Transfert price: la documentazione idonea

a pochi giorni dalla scadenza di Unico 2011, ricapitoliamo le regole per produrre la documentazione in materia di prezzi di trasferimento; è prevista la non applicabilità delle sanzioni qualora il contribuente predisponga la specifica documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati…

A pochi giorni dalla scadenza di Unico 2011 – 30 settembre 2011 – ricapitoliamo le regole minime – commentate dalla C.M. n. 58/E del 15 dicembre 2010 – per produrre la documentazione indicata dall’art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio  2010  n.  122, in materia di prezzi di trasferimento, che ha previsto la non applicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione, qualora il contribuente predisponga la specifica  documentazione prevista  con  Provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010, idonea a consentire il   riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il provvedimento fa carico, fra l’altro, alle  società di un obbligo di comunicazione in  merito  al  possesso  della  documentazione prevista (Unico 2011, quadro RS). In assenza di barratura dell’apposita casella restano vigenti le ordinarie sanzioni.

 

La documentazione idonea: master file e documentazione nazionale

La “documentazione idonea” è  costituita  da  un  documento   denominato “Masterfile” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”.

Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre:

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale;

2. Struttura del gruppo

2.1 Struttura organizzativa;

2.2 Struttura operativa;

3. Strategie generali perseguite dal gruppo ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente;

4. Flussi delle operazioni;

5. Operazioni infragruppo

5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari;

5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo;

5.3 Accordi per la ripartizione di costi;

6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti;

7. Beni immateriali;

8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo;

9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento.

La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e deve essere articolata nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre:

1. Descrizione generale della società;

2. Settori in cui opera la società;

3 Struttura operativa della società;

4 Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente;

5 Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari);

5.1.1 Descrizione delle operazioni;

5.1.2 Analisi di comparabilità

a) Caratteristiche dei beni e dei servizi;

b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati ;

c) Termini contrattuali;

d) Condizioni economiche;

e) Strategie d’impresa

5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni;

a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza;

b) Criteri di applicazione del metodo prescelto;

c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato

6 Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” a cui l’impresa partecipa);

6.1 Soggetti, oggetto e durata del CCA;

6.2 Perimetro delle attività e progetti coperti;

6.3 Metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese associate partecipanti all’accordo e correlative previsioni in cifre, esiti parziali e scostamenti;

6.4 Forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi;

6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita dall’accordo di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine dello stesso;

6.6 Previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell’accordo dipendenti dal mutare delle circostanze;

6.7 Mutamenti intervenuti medio tempo nell’accordo.

Il regime documentale non è obbligatorio ma costituisce un onere per poter godere dei vantaggi sanzionatori, ovviamente limitati ad eventuali recuperi a tassazione derivanti  dalla rettifica dei prezzi di trasferimento praticati.

In via di principio, tali documenti devono essere  redatti  in lingua italiana, salva la possibilità di presentare eventuali allegati in lingua inglese o la possibilità di presentare il Masterfile in lingua inglese nell’ipotesi in cui una sub-holding si avvalga della facoltà, prevista al punto 4 del Provvedimento ed esplicitata al punto 6.1, di esibire, in  luogo di un proprio Masterfile, quello predisposto da un soggetto non residente.

La documentazione deve essere redatta su base annuale e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi  di  imposta soggetti ad accertamento.

 

I termini di consegna

In assenza di produzione immediata, il  contribuente ha la facoltà  di  consegnare  la documentazione all’A.F. entro e non oltre  10  giorni dalla richiesta. 

I verificatori faranno constare in atti, in modo esplicito, l’avvenuta richiesta di consegna di documentazione prevista dal sistema.

Ulteriori informazioni supplementari necessarie dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta. Compatibilmente con i tempi del controllo, potrà essere previsto un termine più ampio in funzione della complessità delle operazioni oggetto di analisi.

 

La comunicazione di adozione degli oneri documentali

Come abbiamo anticipato, il contribuente che  detiene la documentazione   prevista dal provvedimento deve darne apposita comunicazione  all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati.

Per i periodi di imposta a partire da quello in corso al 31 maggio 2010, il  contribuente dovrà comunicare l’adozione degli oneri documentali in materia di prezzi  di trasferimento con la dichiarazione annuale dei redditi.

Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 maggio 2010, la comunicazione doveva essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento, ossia entro il 28  dicembre  2010.

Per gli esercizi  non  coincidenti con l’anno solare e per i quali la data di chiusura sia compresa tra il 31 maggio 2010 e il 30 dicembre 2010, la comunicazione deve  essere  effettuata anche in tali casi tramite il servizio Entratel, ma entro i termini previsti per la relativa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il  Provvedimento,  inoltre,  attribuisce  validità  alla  comunicazione relativa a un periodo d’imposta pregresso, qualora la stessa sia stata trasmessa successivamente al 28 dicembre 2010, ma antecedentemente all’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie aventi ad oggetto il medesimo periodo d’imposta e delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza. Resta   comunque impregiudicata la facoltà del contribuente di predisporre la documentazione, e comunicarne il possesso, qualora la stessa sia relativa a un  periodo  d’imposta diverso da quello oggetto di controllo.

 

Il valore probante della documentazione

L’A.F., nella richiamata circolare n. 58/2010 precisa, innanzitutto, che l’Amministrazione finanziaria non è vincolata alla  disapplicazione della  sanzione  in   materia   di dichiarazione  infedele,  qualora  la  documentazione  esibita   nel   corso dell’attività di controllo, pur essendo coerente con la struttura formale del provvedimento, non presenta contenuti completi o conformi alle disposizioni ivi contenute, cioè non è idonea.

La documentazione non può essere considerata idonea quando, pur rispettando  la prevista struttura formale, non contenga informazioni complete e conformi  a quanto previsto nel Provvedimento medesimo, così come quando le informazioni ivi contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero.

Nel  caso  in  cui,  pur  in  presenza  della comunicazione, non venga riscontrato  in sede di controllo il possesso della documentazione e, più in generale,  ogni qualvolta venga riscontrato un utilizzo strumentale del regime da parte  del contribuente, tali circostanze andranno tenute in debito conto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla rettifica  avente ad oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo (mediante un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità del comportamento).

Le omissioni o le inesattezze parziali relative anche ad operazioni residuali, non suscettibili di  compromettere  l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi, non pregiudicano l’applicazione del trattamento sanzionatorio di favore.

Gli organi di verifica potranno comunque richiedere la documentazione mancante o integrativa nel corso del controllo applicando i termini  previsti  (sette giorni  dalla richiesta o un termine più ampio a seconda della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi).

La circolare rileva, ancora, che nell’ipotesi in cui  il  contribuente abbia aderito al regime di oneri documentali, è esclusa la possibilità di adesione al verbale di constatazione che contenga rilievi sui  prezzi di trasferimento ai  sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs.n.218/97, poichè il pvc non consente di individuare le sanzioni minime sulle quali opererebbe la riduzione prevista dalla norma citata, dato che  l’applicabilità di quelle connesse  ai rilievi sui prezzi di trasferimento è rimessa   alla   successiva valutazione dell’Ufficio accertatore.

13 settembre 2011                                  Roberta De Marchi