La definizione delle liti pendenti e la condanna alle spese

in caso di definizione di una lite fiscale pendente, che sorte hanno le eventuali spese di giudizio eventualmente già decise dal giudice?

Premessa

L’articolo 15 del D.Lgs. 546/1992 sul contenzioso tributario, prendendo in considerazione le spese del giudizio, stabilisce testualmente al comma 1, che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.”

L’articolo 92 richiamato impone l’esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che inducono il giudice a compensare le spese giudiziali, non essendo più sufficiente l’indicazione dei “giusti motivi” per soprassedere alla condanna della parte soccombente. Motivi che possono essere costituiti da “oscillazioni giurisprudenziali sul thema decidendum, oggettive difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in causa, ovvero palese sproporzione fra l’interesse realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste”, (sentenza Cass. SS.UU. n. 20598 del 30 luglio 2008).

La condanna potrà avvenire, ovviamente, soltanto nel caso in cui la parte, nel suo ricorso, o l’Ufficio, presentando le controdeduzioni, abbia formulato una formale richiesta in tal senso.

L’ultima parte dell’aggiunto comma 2.bis del citato articolo 15 prevede, a differenza del processo civile, che la riscossione delle spese avvenga mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, cioè quando si siano esauriti tutti i gradi del giudizio o quando, per scadenza dei termini la sentenza non è più appellabile. Questa condizione è poi ribadita dall’articolo 69 del medesimo D.Lgs. 546/19921.

 

Condanna alle spese e chiusura delle liti fiscali pendenti

La premessa si rende necessaria per stabilire la sorte di quelle spese di giudizio comminate in una sentenza relativa ad una causa definibile ai sensi dell’articolo 39, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111 (definizione di lite fiscale pendente).

In sostanza, se ad esempio la parte ricorrente viene condannata dalla Commissione Tributaria Provinciale che ha respinto il ricorso, alle spese di giudizio, queste ultime sono ancora dovute nel caso in cui la parte soccombente aderisca al condono?

La definizione della lite pendente produce, in ultima analisi, l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 546/1992. L’ultimo comma di questo articolo precisa che nel caso di giudizio estinto le spese “restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.”

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 4 luglio 2005 (dep. il 12 luglio 2005) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In sostanza la Suprema Corte ha inteso precisare che non sempre la cessata materia del contendere produce l’estinzione delle spese di giudizio (si pensi al caso di un avviso di accertamento ritirato dall’Ufficio dopo l’opposizione del ricorso del contribuente ovvero l’acquiescenza di quest’ultimo alla pretesa tributaria avanzata nel corso del giudizio), ma soltanto nel caso in cui la cessata materia del contendere dipenda da una disposizione legislativa o da un preciso accordo in tale senso fra le parti in causa.

Pur se esaminata sotto un altro aspetto le spese legali non sarebbero dovute: quando si parla di liquidazione delle stesse, sia l’articolo 15 che l’articolo 69 fanno riferimento al passaggio in giudicato della sentenza, ipotesi che non si verifica nel caso di condono.

 

Convenienza di definire le liti in corso

La convenienza di definire le liti in corso va quindi esaminata anche sotto questo profilo, che spesso viene trascurato ed a torto perché a volte la condanna alle spese comporta l’esborso di cifre considerevoli che verrebbero recuperate dall’Ufficio vittorioso con la procedura immediata dell’iscrizione a ruolo. Spese che potrebbero addirittura aumentare con il procedere nei gradi di giudizio ed in alcuni casi a dismisura qualora, ad esempio, il successivo Giudice, su istanza dell’altra parte concepisse la lite instaurata con mala fede o colpa grave e pertanto come lite “temeraria” e quindi ritenesse applicabile l’articolo 96 c.p.c. rubricato “Responsabilità aggravata”.

 

14 ottobre 2011

Giampiero Della Nina

1 Se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, c. 2.