A seguito della riforma societaria, la disciplina relativa alle azioni e alle quote di partecipazione si è arricchita di numerose possibilità; in particolare, il presente contributo intende mettere a fuoco alcune peculiarità dei diritti di usufrutto e di pegno su azioni e quote espressive del capitale societario, in corrispondenza di operazioni straordinarie d’impresa.
Il diritto di usufrutto e il diritto di pegno su partecipazioni societarie – azioni e quote – pur essendo «geneticamente» diversi, sono trattati in modo analogo dalle norme civilistiche, poiché entrambi determinano la «compressione» dei diritti dei soci a favore dei titolari dei diritti stessi (creditore pignoratizio ed usufruttuario).
A seguito della riforma societaria, la disciplina relativa alle azioni e alle quote di partecipazione si è arricchita di numerose possibilità, a volte concesse, nella vigenza del vecchio codice, solamente in via di interpretazione giurisprudenziale.
In particolare, il presente contributo intende mettere a fuoco alcune peculiarità dei diritti di usufrutto e di pegno su azioni e quote espressive del capitale societario, in corrispondenza di operazioni straordinarie d’impresa (fusione e scissione).
In particolare, secondo il Consiglio Notarile di Milano, pegno e usufrutto godono di un’automatica «trasferibilità» per effetto delle operazioni di fusione e scissione, ma sono anche facilmente «sacrificabili» di fronte alle contrarie previsioni dello statuto delle società incorporanti, risultanti dalla fusione, beneficiarie.
Usufrutto: nozione e fondamenti giuridici
Il diritto di usufrutto trae il proprio fondamento normativo nell’art. 981, c.c., ove è stabilito che l’usufruttuario:
- ha il diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica;
- può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti negli altri articoli del Capo I del Tit. V del Libro Terzo del codice.
A norma dell’art. 1001, c.c., inoltre, l’usufruttuario:
- ha l’obbligo, al termine dell’usufrutto, di restituire le cose che formano oggetto del suo diritto;
- nel godimento della cosa deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 1008, c.c., pone a carico dell’usufruttuario le imposte gravanti sul bene.
Dal bene che è oggetto del diritto possono essere tratte tutte le utilità che esso può dare, con i limiti stabiliti dalle norme del Capo I del Titolo V del Codice.
Ai sensi dell’art. 978 del Codice, l’usufrutto può essere stabilito dalla legge, ovvero dalla volontà dell’uomo; può inoltre essere acquistato per usucapione; il successivo art. 979 stabilisce che la sua durata non può eccedere quella della vita dell’usufruttuario.
Se non è vietato dall’atto costitutivo del diritto, l’usufrutto può essere ceduto per un determinato periodo di tempo o per tutta la sua durata, ai sensi dell’art. 980.
L’art. 984, primo comma, del Codice dispone che i frutti naturali e civili del bene gravato da usufrutto spettano all’usufruttuario, il quale – in forza dell’art. 985, primo comma, ha diritto a un’indennità per le migliorie apportate e sussistenti al momento della restituzione del bene.
Per quanto riguarda l’usufrutto su azioni, si fa rinvio a quanto viene chiarito più avanti, in merito alla spettanza dei diritti amministrativi e patrimoniali sulle azioni medesime.
Pegno: nozione e fondamenti giuridici
A norma dell’art. 2784 del codice:
- il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore;
- possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
La costituzione del diritto, nei termini stabiliti dall’art. 2786, si ha:
- con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa;
- con la consegna della cosa o del documento a un terzo designato dalle parti;
- ponendo in custodia la cosa o il documento, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
Il pegno si pone quindi come un diritto di credito, che comprende per il creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (art. 2787, c.c.).
Inoltre – ex art. 2789, c.c. –
«il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente».
Il creditore inoltre è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (art. 2790, c.c.), e non può usarla se non con il consenso del costituente, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa, né darla in pegno o concederne ad altri il godimento (art. 2792, c.c.).
Il costituente non può invece esigere la restituzione della cosa, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito o al pegno (art. 2794, c.c.).
Può altresì essere disposta la vendita della cosa, se il creditore ne ha la necessità per conseguire quanto gli è dovuto (art. 2796, c.c.), e la cosa può anche essere assegnata in pagamento, facendo domanda al giudice (art. 2798, c.c.).
Diritti amministrativi e diritti patrimoniali sulle azioni
A norma dell’art. 2348, primo comma, del codice civile, le azioni ordinarie attribuiscono ai loro possessori eguali diritti di natura amministrativa e patrimoniale, ma all’autonomia dei soci è concesso di crea re categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche relativamente all’incidenza delle perdite.
Alle azioni si associano, normalmente, sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi; per questi ultimi, alcuni possono essere esercitati da ciascun azionista, ed altri da una minoranza qualificata.
In particolare per il diritto di intervento in assemblea – di cui all’art. 2370, c.c. – è stato evidenziato che possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto, ed anche se l’esercizio del diritto di voto è sospeso (ad esempio, per conflitto di interessi, mora nei versamenti, etc.).
Il diritto di voto, giuridicamente fondato sull’art. 2351, c.c., si associa, di norma, ad ogni azione ordinaria, anche se la riforma ha abbandonato il principio della proporzionalità tra conferimento ed azioni assegnate (2346, quarto comma, c.c.).
Va poi rammentato che i soci rappresentanti almeno 1/10 del capitale sociale possono chiedere agli amministratori – che devono obbligatoriamente provvedere – la convocazione senza ritardo dell’assemblea, indicando gli argomenti da trattare (art. 2367, primo comma, c.c.).
