L'avviamento: caratteristiche e iscrizione in Bilancio

L’avviamento è una di quelle poste di bilancio la cui piena comprensione e valutazione possono non essere immediate, se non addirittura essere fuorviate, a causa della tipica natura di immobilizzazione immateriale; analizziamo i comportamenti corretti per la sua contabilizzazione. A cura di Alessio D’Oca

L’avviamento – Premessa

L’avviamento è una di quelle poste di bilancio la cui piena comprensione e valutazione possono non essere immediate, se non addirittura essere fuorviate, a causa della tipica natura di immobilizzazione immateriale.

 

Definizione di avviamento aziendale

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) definisce l’avviamento come

«l’attitudine dell’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria che derivi:

  • da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo;

  • da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili»(v. OCI 24).

Esso in sintesi è definito come l’attitudine dell’azienda a generare un “sovrareddito” rispetto ad altre aziende simili per settore e dimensione. La capacità aziendale di generare tale maggior reddito è effetto di una serie di elementi sia materiali che immateriali.

Più precisamente può essere dovuta alla posizione (anche geografica) di cui gode l’azienda nel mercato piuttosto che all’immagine o alla diffusione del suo marchio oppure, ancora, all’efficienza organizzativa dei beni aziendali piuttosto che al suo know-how.

Tutti questi elementi conferiscono all’azienda che “avviata” quelle caratteristiche che le permettono, se confrontata con altre aziende di settori analoghi e/o con caratteristiche simili, di poter generare, a parità di condizioni, un maggior reddito.

Le caratteristiche tipiche dell’avviamento ne fanno un bene aziendale “classificato” tra le immobilizzazioni immateriali. Invero si tratta di un bene che, benché accomunato agli altri beni immateriali (diritto di brevetto, costi di ricerca e sviluppo, pubblicità, costi di impianto e ampliamento, etc.) dalla mancanza di consistenza materiale, tuttavia si distingue per essere riferito all’intero complesso aziendale ed essere dipendente da molteplici fattori organizzati tra loro.

La dottrina (Besta, Oneto, Ferrero-Dezzani giusto per citarne alcuni), e lo stesso OIC, elencano due tipologie di avviamento distinte sulla base dell’origine dell’avviamento stesso. Esso infatti può distinguersi in:

  • avviamento originario: prodotto da una efficiente ed efficace gestione dei beni aziendali (capitale) e delle risorse umane (lavoro);

  • avviamento derivato: ottenuto a seguito di operazioni di acquisizione d’aziende o di partecipazioni.

Tra le due tipologie di avviamento sopra citate soltanto l’ultimo, ossia l’avviamento derivato, può essere iscritto in bilancio e sempre che esso sia stato acquisito a titolo oneroso.

 

Iscrizione in Bilancio dell’avviamento

L’avviamento, più precisamente, può essere iscritto in bilancio solo se:

  • l’operazione con la quale si è acquisito è a titolo oneroso (quindi ad esempio non si può iscrivere in bilancio l’avviamento di un’azienda avuta per donazione);

  • non è giuridicamente autonomo rispetto all’azienda: l’avviamento fa parte dell’azienda e la sua esistenza è inscindibilmente legata all’esistenza dell’azienda stessa.

  • il suo valore scaturisce dal corrispettivo di acquisizione dell’azienda e/o partecipazione.
    Da un punto di vista algebrico, il valore dell’avviamento è dato dalla differenza tra il prezzo pattuito per il trasferimento dell’azienda (o il valore di conferimento della stessa, o il costo di acquisizione dell’incorporata) e il valore economico corrente del patrimonio trasferito(1). Ma ciò non significa che tale semplice differenza è automaticamente capitalizzabile, poiché si potrebbe, ad esempio, aver pagato per acquisire un’azienda un prezzo maggiore non a titolo di avviamento bensì a seguito di un cattivo affare. Per tali motivi, per la sua iscrizione in bilancio e il conseguente suo ammortamento, il Legislatore con l’art. 2426 c.c. dispone il preventivo consenso del collegio sindacale.

 

L’avviamento è iscritto, al netto del relativo fondo di ammortamento e delle eventuali svalutazioni operate, tra le immobilizzazioni immateriali alla classe B sottoclasse I e voce 5 dell’attivo dello stato patrimoniale.

