Il professionista evasore rischia la sospensione dall'albo

le istruzioni per applicare la norma che equipara il professionista che non emette documento fiscale al commercianite che non emette scontrino

L’art.2, c. 5, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, ha inserito all’art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, i seguenti commi:

2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

 

La norma generale

L’art. 12, c. 2, del D.Lgs.n.471/97, prevede che qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 6.

 

Le istruzioni di prassi

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 1/E del 19.1.2007 ha fornito agli uffici una serie di indicazioni ancora utili, attraverso le quali è stato evidenziato che:

  • è sufficiente la contestazione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/97, nel corso di un quinquennio, di 4 distinte violazioni, essendo stato eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle stesse. Pertanto, l’applicazione della sanzione accessoria è sganciata dal decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione;

  • la norma richiede che le 4 distinte violazioni siano accertate in tempi diversi e quindi la sospensione non può essere disposta nel caso in cui le 4 violazioni siano contestate unitariamente, a prescindere dall’applicabilità dell’istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali;

 

Successivamente, con la R.M. n. 150/E del 4.7.2007, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata, in particolare, sul legittimo esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del potere di sospensione nei casi in cui il trasgressore abbia definito in via agevolata la sanzione principale ai sensi dell’art. 16, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97.

Le Entrate hanno confermato che la sanzione della sospensione in questione è disposta anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472/97, riprendendo in tal modo la medesima previsione contenuta nel precedente testo dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471/97.

La problematica concerne la possibilità di estendere alla sanzione in esame gli effetti della definizione in via agevolata della sanzione principale, disciplinata dall’art. 16, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97.

In forza di quest’ultima disposizione di favore il trasgressore può, infatti, definire la violazione con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e tale definizione impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

La R.M. n. 150/2007, richiamando la C.M. n. 23/E del 25.1.1999, chiarisce che la sanzione della sospensione “va essenzialmente applicata quand’anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria”.

Tale posizione si fonda sull’interpretazione letterale dell’art. 12 c. 2 del D.Lgs. n. 471/97, rimasto sostanzialmente immutato sul punto, in base al quale “la sospensione di cui si tratta è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997”.

Ne deriva che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 472/97 non può operare per la sanzione in argomento, in quanto quest’ultima gode di una disciplina speciale.

La R.M. n. 150/2007 richiama e fa proprio anche un precedente giurisprudenziale di rilievo della Corte di Cassazione – sentenza n. 2439 del 05.02.2007 (successivamente la stessa Corte di Cassazione è intervenuta ancora più volte, confermando la stessa posizione) -, con la quale la Corte, accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha affermato il principio che l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471/97 non è impedita dalla definizione agevolata disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 472/97.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che il coordinamento dell’art.12, c. 2, del D.Lgs. n. 471/97 con l’art. 16, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97 deve essere risolto mediante il criterio della specialità. Più esattamente, “la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica. Pertanto, l’irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata”.

In sintesi le novità

In sintesi indichiamo gli aspetti di maggiore interesse che occorre tenere conto dal 13.08.2011, frutto del combinato disposto delle norme oggi in vigore:

  • il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo;

  • occorrono 4 distinte violazioni – in giorni diversi – nel corso del quinquennio;

  • la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine varia da 3 giorni a un mese;

  • in caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a 6 mesi;

  • nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati;

  • il provvedimento di sospensione va disposto non dalla Direzione Provinciale competente territorialmente ma dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente;

  • la pubblicità è garantita dalla comunicazione all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet;

  • gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione;

  • l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, ovvero dalla Guardia di finanza.

 

5 settembre 2011

Francesco Buetto