La deducibilità delle prestazioni socio-sanitarie ed educative

alcuni interessanti chiarimenti su quali spese di assistenza sono deducibili e sulla documentazione da produrre in sede di dichiarazione

La recente risposta fornita ad una interrogazione parlamentare (n.5-04216 del 16 febbraio 2011) sulla deducibilità ai fini IRPEF delle prestazioni socio-sanitarie ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile ci consente di tracciare un quadro su un argomento molto dibattuto, specie in questo periodo che precede l’ondata della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2010.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b, del DPR 917/86, sono deducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati all’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le istruzioni al modello Unico 2011, Persone Fisiche , rigo RP27, chiariscono che le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa;

  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

  • al personale con la qualifica di educatore professionale;

  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In merito alla fattispecie illustrata la domanda posta nell’interrogazione parlamentare si pone quindi il problema di come considerare le prestazioni rese da una cooperativa sociale, Onlus di diritto, a favore di soggetti diversamente abili aventi i requisiti di cui alla legge n. 104/1992.

L’agenzia delle Entrate-DRE Lombardia, in passato, con risposta n. 904.117/2005, aveva affermato che è consentita la deducibilità delle spese di assistenza specifica a favore di persone disabili anche quando siano rese da enti attraverso proprio personale specializzato. Tali prestazioni non vengono necessariamente rese direttamente e personalmente da un educatore professionale o da un soggetto in possesso di titolo analogo, anche se trovano comunque supervisione, organizzazione e coordinamento comunque in un educatore professionale od in personale qualificato; le equipe, infatti, di tutti i servizi della cooperativa sono formate da un numero di educatori variabile in base alla numerosità dell’utenza secondo un rapporto numerico stabilito dalla provincia. Ad ogni educatore sono affidati uno, due o più utenti, rispetto ai quali ha il compito di programmare e svolgere l’attività educativa individualizzata e di assicurare una costante continuità relazionale ed educativa all’interno del servizio. Ogni servizio è gestito da un responsabile che ne è referente. Le competenze di tutto il personale della cooperativa sono costantemente valutate dalla direzione.

Il dubbio di cosa il legislatore intenda per personale specializzato

A parere dell’interrogante non è chiaro cosa debba intendersi per personale specializzato, considerato che la norma non parla di prestazioni specialistiche ma di prestazioni specifiche; occorre sapere se siano deducibili, ai sensi dell’articolo 10, lettera b, del DPR 917/86, le prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni e direttamente presso il domicilio della persona disabile dalle cooperative sociali – Onlus, sul presupposto che sono comunque prestazioni di assistenza a favore di soggetti ex lege n. 104 del 1992, rese, anche se in modo indiretto, da personale coi requisiti di educatore professionale o da personale qualificato.

La risposta all’interrogazione

In merito alla problematica posta col documento in esame la risposta fornita dal Sottosegretario fa presente che ai sensi dell’articolo 10, lettera b, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono deducibili “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992”. La norma indica le prestazioni di assistenza specifica nell’ambito delle prestazioni di natura sanitaria; tale natura risulta sia dal necessario collegamento che deve sussistere tra la prestazione e la patologia del soggetto disabile, sia dall’articolo 15, lettera e, del medesimo testo unico che espressamente indica le spese di assistenza specifica tra le spese sanitarie (detraibili).

Le istruzioni al modello Unico di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (per il 2011, rigo RP27) chiariscono, pertanto, che le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili, che danno diritto alla deduzione dal reddito, sono quelle relative indicate nel paragrafo precedente.

Le spese sostenute per finalità socio-educative, non essendo riconducibili alla nozione di assistenza specifica così come indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello unico, non costituiscono onere deducibile ai sensi dell’articolo 10, del DPR 917/86, come, peraltro, chiarito dalla Direzione Regionale Lombardia .

Sono deducibili gli oneri sostenuti per le prestazioni di assistenza specifica anche quando le medesime prestazioni siano fornite da

  1. enti;

  2. associazioni;

  3. persone giuridiche o soggetti collettivi non dotati di personalità giuridica,

per mezzo del personale specializzato e qualificato in una delle professioni indicate dalla normativa sanitaria. Non sono deducibili, invece, gli oneri sostenuti per prestazioni rese solo indirettamente da tale personale.

I chiarimenti ministeriali sulle professioni sanitaria

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito , infine, con la circolare n. 39/E del 2010 che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel cui ambito sono compresi, ad esempio gli educatori professionali, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

L’art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, che individua le professioni sanitarie riabilitative, indica le seguenti figure professionali:

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista – assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

Il Decreto interministeriale del 17 maggio 2002, all’art. 1, c. 1, indica tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972 anche quelle rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel richiamato D.M. 29 marzo 2001.

La domanda posta all’Agenzia delle Entrate era finalizzata a chiedere se, relativamente al riconoscimento della detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese da tali soggetti esercenti la libera professione, sia d’obbligo, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, che la documentazione relativa alla spesa sostenuta sia accompagnata da prescrizione medica così come indicato nella circolare dell’Agenzia Entrate del 12 maggio 2000 n. 95/E (relativamente ai soli fisioterapisti), considerato che tale obbligo non è previsto né dagli articoli 10 e 15 del D.P.R. 917 del 1986, né dalle struzioni alla compilazione del modello 730 e del modello Unico.

L’Agenzia delle Entrate aveva fatto presente che l’art. 15, c. 1, lett. c, del TUIR concede la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, con circolare 18 maggio 2006, n. 17 – in relazione alle prestazioni rese da dietisti (professione prevista dal d.m. 29 marzo 2001) – è stato chiarito che la detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico. In linea con tale orientamento, i tecnici ministeriali con la circolare ritengono che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’art. 3 del D.M. 29 marzo 2001 e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

21 marzo 2011

Federico Gavioli