Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari

Vediamo come funziona l’articolo 60 del DPR 600/1973, tenendo conto che dal 2012 tale strumento di domiciliazione verrà sempre più richiesto dall’Agenzia delle Entrate. A cura di Terlizzi Antonio.

Elezione di domicilio per notifica degli atti tributari – Dato Normativo

L’articolo 60, primo comma, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che

“è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”(1).

 

Effetti

notifica degli atti tributari presso il domicilio elettoLaddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, non residua, per l’amministrazione, altra possibilità in sede di notificazione all’indirizzo del dichiarante.

La circostanza che il contribuente (nell’esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 60, primo comma, lettera d, del DPR n. 600 del 1973) abbia eletto domicilio presso una persona od un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano obbliga l’amministrazione ad eseguire le notificazioni in questione presso il domicilio eletto (sentenza del 16 marzo 2011, n. 6114 della Corte di Cassazione).

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6114/2011 depositata il 16 marzo 2011, sulla base del principio in base al quale “l’amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”, ha affermato che quando il contribuente elegge il domicilio fiscale presso un professionista, le notifiche devono avvenire presso quest’ultimo e sono nulle quelle effettuate presso il domicilio fiscale del contribuente.

In sostanza ,deve essere ritenuta viziata da nullità la notifica eseguita presso un luogo diverso dal domicilio eletto dal contribuente a mente dell’art. 60, lett. d, DPR n. 600/1973.

In base allo Statuto del contribuente, argomenta la corte nella citata sentenza il principio di collaborazione tra amministrazione e cittadini, presuppone che anche la prima debba comportarsi sempre con lealtà e chiarezza, “(guidando e) facilitando l’adempimento dei doveri da parte dei privati).

Ancorché restino valide, quindi, tutte le regole sulle notifiche, l’articolo 6, comma 1 dello Statuto mira comunque a garantire l’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente.

L’effettiva conoscenza, anche se è da intendere in senso “legale” piuttosto che reale, mira comunque ad assicurare «un grado di conoscibilità il più elevato possibile”.

Se c’è stata quindi una effettiva elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, “non residua, per l’amministrazione, altra possibilità in sede di notificazione all’indirizzo del dichiarante”.

Nel caso di specie, è stata ritenuta nulla, per questo motivo, la notifica dell’atto impositivo, e dichiarata nulla anche la cartella conseguente.

 

Notifiche da fare in studio se eletto domicilio fiscale

Le notifiche al contribuente devono sempre essere fatte presso lo studio del commercialista (nello stesso comune di residenza), se lo studio del professionista è il domicilio fiscale eletto dal contribuente Il contribuente che abbia esercitato la facoltà (elezione di domicilio) prevista dall’articolo 60 del DPR 600 del 1973 e

“il domicilio eletto si trovi nel medesimo comune di domicilio fiscale, la notificazione degli atti impositivi va necessariamente eseguita dall’amministrazione finanziaria presso il domicilio eletto, rimanendo la possibilità della notifica ex articolo 140 del codice di procedura civile, relegata al solo caso in cui le relative condizioni si realizzano con riguardo a questo”.

Alla luce dell’’articolo 6 che prescrive l’obbligo per il fisco “di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”, sussiste il principio di diritto secondo cui in caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi dell’art. 60, c. 1, lett. d, del dpr 600/73, la notificazione al domicilio eletto è, per l’amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto.

 

 

Domicilio eletto

Ai sensi del primo comma dell’articolo 141 c.p.c., la notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta

“mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione”.

La possibilità per il contribuente di eleggere domicilio “per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano” è espressamente prevista dall’art. 60, c. 1, lett. d, del DPR n. 600 del 1973. La consegna della copia dell’atto nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La Corte di cassazione (sentenza n. 10476 dell’8 maggio 2006) ha chiarito che la regola secondo cui equivale a consegna il rifiuto di ricevere l’atto opera soltanto quando lo stesso provenga dal destinatario o dal domiciliatario: allorché, invece, il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell’art. 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle comunque abilitate, ai sensi del secondo e terzo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell’atto, da tale rifiuto discende la necessità di eseguire le formalità prescritte dal successivo art. 140.Il comma 2 dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 è stato sostituito dal seguente:

“L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) e alla lettera e-bis) del comma precedente”.

La disposizione prevede che l’elezione di domicilio, non risultante dalla dichiarazione annuale, abbia effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, lettere d ed e-bis, da parte dell’ufficio finanziario territorialmente competente.

