Niente bonus assunzioni se non si osservano le regole sulla sicurezza sul lavoro

l’applicazione delle regole sulla sicurezza sul lavoro è condizioni imprescindibile per poter godere del bonus assunzioni

L’ordinanza n. 22860 del 3 novembre 2011 (ud. del 22 settembre 2011) della Corte di Cassazione è stata emessa a seguito del ricorso proposto da un contribuente contro l’Amministrazione finanziaria, avverso la relativa sentenza della CTR di Napoli.

 

IL FATTO

Il contribuente si è vittoriosamente opposto, dinanzi alla CTP di Benevento, a un atto di revoca di credito d’imposta relativo all’anno 1998.

La CTR della Campania, di contrario avviso, ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate con sentenza n. 178/46/08, resa pubblica il 14.11.2008, “motivando che la L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 7, posto a base della decisione favorevole di primo grado, sia inapplicabile in quanto attinente a violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, non anche, invece, come nella specie, a riscontrate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori”.

Avverso questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, il primo dei quali deducente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., e il secondo violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 7, cit..

 

IL DIRITTO DELLA PRONUNCIA

Per la Corte, per quel che qui ci interessa, il secondo motivo, “concluso da quesito di diritto idoneo, sottendendo la tesi che la revoca del beneficio presuppone sempre che siano state irrogate sanzioni di importo superiore alla soglia stabilita dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 7, appare manifestamente infondato, dal momento che il giudice tributario ha accertato che, nella specie, furono irrogate sanzioni per “ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori”, in relazione alle quali la disposizione appena citata prevede la revoca delle agevolazioni sic et simpliciter, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali. Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro”.

 

Brevi note

Il dettato normativo di riferimento prevedeva che le agevolazioni previste si applicavano a condizione che, fra l’altro, venissero rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

La questione non è nuova, atteso che tale tipo di prescrizione investe un po’ tutte le agevolazioni concesse nel corso di questi anni.

Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, c. 11, impone (“è tenuto comunque“; “deve essere inviata“) al “datore di lavoro” (sia “delle aziende familiari” che “delle aziende che occupano fino a dieci addetti“), di “autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati” e di inviare tale “autocertificazione … al rappresentante per la sicurezza“.

Dal congiunto esame delle riprodotte disposizioni si ricava che l’autocertificazione” (sempre che sia stata anche inviata al rappresentante per la sicurezza) costituisce “condizione” normativa per poter fruire (con il concorso delle altre “condizioni” indicate nella stessa norma) del “credito d’imposta“, quindi un elemento indefettibile dell’astratta fattispecie regolatrice del beneficio fiscale avente ad oggetto detto “credito“.

La spettanza di tale beneficio discende ex lege, ovverosia unicamente dal positivo concorso di tutte le “condizioni” volute dal legislatore e sia, quindi, del tutto avulsa da qualsivoglia attività discrezionale (quand’anche da esercitare in base a canoni prefissati), per così dire concessoria, dell’amministrazione finanziaria: il credito in questione, pertanto, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del contribuente che si trovi nelle “condizioni” previste dal legislatore.

A fronte di tanto, per la medesima carenza, l’amministrazione può esercitare il generale potere proprio di controllare la dichiarazione dei redditi del contribuente e di conseguenza, verificare se sussistano effettivamente le condizioni (soggettive ed oggettive) necessarie per fruire del credito d’imposta dallo stesso esposto in dichiarazione (o in questa presupposto), ovverosia, come correttamente espresso dal giudice di appello, il potere di verificare l’esistenza di tutti i presupposti fattuali richiesti dalle norme.

Tale ricostruzione normativa già si leggeva nella sentenza n. 21698 del 22 ottobre 2010 (ud. del 22 giugno 2010), con cui la Corte di Cassazione aveva affermato che per fruire dell’agevolazione tributaria in tema di incremento dell’occupazione, ex Legge n. 388/2000, il contribuente doveva – e deve – osservare le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626/1994. La Corte, in particolare, nel caso specifico, ha rigettato le doglianze di parte che invocavano il disposto della L. n. 388 del 2000, medesimo art. 7 c. 7, citato innanzi – laddove impone (e, quindi, consente) la revoca delle agevolazioni (“le agevolazioni sono revocate“), tra le altre, (solo) in ipotesi di definitivo accertamento di “violazioni … alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori” – per protestare la mancanza, di un accertamento definitivo in ordine ad una violazione siffatta, atteso che la revoca delle agevolazioni disposta dal comma 7, costituisce una fattispecie oggettivamente del tutto diversa da quella concernente l’esercizio del potere – dovere dell’Ufficio di controllare la esistenza dei presupposti costitutivi del credito fiscale vantato dal contribuente nella propria dichiarazione, alla quale, pertanto, non è assolutamente riconducibile l’esercizio del detto potere di revoca.

Il credito d’imposta, naturalmente, spetta unicamente quando ricorrano effettivamente tutte le condizioni previste dalla norma.

La condizione prevista “siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori“, per la Corte nella sentenza n.21698/2010 ha “una dinamicità propria perché mutabili nel corso del rapporto di lavoro per cui è agevolmente ipotizzabile l’eventualità dell’inosservanza delle stesse e, con ciò, il concreto mancato raggiungimento delle finalità (incremento occupazionale giovanile protetto ed emersione, a fini contributivi e fiscali, del c.d. lavoro in nero) perseguite dalla norma: donde la sanzione della revoca delle agevolazioni comminata dal legislatore per l’ipotesi in cui vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa, sia essa fiscale e/o contributiva in materia di lavoro dipendente e/o sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori“. Per la Corte, il definitivo accertamento di violazioni alla normativa detta, intuitivamente, integra fattispecie del tutto diversa dalla sussistenza delle condizioni per il sorgere del diritto al credito d’imposta, per cui è agevole identificare, in base all’oggetto del controllo, il campo d’azione (quindi la competenza) degli organi di vigilanza pubblica nel senso che l’amministrazione fiscale ha sia il generale potere (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e ss.) di verificare la dichiarazione del contribuente, quindi di accertare la realtà delle condizioni costitutive del credito esposte in e/o supposte dalla dichiarazione stessa, sia quello particolare di revoca, questa soltanto esercitabile unicamente in presenza di definitivo accertamento di una delle violazioni predette.

Di conseguenza, si rivelano inconferenti le contestazioni circa il “carattere formale e non sostanziale della violazione contestata” ovvero sull’inesistenza del “potere dei dipendenti dell’Agenzia … di effettuare l’accertamento delle violazioni afferenti le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori” od al “carattere definitivo dell’accertamento effettuato”, non avendo la stessa contestato (come accertato dal giudice del merito) la materiale inesistenza della condizione – data dalla formazione dell’autocertificazione ovverosia dell’attestazione scritta del datore di lavoro avente un contenuto niente affatto formale perchè con la stessa quel datore deve dichiarare, assumendosene la responsabilità:

  • di avere effettuato la valutazione dei rischi e, soprattutto;

  • di avere adempiuto agli obblighi ad essa collegati (ovvero agli obblighi collegati alla operata valutazione dei rischi) e dall’invio della stessa al rappresentante della sicurezza – indispensabile, per fruire del credito di imposta vantato nella dichiarazione dei redditi.

 

16 novembre 2011

Francesco Buetto