Le novità del "D.L. Sviluppo" sugli accertamenti esecutivi

il decreto legge dedicato allo sviluppo economico ha modificato alcuni aspetti relativi ai nuovi “accertamenti esecutivi”, senza, tuttavia, eliminare tutte le criticità

 

L’art. 29, del D.L.n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010, – cd. Manovra correttiva – ha concentrato la fase della riscossione nell’accertamento, ridisegnando l’atto.

Il D.L. n. 70 del 13/05/2011 in G.U. n. 110 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011, ha tentato di attenuarne alcuni effetti attraverso l’art. 7, comma 2, lett. n).

Analizziamo il dettato normativo che ne esce, ricordando che le norme trovano applicazione a far data dal 1° luglio 2011.

La norma

Le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate attraverso l’introduzione di una serie di disposizioni.

DECORRENZA
1° luglio 2011

 

PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI
2007 e successivi

 

L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/73.

L’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione di pagamento

 

L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’art. 8, c. 3-bis del D.Lgs. n. 218/97, dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/92, e dell’art. 19 del D.Lgs.n.472/97. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Gli avvisi di accertamento e i provvedimenti d’irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi non più all’atto della notifica (versione D.L. n.78/2010) ma decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia d’iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

Gli atti divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica di tali atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini sopra previsti.

Ulteriore deroga in presenza di fondato pericolo per la riscossione

 

All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento.

L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo formato come sopra, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

 

Non è più necessaria la notifica della cartella

 

Decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/73. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con tali atti sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’art. 30 del D.P.R. n.602/73, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/99.

Ai fini della procedura di riscossione/accertamento qui contemplata, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento e irrogazione delle sanzioni, ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni della norma qui in esame.

La dilazione del pagamento prevista dall’art. 19 dello stesso D.P.R. n. 602/73, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso si applica l’art. 39 del medesimo D.P.R. n. 602/73 (sospensione amministrativa della riscossione).

La razionalizzazione delle procedure

In considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme sopra viste, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

 

Il D.L. Sviluppo

La suddetta procedura è stata ultimamente modificata dal legislatore col D.L. Sviluppo – n. 70 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011, art. 7, c. 2, lett. n -, prevedendo che ”In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno”.

In pratica, se il contribuente chiede la sospensione al giudice tributario, ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, l’istanza sospende il pagamento fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120° giorno dall’istanza se nel frattempo non interviene un’ordinanza di sospensione.

Resta, invece, immutato l’impianto normativo originario.

30 maggio 2011 Roberta De Marchi

1 Per l’esame degli aspetti critici del provvedimento cfr. VILLANI, Quando il rimedio è peggiore del male