Precedentemente, invece, tale lasso temporale era di sessanta giorni. Al comma 3 dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, dopo le parole “… ai fini delle notificazioni,” sono state aggiunte le seguenti:

“dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica”. L’elemento innovativo del comma in commento riguarda la riduzione dei termini – che passano da sessanta a trenta giorni – di efficacia delle variazioni e/o modificazioni dell’indirizzo, non risultanti dalla dichiarazione annuale.

È stato recepito, in tal modo, il principio enunciato dalla sentenza del 10 dicembre 2003, n. 360, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, “… nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica”.

 

 

Notificazione al domicilio eletto: capisaldi 

In tema di notificazione presso il domicilio eletto valgono i seguenti capisaldi.

  • Va applicato l’articolo 141 c.p.c., il cui primo comma dispone che “La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione”.

  • La validità dell’elezione di domicilio prescinde dall’esistenza di un mandato al domiciliatario da parte di chi effettua l’elezione o di un accordo tra questi soggetti, con la conseguenza che la notifica effettuata presso il domicilio eletto “è indipendente dalla concreta esistenza dell’accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario” (Cassazione, 3 giugno 1995, n. 6280).

  • Anche in caso di notificazione presso il domicilio eletto vale il criterio generale enunciato all’articolo 60, comma 1, lettera c, del DPR n. 600 del 1973, secondo cui, in materia tributaria, “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”; ciò comporta che il domicilio eletto ai sensi del citato articolo 60, comma 1, lettera d, del DPR n. 600 del 1973 deve necessariamente ricadere nell’ambito del comune in cui è stabilito il domicilio fiscale del destinatario. Di conseguenza, in caso di mutamento del domicilio fiscale per trasferimento della residenza anagrafica del contribuente presso altro comune, diviene inefficace l’eventuale elezione di domicilio effettuata nel comune di provenienza (cfr. Cassazione, ordinanza del 26 novembre 2009, n. 24939).

  • in base al terzo comma dell’articolo 141 c.p.c., la consegna della copia dell’atto eseguita, a norma dell’articolo 138 c.p.c., nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio “equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario”.

  • Alla luce dell’assimilazione tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario, è considerato equipollente alla notificazione in mani proprie il rifiuto del domiciliatario di ricevere la copia (Cassazione, 8 maggio 2006, n. 10476; 17 febbraio 2010, n. 3725).

  • Pur in presenza di una rituale elezione di domicilio, è sempre consentita la notificazione dell’atto tributario eseguita, anche in un luogo diverso dal domicilio eletto, “a mani proprie” del destinatario. Ciò in applicazione dell’articolo 60, comma 1, lettera c, del DPR n. 600 del 1973 che, nell’affermare l’obbligo di notificazione presso il domicilio fiscale del destinatario, fa comunque “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie”. Si ha “consegna in mani proprie” – tanto per le notifiche ai sensi degli articoli 138 e 140 c.p.c., quanto per quelle a mezzo del servizio postale – ogniqualvolta l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario (Cass. 9381/2007; 10474/03; 4274/03 e 15687/02). Ne consegue che laddove, all’esito dei predetti procedimenti notificatori, l’atto venga comunque consegnato personalmente al diretto interessato, la notificazione è valida anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto.

 

Nota

1)E’ stato approvato il modello per comunicare l’indirizzo, diverso dal domicilio fiscale, presso il quale si vuole ricevere la notifica degli atti e degli avvisi provenienti dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 2 novembre).In base alle modifiche apportate all’articolo 60 del Dpr 600/1973 dall’articolo 38 del decreto legge 78/2010, infatti, l’elezione del domicilio non transita più dalla dichiarazione annuale, ma deve risultare da apposita comunicazione, inviata con raccomandata all’ufficio delle Entrate territorialmente competente o trasmessa in via telematica.Il modello, con le istruzioni e l’informativa sul trattamento dei dati, è disponibile da subito sul sito dell’Agenzia, in versione editabile; può, cioè, essere direttamente compilato al computer, stampato e firmato.

Nel rispetto delle regole stabilite dallo Statuto dei diritti del contribuente, il suo utilizzo diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio 2012.

La presentazione può avvenire tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente (allegando la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la comunicazione), o, per chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, utilizzando la specifica procedura web. In quest’ultimo caso, per la sensibilità dei dati, l’invio dovrà essere fatto direttamente dal contribuente interessato, senza possibilità di ricorrere agli intermediari.

Prima della modifica normativa, il contribuente poteva indicare l’indirizzo per le notifiche soltanto in occasione della presentazione di una dichiarazione o tramite raccomandata postale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

8 novembre 2011

Terlizzi Antonio