la Manovra di Ferragosto dovrebbe essere arrivata alla versione definitiva: vediamo i provvedimenti che entreranno in vigore…
La manovra di Ferragosto è giunta alla versione quater, che sembra quella definitiva – approvata ieri (7 settembre 2011) al Senato non dovrebbe subire variazioni alla Camera.
Ecco una prima poanoramica dei provvedimenti che entreranno in vigore…
Partiamo dal più contestato, ma più redditizio per lo stato, l’aumento dell’aliquota Iva del 20% al 21%.
Aumento aliquota Iva ordinaria (20%)
Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra, l’aliquota Iva ordinaria salirà dal 20% al 21%.
Contributo di solidarietà
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di proroga con Dpcm, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) chi percepisce un reddito complessivo lordo superiore a 300mila euro pagherà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3%. Tale contributo sarà deducibile dal reddito Irpef.
Per le regole tecniche si dovrà attendere un decreto del Mef, da emanare entro il 30 ottobre 2011.
Rimane in vigore il contributo stabilito in precedenza per dipendenti pubblici e pensionati.
Società di comodo
Per contrastare il fenomeno dell’intestazione di beni usati da persone fisiche a società, l’aliquota IRES da applicare sul reddito minimo delle società di comodo aumenta del 10,5%, cioè dal 27,5% al 38%.
Non sarà possibile evitare questa maggiore tassazione né facendo rientrare la società di comodo in un consolidato fiscale, né applicando il regime di trasparenza fiscale; questo per evitare la possibilità di compensare la maggiore imposta con perdite o oneri deducibili di altri soggetti d’imposta.
Società in perdita
Le società in perdita per 3 anni consecutivi (oppure per 2 + 1 in cui è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo) si considerano non operative, cioè di comodo, a partire dal successivo periodo d’imposta.
Altre misure di contrasto all’intestazione fittizia di beni a società
Sempre per contrastare l’intestazione societaria di beni riconducibili a persone fisiche, un’altra norma colpisce sempre tale pratica elusiva: se il corrispettivo annuo stabilito per il godimento (affitti, canoni, eccetera) di beni dell’impresa da parte di soci o familiari dell’imprenditore è inferiore al relativo valore di mercato, la differenza costituisce reddito per gli utilizzatori (reddito diverso). Inoltre, i costi di gestione relativi a questi beni non sono deducibili dall’impresa o dalla società.
I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell’impresa in godimento a soci o familiare dell’imprenditore) devono essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli “sistematici” sulla posizione fiscale degli utilizzatori.
Manette per gli evasori
Oltre alla fissazione di soglie di punibilità penale più basse per i reati tributari, sarà fissato un limite di evasione al superamento del quale non è possibile usufruire della sospensione condizionale della pena.
In particolare, per i reati di omesso versamento dell’Iva, di ritenute certificate e di indebita compensazione (tutti puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni), la sospensione condizionale non si applica quando l’imposta evasa o non versata sarà a 3 milioni di euro, con la limitazione che tale somma rappresenti almeno il 30% del fatturato.
Per i reati tributari, inoltre, il termine di prescrizione sarà allungato di un terzo.
Condoni 2002: recupero somme non versate
Visto l’elevato numero di “omessi versamenti” sulle somme dovute per il condono 2002 e versate in forma rateizzata, da parte dei contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002, Equitalia avvierà, infatti, le azioni coattive nei confronti dei debitori, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare le somme residue maggiorate degli interessi maturati, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
In caso di inadempienza, inoltre, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno controllate, entro il 31 dicembre 2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili.
Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Sanzioni ridotte per chi si rende “tracciabile”
Saranno ridotte alla metà le sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi e Iva (i.e. omessa o infedele dichiarazione), nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini), per imprenditori e lavoratori autonomi, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che pagano e incassano con mezzi diversi dal denaro contante e che indicano nelle dichiarazioni (Iva e redditi) gli estremi dei conti correnti.
Società Cooperative
In arrivo due novità per le società cooperative a mutualità prevalente:
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il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva obbligatoria dovranno essere soggetti a tassazione;
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le percentuali minime di tassazione dell’utile passeranno al 40% per le cooperative diverse da quelle agricole e della piccola pesca ed al 65% per le cooperative di consumo.
Money transfer, imposta di bollo
Sarà istituita un’imposta di bollo del 2% (con un minimo di € 3) sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta non sarà dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini Ue e per quelli verso i Paesi Ue. Saranno, inoltre, esentati da tale imposta i trasferimenti effettuati da chi ha matricola Inps e codice fiscale.
Ristrutturazioni
Cambia la regola di “trasferimento” dell’agevolazione fiscale: se viene ceduto un immobile per il quale si fruisce della detrazione del 36%, il bonus potrà anche essere anche mantenuto dal venditore (attualmente si trasferisce automaticamente all’acquirente).
Ricevuta fiscale per lettini e ombrelloni
Sarà cancellata la norma che esenta i titolari di stabilimenti balneari dalla certificazione fiscale (scontrino o ricevuta) per i servizi resi (affitto di ombrelloni, lettini e sdraie).
8 settembre 2011
Commercialista telematico