Imposta di bollo sul "dossier titoli"

riassumiamo ed analizziamo i primi chiarimenti per l’applicazione dell’imposta di bollo sui depositi titoli approvata con la recente Manovra estiva

Una delle norme della Manovra estiva 2011 che avranno l’impatto più esteso è sicuramente quella che aumenta l’imposta di bollo sui depositi di titoli presso gli intermediari finanziari.

 

La recente circolare 40/E del 4 agosto 2011 ha finalmente chiarito gli aspetti applicativi della “nuova” imposta di bollo.

Cerchiamo di riassumere gli aspetti pratici della “nuova” imposta di bollo…

 

Le comunicazioni soggette a bollo

La circolare chiarisce che sono soggette ad imposta di bollo tutte le comunicazioni che le banche od altri intermediari inviano ai propri clienti relativamente ai rapporti di custodia ed amministrazione di titoli.

Vi è un’esenzione per i depositi di titoli dematerializzati inferiori ad € 1.000 (ex nota 3 all’articolo 13 della Tariffa Allegata al T.U. Dell’Imposta di Registro).

 

Definizione di cliente

Le comunicazioni soggette ad imposta di bollo sono solo quelle inviate dalla banca od intermediario ai propri clienti. Ma chi sono i clienti?

La definizione di cliente è quella data dal Provvedimento del governatore di Banca d’Italia del 29 Luglio 2009 (in G.U. 210 del 10/09/2009).

Pertanto, partendo dalla definizione di Banca d’Italia, non rientrano tra i “clienti” tutti quei soggetti che la Banca d’Italia espressamente esclude. Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di

moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo” (nota 1 all’articolo 3 “definizioni” del citato Provvedimento del governatore di Banca d’Italia).

 

Un rapporto, una comunicazione, un bollo

La circolare chiarisce l’aspetto forse più controverso della “nuova” imposta di bollo: il bollo è dovuto per ogni deposito titoli e viene pagato per ogni comunicazione periodica.

Pertanto se un medesimo soggetto cliente detieni più rapporti di deposito presso il medesimo intermediario, pagherà l’imposta di bollo per ogni deposito e non pagherà una singola imposta di bollo sull’ammontare complessivo dei titoli.

 

Dalla costruzione degli scaglioni per il calcolo delle imposte, sorge il dubbio che possa convenire suddividere i titoli su diversi contratti di deposito per ridurre l’impasta di bollo complessivamente dovuta.

La circolare sembra ignorare tale situazione….

 

Esempio

Cliente che detiene complessivamente € 200.000 di titoli presso un singolo intermediario.

Se i titoli vengono detenuti in un unico rapporto l’imposta dovuta (ipotizziamo la periodicità annuale) è € 240,00.

Se i depositi titoli fossero 2 di valore compreso fra 50.000 e e 150.000 €, allora ciascun deposito pagherebbe un’imposta annuale pari ad € 70,00, l’importo complessivo sarebbe di € 140,00 e genererebbe un risparmio d’imposta.

Attenzione! Questo esempio non tiene conto dell’applicazione dei costi di gestione su uno o più rapporti di deposito titoli.

 

Conto cointestato

In caso di conto cointestato il ragionamento è opposto: l’imposta di bollo grava sul rapporto di deposito titoli ed è dovuta una sola volta per ogni rapporto a prescindere di quanti siano effettivamente i cointestari titolari del deposito.

 

Determinazione, applicazione dell’imposta e decorrenza

Trattandosi di imposta di bollo, l’imposta si applica sul documento di rendicontazione dei titoli in deposito. Pertanto l’importo dell’imposta stessa non sarà calcolato sul valore dei titoli detenuti per il periodo di competenza, ma sul valore dei titoli rendicontati nel giorno di emissione del documento di “estratto conto”.

Tale specificazione è importante date le variazioni che ha subito e subirà la quantificazione dell’imposta di bollo.

 

Vediamo ora le regole per il calcolo della base imponibile.

La quantificazione del valore dei titoli detenuti deve essere effettuate sulla base del valore nominale o di rimborso” (circ. 40/e par. 3.1 “Valore dei titoli”).

 

La circolare chiarisce 2 punti dubbi.

La scelta di utilizzare il valore di rimborso o quello nominale non è libera, se un titolo li presenta entrambi; in questo caso ilil valore di riferimento per effettuare il calcolo dell’imposta è il valore nominale.

