Stampa dei libri contabili

Una guida esaustiva ed aggiornata alla stampa ed alla corretta gestione dei libri contabili.

Stampa dei libri contabili

 

Questa la sintesi  per l’applicazione dell’imposta di bollo,  sia in relazione al soggetto, sia in relazione al tipo di libro:

 

Libro o registro

Imposta di bollo

Libro giornale e libro degli inventari tenuti da imprenditori individuali o da società di persone  Euro 29,24 ogni 100 pagine o frazione
Libro giornale e libro degli inventari tenuti da società di capitali (S.r.l.; S.p.A; Società in accomandita per azioni e così via)  Euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione
Libro giornale e degli inventari tenuti dalle società cooperative ed in generale da ogni altro soggetto (tra cui gli enti non commerciali) che non sconta la tassa di concessione governativa (€ 309,87 o € 516,46)  di cui all’art. 23 della tariffa allegata  al D.P.R. n. 641/72.

Le cooperative edilizie ed i loro consorzi sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo

Euro 29,24 ogni 100 pagine o frazione
Libri sociali e cioè soci, verbali assemblee e così via tenuti dalle società di capitali (S.r.l., S.p.A. ecc.) Euro 14,62  ogni 100 pagine o frazione
Libri sociali tenuti dalle società cooperative – escluse le cooperative edilizie ed i loro consorzi Euro 14,62  ogni 100 pagine o frazione
Libri sociali eventualmente tenuti dalle società di persone Euro 14,62  ogni 100 pagine o frazione
Libri soci, del Comitato Direttivo, delle adunenze delle assemblee e così via tenuti da enti associativi Euro 14,62  ogni 100 pagine o frazione
Libri IVA, libro cronologico degli incassi e dei pagamenti tenuto dai professionisti, libro dei  movimenti finanziari ed in generale ogni altro registro tenuto per finalità esclusivamente fiscali Esenti
I registri fiscali, ai fini Iva, devono essere progressivamente numerati in ogni pagina (non più bollati) in esenzione dall’imposta di bollo.

 

Libro giornale

Il libro giornale è una delle scritture contabili che contiene in maniera cronologica tutte le operazioni inerenti gli eventi amministrativi.

In base all’art. 2219 c.c. la tenuta del libro giornale deve avvenire secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.

Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione,  questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Inoltre, non sono ammesse le scritturazioni a matita sul libro giornale.

Per il libro giornale e per quello inventari, nel momento in cui essi sono istituiti, oltre alla numerazione progressiva delle pagine con l’indicazione dell’anno solare di competenza (es. un libro composto da 200 fogli, per il periodo d’imposta 2009: pag. 2009/1, 2009/2, 2009/3 …………..2009/200) occorre assolvere l’imposta di bollo che é legata al numero di pagine che compongono il libro stesso.

 

Libro inventari

La tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni dell’art. 2214 c.c., per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, tranne per i piccoli imprenditori.

Parimenti, la normativa fiscale dispone la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge che per opzione.

Per i contribuenti in contabilità ordinaria, le annotazioni da effettuarsi nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro inventari, con conseguente esonero dalla tenuta del libro dei beni ammortizzabili.

Ai sensi dell’art. 2217 c.c., l’inventario si deve redigere all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.

Inoltre, l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore sempre entro tre mesi dal termine per la presentazione della predetta dichiarazione dei redditi.

Riguardo la numerazione progressiva del libro degli inventari, la risoluzione n. 64 del 01/08/2002 ha acconsentito che qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno nel libro inventari possa essere omessa.

Pertanto coloro che preferiscono annotare più annualità nel medesimo libro non devono indicare, nel libro inventari ove già sono riportati i periodi d’imposta precedenti (come il 2008, 2007, 2006), la seguente numerazione di pagina per l’annualità 2009, ad es. 2009/1, 2009/2,  e se istituiscono un nuovo libro (a contenuto pluriennale) devono indicare il numero di pagine nel mode seguente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, e così via.

Imposta di bollo

L’imposta di bollo va assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento.

Circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per il  libro degli inventari (oltre che per il libro giornale) mediante apposizione di marche, la citata risoluzione n. 85 del 2002 ha chiarito che l’imposta di bollo va assolta sulle pagine effettivamente utilizzate.

Ne consegue che le marche vanno applicate ogni 100 pagine – oppure frazione o multipli di cento – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva. Così, ad esempio, nel caso in cui il libro recante le scritture dell’anno 2009 termini alla pagina numero 2009/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2009/1, é ritenuta assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno 2010.

Pertanto, le nuove marche dovranno essere apposte sulla pagina 2010/16, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale.

L’inventario deve essere redatto ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Redazione iniziale

Ai fini civilistici, ai sensi dellart. 2217 del C.c. l’inventario deve essere compilato all’inizio dell’esercizio dell’impresa, mentre sotto l’aspetto tributario, la risoluzione n. 9/50064/1975 del Ministero delle Finanze, ha previsto anche per gli imprenditori individuali che iniziano un’attività, che comporta l’adozione del regime di contabilità ordinaria, l’obbligo di redigere un inventario di apertura.

Redazione annuale

In virtù delle disposizioni contenute nell’art. 2217 del c.c. e nell’art. 15 del D.P.R. 600/1973 l’inventario deve:

  • essere compilato ogni anno;
  • chiudersi con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

 

Registro dei beni ammortizzabili

Si tratta di un registro, da tenere per fare fronte ad obblighi di natura fiscale, previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973.

Tra i soggetti obbligati alla sua tenuta vi sono gli enti pubblici e privati soggetti all’IRES.

A partire dal 1997, l’art. 2 del  D.P.R.695/96 ha acconsentito che i dati contenuti nel registro beni ammortizzabili (la cui tenuta è divenuta facoltativa), possano essere annotati:

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, nel libro inventari;
  • per i soggetti in contabilità semplificata, con l’annotazione nel registro IVA acquisti.

A tale semplificazione, se ne sono poi aggiunte altre, disposte dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 435 del 07/12/2001, in vigore dal 02/01/2002.

In base a tale ulteriore provvedimento, i soggetti in regime di contabilità semplificata (art. 18 del D.P.R. n. 600/973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati che sono da indicare nel predetto registro, poiché la fornitura di tali dati si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

Inoltre, viene previsto che coloro che tengono i libri di cui all’art. 2214 c.c. (libro giornale e libro inventari), hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell’IVA, ed il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che:

  1. le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
  2. su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà.

Le annotazioni effettuate nel libro giornale e nel libro degli inventari sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell’Iva e nel registro dei beni ammortizzabili.

Infine, anche il registro dei beni ammortizzabili non deve essere vidimato, occorre soltanto che sia numerato progressivamente.

 

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Vincenzo D’Andò

10 novembre 2010