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15 aprile 2014
I componenti negativi in sede di ricostruzione induttiva del reddito
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La recentissima giurisprudenza ha chiarito le linee guida per la corretta imputazione delle perdite su crediti derivanti dalla procedura concorsuale del cliente, stabilendo che saranno i criteri dettati dalle norme civili a stabilire i tempi di deduzione fiscale di tali oneri.
Come noto, le perdite su crediti sono deducibili ai sensi dell’articolo 101 comma 5 del TUIR se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”