Per i titoli che non presentano né valore nominale, né valore di rimborso, allora il calcolo dell’imposta si baserà sul valore d’acquisto.

 

Tenuto conto che il valore dei titoli detenuti in deposito potrà variare nel corso del tempo, il calcolo dell’imposta di bollo andrà effettuato per ogni singola comunicazione periodica e andrà pagata l’imposta in base al monte titoli complessivo del rapporto di deposito.

Inoltre, tenuto conto che le variazioni possono intervenire anche all’interno di un singolo periodo, il valore su cui effettuare il calcolo sarà quello che tiene conto “dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato

 

Misura dell’imposta dal 2011

Le modifiche introdotte all’art. 13 della Tariffa allegata al T.U. Imposta di registro relative all’aumento dell’imposta sono ben analizzate dalla circolare.

 

Il decreto è diventato operativo il 6 luglio portando una quantificazione dell’imposta diversa da quella diventata definitiva con la legge di conversione il 16 luglio.

Pertanto per l’anno 2011 l’applicazione dell’imposta di bollo si ha questa situazione:

  • fino al 5 luglio del 2011 l’imposta veniva calcola secondo la vecchia normativa;

  • dal 6 luglio al 15 luglio l’imposta di bollo è stata calcolata con le modalità di cui al DL 98/2011;

  • dal 16 luglio 2011 entrano in vigore i criteri di calcolo della Legge di conversione (L. 111/2011).

 

Ricordiamo che il regime dell’imposta di bollo approvato con la manovra estiva prevede già un aumento degli importi dovuti che entrerà in vigore dall’anno 2013.

 

Vediamo analiticamente gli scaglioni per il calcolo dell’imposta.

 

Regime transitorio (dal 6 luglio 2011 al 16 luglio 2011)

Tale calcolo dell’imposta si applica solo ai rendiconti emanati nelle more di conversione del decreto legge.

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 120;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 60;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 30;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 10.

 

Imposta di bollo dal 16/07/2011 al 31/12/2012

In sede di conversione della manovra, l’imposta di bollo dipende dall’ammontare dei titoli detenuti presso l’intermediario. Come già detto, l’imposta di bollo si calcola in base al singolo rapporto cliente-intermediario.

 

Valore dei titoli inferiore ad € 50.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 34,20;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 17,10;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 8,55;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 2,85.

 

Valore dei titoli superiore ad € 50.000 ed inferiore ad € 150.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 70;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 35;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 17,50;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 5,83.

 

Valore dei titoli superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 500.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 240;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 120;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 60;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 30.

 

Valore dei titoli superiore ad € 500.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 680;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 340;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 170;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 56,67.

 

Misura dell’imposta a partire dal 2013

Vediamo come cambieranno gli importi dall’1 gennaio 2013

 

Valore dei titoli inferiore ad € 50.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 34,20;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 17,10;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 8,55;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 2,85.

 

Valore dei titoli superiore ad € 50.000 ed inferiore ad € 150.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 230;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 115;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 57,50;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 19,17.

 

Valore dei titoli superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 500.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 780;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 390;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 195;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 65.

 

Valore dei titoli superiore ad € 500.000

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità annuale € 1.100;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità semestrale € 550;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità trimestrale € 275;

Bollo dovuto per comunicazioni a periodicità mensile € 91,67.

 

Addizionale per le comunicazioni inviate a soggetti diversi dalle persone fisiche

Anche per la nuova versione dell’imposta di bollo vige l’addizionale sui soggetti diversi dalle persone fisiche (Note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa alle gata al T.U. Imposta di registro). Tale maggiorazione viene aumentata del 50% in base all’art. 11 del DL 691/1994 (artcolo che l’Agenzia ritiene applicabile ai soli soggetti diversi dalle persone fisiche, cfr. circ. 40/E del 2001, par. 3.5).

 

La maggiorazione da applicare è fissa ed è così quantificata

Comunicazione di periodicità annuale € 26,40 + € 13,20 = € 39,60

Comunicazione di periodicità semestrale € 13,20 + € 6,60 = € 19,80

Comunicazione di periodicità trimestrale € 6,60 + € 3,30 = € 9,90

Comunicazione di periodicità mensile € 2,20 + € 1,10 =€ 3,30

 

Tali maggiorazioni non si applicano alle comunicazioni inviate “alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica”.

 

11 agosto 2011

Luca Bianchi