Esso è ammortizzato in generale entro un periodo di 5 anni, così come stabilito dall’OIC. Tuttavia sono consentiti periodi di maggiore durata ma non oltre i 20 anni. Le condizioni che possono giustificare l’adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l’ammortamento dell’avviamento devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e alla tipologia dell’impresa cui l’avviamento si riferisce. Esempi relativi ad imprese il cui avviamento potrebbe superare il periodo di cinque anni sono i seguenti:

  • imprese la cui attività richiede lunghi periodi di tempo per essere portata a regime;

  • imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo;

  • imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e per i quali, quindi, si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio acquisite sul mercato.

 

In nota integrativa devono essere illustrate le ragioni specifiche che hanno indotto all’adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni.

 

Le svalutazioni del valore dell’avviamento

In ogni esercizio si dovrebbe procedere ad un’attenta valutazione del valore dell’avviamento iscritto in bilancio ricorrendo a quella procedura che il principio contabile internazionale IAS 36 definisce Impairment test(2).

Più precisamente, l’impresa dovrebbe annualmente, o comunque periodicamente, verificare se sussistono delle condizioni che fanno presumere una riduzione del valore delle attività. In effetti, l’applicazione di quanto prescritto dallo IAS 36, andrebbe realizzata anche nei bilanci di quelle aziende che adottano i principi contabili nazionali dal momento che lo IAS 36 è esplicitamente richiamato dal principio contabile n. 24 in tema di immobilizzazioni immateriali.

Purtroppo, eseguire l’Impairment test richiede che l’impresa abbia esperienza nel formulare previsioni economiche e finanziarie ai fini del controllo di gestione e che sappia redigere budgets, sappia formulare esami e valutazioni dei risultati periodici della gestione per A.S.A. o per business units.

Ciò è necessario sopratutto per la determinazione sia del “valore di recupero” sia delle perdite di valore dell’avviamento e, ancora, delle attività patrimoniali della “sede centrale” utilizzate in comune da più “aree strategiche di affari”.

Tuttavia, nelle aziende di piccole dimensioni non avvezze all’utilizzo di piani di programmazione pluriennali e che non mettono in atto il controllo di gestione e altri strumenti con le stesse finalità, tale verifica è molto più impegnativa e richiede spesso la collaborazione di professionisti esterni.

Un’eventuale perdita di valore dell’avviamento, dovuta ad esempio al fatto che cessano di sussistere le condizioni che hanno in un primo tempo permesso l’iscrizione di un determinato valore di avviamento in bilancio costringerebbe, ai sensi del 2426 c.c., a procedere ad una rideterminazione delle quote di ammortamento per il periodo residuo(3). Contabilmente si procederà ad una semplice scrittura contabile come la seguente:

svalutazione avviamento(4) (B.10.c. del Conto Economico) a Avviamento (B.I.5 dello S.P.)

ed in bilancio, in nota integrativa, si argomenteranno le ragioni di tale svalutazione.

 

Fiscalità dell’avviamento

Mentre, come già accennato, dal punto di vista civilistico l’avviamento si ammortizza in cinque anni, da punto di vista fiscale, l’art. 103 del D.p.r. 917/86, dispone che la quota annua d’ammortamento dell’avviamento è deducibile per un valore non superiore ad un diciottesimo del valore dello stesso.

La discrasia tra quanto dedotto civilisticamente e quanto invece dedotto fiscalmente comporterà l’apporto in sede di dichiarazione dei redditi delle relative variazioni in aumento (differenza tra l’ammortamento praticato civilisticamente e quello ammesso fiscalmente) e l’iscrizione nello stato patrimoniale delle relative imposte anticipate.

 

Leggi anche: Criteri di valutazione dell’avviamento

 

7 febbraio 2011

a cura di Alessio D’Oca

 

NOTE

1) OIC n. 4, interpretando l’art. 2504-bis c.c. c. 4(disavanzo di fusione) richiede di rideterminare i valori dell’attivo e del passivo dell’acquisita al loro valore corrente.

2) Guida all’applicazione dell’Impairment Test dello IAS 36 (Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) (www.irdcec.it – 9/1/2011). Si veda anche M. Fazzini, L’applicazione dell’impairment test agli intangible assets. Un confronto fra i principi contabili internazionali, Franco Angeli, 2004.

3) Quando vengono meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, deve essere ripristinato il valore originario, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati imputati se non si fosse proceduto alla svalutazione. Tale rivalutazione è esclusa per l’avviamento. Sul motivo di tale esclusione non ci si soffermerà ma si invita a consultare: Romano – Zanda, L’Impairment Test dell’avviamento e dei Beni Intangibili Specifici, Giappichelli Editore, 2004.

4) Tale svalutazione non è fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 101 c.1 del T.u.i.r.