministrazione (Cass. Sez. III civ,.3 marzo 2011, n. 5120).

 

Il caso

Il contribuente, a seguito della notifica di un accertamento risultato poi illegittimo ed annullato in autotutela dall’ufficio finanziario, ha proposto ricorso al giudice di pace al fine di ottenere il risarcimento delle spese sostenute per l’onorario del professionista incaricato del ricorso.

Avverso la decisione del giudice ordinario l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e rilevando che l’annullamento in autotutela non si configura come obbligo ma come mera facoltà dell’Amministrazione.

La Suprema Corte, avallando le motivazioni addotte dal giudice di merito, ha ritenuto che la “doglianza esposta nel secondo motivo non coglie la ratio decidendi espressa nel provvedimento impugnato che non ha collegato la statuita responsabilità dell’Agenzia al ritardo nella rimozione dell’atto impositivo, bensì alla emissione di tale atto illegittimo, dalla quale è derivato il danno accertato”. Alla luce di quanto precede, i giudici di legittimità hanno sancito che le spese sostenute dal contribuente per il commercialista, il quale lo aveva assunto in qualità di difensore tecnico al fine di far annullare l’atto in via di autotutela e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sofferto, sono a carico dell’amministrazione finanziaria.

Infine, circa l’illegittimità dell’annullamento in autotutela eccepito dall’ufficio, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in alcune decisione come la “… discrezionalità accordata alla Pubblica Amministrazione in merito all’esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela non esime la stessa da responsabilità aquiliana laddove l’intempestiva o l’omessa adozione del contrarius actus abbia cagionato un danno al contribuente costringendolo ad adire la giurisdizione ed a sostenere oneri e spese per la difesa tecnica” (cfr. Cass., 19 gennaio 2010, sent. n. 689).

 

5 dicembre 2011

Enzo Di Giacomo