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Come è noto, con il comma 6, dell’articolo 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato introdotto nel processo tributario il contributo unificato, già vigente nell’ambito del processo civile e amministrativo, modificando, quindi, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, al fine di consentirne l’applicazione ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario (ulteriori modifiche sono tate introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Il nuovo art. 9 del TUSG ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario, commisurato al valore della controversia, facendo venir meno l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.
Il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 7 luglio 2011.
Analizziamo, quindi, le istruzioni fornite con la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.