Analizziamo le implicazioni a favore del contribuente di una sentenza che ha annullato l’ipoteca iscritta dal Fisco ai fini di riscossione.
La sentenza di cui ci si occupa (CTP Lecco n. 53/03/11) concerne l’annullamento di iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossione Equitalia Esatri Spa sull’immobile di proprietà di un contribuente, che si rivela di estremo interesse per come ha risolto le problematiche della competenza dell’adita CTP nel caso di ipoteca derivante da vari crediti di diversa natura (tributaria, previdenziale) e della notifica delle cartelle di pagamento presupposto dell’atto impugnato.
Soprattutto relativamente alla prima questione la sentenza emessa dalla CTP di Lecco costituisce un innovativo precedente.
La resistente Equitalia infatti, basandosi su di una consolidata (anche se non condivisibile) giurisprudenza, ha eccepito in via preliminare l’incompetenza dell’adita Commissione Tributaria, indicando la competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per i crediti previdenziali a decidere dell’impugnazione; quanto prospettato dalla resistente aveva come diretta conseguenza la “frammentazione” dell’ipoteca, per cui si sarebbero dovuti instaurare altrettanti giudizi parziali quanti erano i diversi giudici astrattamente competenti in funzione della diversa natura dei crediti delle cartelle esattoriali.
Tale prospettazione non poteva condividersi in quanto, come messo in luce da parte della dottrina, deve essere affermata la competenza della Commissione Provinciale Tributaria a decidere su impugnazioni di ipoteca che hanno per oggetto un vizio proprio dell’iscrizione e non un vizio inerente il merito della pretesa esattoriale; in secondo luogo posto il principio dell’unicità e dell’indivisibilità del vincolo ipotecario iscritto sull’immobile del ricorrente, non era ipotizzabile una frammentazione dell’ipoteca in base ai diversi giudici asseritamente compenti in relazione alla pretesa sostanziale.
Un appiglio giurisprudenziale in tal senso, anche se in un caso differente, poteva essere senz’altro costituito dalla recente sentenza della CTR Lazio n. 222 del 02/12/2009 pubblicata e commentata nella rivista Giurisprudenza di Merio n. 7-8/2010 che, incidenter tantum, ha affermato il principio dell’indivisibilità dell’ipoteca.
La CTP di Lecco, in accoglimento della tesi del ricorrente, ha riconosciuto che l’oggetto del giudizio era la legittimità o meno della procedura di iscrizione dell’ipoteca del concessionario della riscossione e non il merito della pretesa sostanziale; il giudice tributario ha altresì rimarcato che
“quanto sostenuto dal concessionario della riscossione, sulla competenza del giudice ordinario in relazione ai contributi può essere condivisa soltanto in relazione al merito anche perché l’art. 2809 Codice Civile non consente la divisibilità dell’ipoteca e pertanto un’eventuale ripartizione di giurisdizione avrebbe violato la predetta norma”,
ancorando quindi la decisione sul principio dell’indivisibilità dell’ipoteca.
Per quanto attiene al merito della controversia, ha sanzionato l’inconsistenza delle difese di Equitalia di fronte all’eccepita omissione di notifica delle cartelle esattoriali poste alla base dell’iscrizione ipotecaria, sollevata dal contribuente, per cui l’onere della prova dell’avvenuta corretta notifica si spostava interamente sulla resistente.
Onerata in tal senso, il Fisco nulla ha provato, avendo prodotto in giudizio solo un allegato in cui ha riepilogato una serie di cartelle asseritamente notificate; l’eccezione del contribuente poteva infatti essere superata solo tramite la produzione delle relate di notifica delle suddette cartelle da parte del concessionario.
Ne conseguiva che, allo stato degli atti, come puntualmente rilevato dalla CPT di Lecco, l’iscrizione ipotecaria era viziata in radice anche perché, non avendo fornito in alcun modo la prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali, ex art. 77 DPR 602/1973 che richiama il termine di cui all’art. 50 comma 1, “in mancanza del dies a quo non poteva logicamente decorrere il termine di 60 giorni per una valida iscrizione dell’ipoteca”.
Attesa l’estrema gravità del vizio di cui sopra, dal momento che il presupposto stesso dell’iscrizione ipotecaria è la corretta notifica della cartella/delle cartelle esattoriali sottostanti, la CTP di Lecco, in accoglimento del ricorso non si è pronunciata sugli altri vizi da noi dedotti (in particolare sulla mancata notifica dell’intimazione ad adempiere decorso oltre un anno dall’asserita notifica delle cartelle); tuttavia proprio la recente giurisprudenza della CTP di Lecco (sentenza n. 96 del 23/09/2010) ha concluso per la fondatezza anche di questo motivo.
05/09/2011
Roberto Molteni