La tassazione delle cessioni di partecipazioni societarie

Per i contribuenti persone fisiche la cessione di partecipazioni detenute in Italia genera plusvalenze tassabili.

La tassazione delle partecipazioni

La detenzione di partecipazioni in società residenti in Italia da parte di persone fisiche genera reddito tassabile.

Analogamente alla tassazione dei dividendi1, il regime è diverso a seconda se le partecipazioni sono qualificate o non qualificate.

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA

(art. 67, comma 1, lett. c-bis) del TUIR)

percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% per partecipazioni in società quotate)
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA

(art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR)

percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% per partecipazioni in società quotate)

La cessione delle partecipazioni, qualificate e non, genera una plusvalenza rientrante nella categoria dei redditi diversi (art. 67 del TUIR).

Partecipazioni non qualificate

Per la cessione delle partecipazioni non qualificate sono applicabili, ovviamente in alternativa, tre diversi regimi:

  1. regime della dichiarazione;
  2. regime del risparmio amministrato;
  3. regime del risparmio gestito.

Nel primo regime, il contribuente è tenuto a svolgere personalmente gli adempimenti fiscali.

In sede di dichiarazione dei redditi quindi si dovranno riportare le plusvalenze realizzate oppure le minusvalenze (in UNICO PF, quadro RT).

Le plusvalenze sono redditi soggetti a tassazione separata con l’imposta sostitutiva del 12,5% (art. 5, D.Lgs. n. 461/1997) che quindi non confluiscono nel reddito complessivo,. Ciò anche se interviene, per la cessione o nella gestione, un istituto di credito o una SIM.

Negli altri due regimi, invece, interviene un intermediario. Nel regime amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997) e nel risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997) è l’intermediario che calcola le plus/minusvalenze ed applica, con modalità diverse, la ritenuta del 12,50%.

Partecipazioni qualificate

Le cessioni di partecipazioni qualificate, invece, generano plusvalenze che concorrono a formare il reddito complessivo (art. 8 del TUIR) da tassare con le aliquote progressive proprie delle persone fisiche (art. 11 del TUIR). Le plusvalenze realizzate a partire dal 1′ gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 47,92% (art. 2, comma 2, DM 2/4/2008).

E’ utile ricordare che per le plusvalenze realizzate fino al 31/12/2008 concorrono a formare il reddito nella misura del 40%. Questa non è una precisazione che ha solo finalità di “ricordare il passato” dato che gli effetti della precedente normativa possono avere dei riflessi ancora oggi.

Infatti, il citato art. 2, comma 2, DM 2/4/2008, ultimo periodo, prevede che “Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data”.

In tale norma trovano la sintesi due principi dell’ordinamento tributario (valevoli anche in altri casi analoghi):

  • il principio di cassa che regola la tassazione dei redditi delle persone fisiche. Quindi, fino a quando il contribuente non percepisce il reddito non opera alcuna Se, poi, percepisce il reddito in modo frazionato, anche la tassazione sarà frazionata e proporzionale agli importi incassati;
  • il principio di imputazione del reddito nella sfera tributaria del contribuente prescinde dal criterio di tassazione (per cassa o per competenza). Infatti, il reddito (qualsiasi reddito) è da considerare conseguito nel periodo di imposta in cui si verifica il presupposto impositivo (anche se la tassazione non ha luogo) e, quindi, nel momento della tassazione sono da applicare le regole stabilite in detto periodo.

Ne consegue che il presupposto impositivo per le plusvalenze in esame si realizza all’atto della cessione. Quindi, il reddito è da imputare a detto periodo di imposta anche se potrebbe non essere tassato considerato che vige il principio di cassa. Tuttavia, nel periodo di imposta in cui viene incassato, in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito, la tassazione avverrà con le modalità (e le regole) previste nel periodo di imposta in cui la cessione è avvenuta.

In caso di pagamento frazionato del corrispettivo, la tassazione deve avvenire sulla base di un criteri proporzionali attribuendo la plusvalenza pro-quota in correlazione alla tempistica degli incassi. Si veda l’esempio n. 2

Calcolo delle plusvalenze e compensazione delle minusvalenze

 Seppur soggetti a regimi impositivi diversi, le modalità di determinazione delle plusvalenze sono le stesse sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.

La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo e il costo o valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (quali, imposta di successione e donazione, spese notarili, commissioni, tassa sui contratti di borsa) esclusi però interessi passivi (art. 68, comma 6, del TUIR).

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti ai fini dell’imposta di successione, il costo di acquisto è dato dal valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione, si assume il costo del donante. In sostanza, il costo è quello che il donante avrebbe assunto nel caso in cui, anziché effettuare la donazione, avesse proceduto alla vendita.

Si ricordano due casi “particolari”.

  • se il contribuente, negli anni, ha proceduto alla rivalutazione “a pagamento”, il costo tiene conto anche degli importi rivalutati;
  • se la partecipazione è relativa ad una società trasparente, il costo è formato da quello di acquisto a cui vanno sommati i redditi imputati per trasparenza e a cui vanno sottratti i prelevamenti o le perdite imputate per

Circa la rivalutazione (o se si vuole, la rideterminazione) del costo per effetto dei vari (e cumulabili) provvedimenti di legge (l’ultimo nella Finanziaria 2010) è da sottolineare che è espressamente prevista l’indeducibilità delle minusvalenze realizzate sulle partecipazioni rivalutate.

Se ne dovrà tener conto, come si vedrà nell’esempio n. 1, ai fini dell’indicazione nel mod. UNICO nonché nei calcoli relativi alla compensazione delle plusvalenze e delle minusvalenze e nel ricordarsi di non riportare in avanti la minusvalenza stessa.

L’art. 68 prevede regole abbastanza simili anche in tema di compensazione tra la plusvalenza realizzata sulla vendita delle partecipazioni e le minusvalenze sofferte per la vendita di altre partecipazioni.

La regola generale è che:

  • in ogni singolo esercizio, è ammessa la compensazione diretta tra le plusvalenze maturate nell’esercizio e le minusvalenze maturate nell’esercizio (oltre che le minusvalenze riportate dagli anni precedenti);
  • le minusvalenze maturate nell’esercizio e non compensate per carenza di plusvalenze tassabili, sono riportabili per un periodo di 5 E’ posta, quale condizione per il riporto, l’indicazione nel mod. UNICO dell’esercizio in cui la minusvalenza è maturata.

Per le partecipazioni qualificate, le minusvalenze compensabili rilevano per la stessa percentuale delle plusvalenze e, quindi, per il 49,72% ovvero per il 40%.

Si ricorda che le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate sono compensabili solo con le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate e mai con quelle non qualificate, così come non sono compensabili con gli altri titoli e diritti che generano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

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Cessione di partecipazione societaria tra persone fisiche: profili fiscali (2022)

a cura di Francesco Leone

6 giugno 2011

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