Tale diritto è attribuito anche al custode in caso di sequestro, al creditore pignoratizio e all’usufruttuario se ad essi spetta il diritto di voto (art. 2352, c.c.).
È importante rammentare, infine, che le azioni attribuiscono normalmente il diritto agli utili in proporzione alla partecipazione, salvi i diritti spettanti ai possessori di speciali categorie di azioni (art. 2350, c.c.).
Se l’azione è stata data in pegno o in usufrutto, gli utili spettano al creditore pignoratizio o all’usufruttuario (cfr. D’Andrea S. – Testoni U. – Guffanti G. – Orlandoni L., «Azioni ordinarie e relativi diritti amministrativi e patrimoniali», Diritto e Pratica delle Società, 18.7.2005, n. 13, pp. 14 e ss.).
L’inscindibilità delle azioni si pone come un principio generale – implicito nella normativa vigente – che vieta di cedere singoli diritti facenti parte della partecipazione sociale a soggetti diversi; ad esempio, il diritto di voto e il diritto agli utili non possono essere separatamente ceduti a soggetti diversi.
Le uniche eccezioni a tale regola operano nel caso dell’usufrutto o del pegno delle azioni, in presenza dei quali il diritto di voto è attribuito agli usufruttuari o ai creditori pignoratizi, mentre altri diritti amministrativi possono spettare al proprietario delle azioni, ad esempio se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (art. 2352, c. 1, c.c.) (cfr. D’Andrea S. – Testoni U. – Guffanti G. – Orlandoni L., «Natura e caratteristiche delle azioni si S.p.a.», Diritto e Pratica delle Società, 4.7.2005, n. 12, pp. 15 e ss.).
Il pegno su azioni
Il pegno su azioni di società di capitali (art. 2352, c.c.) si presta a differenti e importanti utilizzi, da parte dei soci (per ottenere più facilmente un finanziamento o rafforzare la fiducia dei propri creditori), delle banche (per concedere finanziamenti alla società emittente), e dei creditori della società (per ritardare la richiesta dello stato d’insolvenza).
Se è dato in pegno un «pacchetto» di azioni rappresentativo di una quantità rilevante del capitale, il creditore è posto in grado di assicurarsi la possibilità di vigilare, o addirittura di interferire, nella gestione societaria.
Rispetto agli interessi del debitore, appaiono prevalenti quelli del titolare della garanzia, posti in risalto attraverso il riconoscimento della legittimazione all’esercizio di numerosi diritti sociali (dal diritto d’impugnazione a quello di denuncia al tribunale).
Nella sostanza, il diritto di pegno avente ad oggetto le azioni o le quote di società di capitali ha la funzione di consentire al creditore pignoratizio di poter direttamente incidere sulla vita societaria, vigilando quindi sull’integrità e sulla capienza del patrimonio, e può essere costituito anche per motivi di convenienza fiscale, dato che, al contrario dell’ipoteca (che potrebbe assolvere alla stessa funzione) non obbliga a corrispondere specifiche imposte.
Va però evidenziato che, mentre il creditore ipotecario sarà sempre dotato di un privilegio diretto sul bene immobile, il creditore pignoratizio potrà vedere la propria garanzia ridotta per effetto della complessiva situazione debitoria e passiva della società; inoltre, il pegno risulta ostacolato dalla notevole complessità e dalle lungaggini della procedura esecutiva finalizzata alla soddisfazione del diritto in via giudiziale (cfr. N. A. Bruno, “La disciplina del pegno su azioni secondo la prassi giurisprudenziale”, Luiss Guido Carli – CERADI – Centro di ricerca per il diritto d’impresa, giugno 2001.).
Pegno, usufrutto e diritti patrimoniali
Con riguardo ai diritti di natura patrimoniale, è stato notato che gli utili d’esercizio distribuiti competono al creditore pignoratizio e all’usufruttuario; l’eventuale patto contrario, ritenuto ammissibile per il pegno, snaturerebbe invece l’usufrutto.
In relazione alle S.r.l., il pegno e l’usufrutto si estendono alle quote emesse a fronte di un aumento gratuito del capitale sociale (art. 2352, terzo comma, c.c.), ma la situazione non cambia, evidentemente, per le società «azionarie».
Sembra quindi che competa al creditore pignoratizio e all’usufruttuario la destinazione di proventi sociali non rappresentati da utili di esercizio (in quanto la destinazione di tali proventi può essere, in un certo senso, equiparata alla distribuzione degli utili).
Con riferimento, poi, al diritto di opzione, l’art. 2352, secondo comma, c.c., dopo aver precisato che tale diritto spetta al socio le cui quote sono oggetto di pegno o usufrutto, impone di procedere all’alienazione delle quote nell’ipotesi in cui il socio medesimo
«non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo».
È opportuno evidenziare, a tal fine, che l’alienazione del diritto di opzione, per conto del socio che omette di esercitarlo, in analogia a quanto disposto dall’art. 2471, terzo comma, c.c., nuova versione, in tema di espropriazione della partecipazione, richiamato espressamente dall’art. 2471-bis, c.c., deve avvenire all’incanto, salvo, ovviamente, accordo tra le parti su una forma diversa.
I diritti di natura amministrativa
Nella normativa civilistica post-riforma societaria, anche la S.r.l. (art. 2352, primo comma, c.c., richiamato dall’art. 2471-bis) attribuisce il diritto di voto – nell’ipotesi di pegno o usufrutto su quote -, salvo diversa convenzione, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.
A tali soggetti è quindi riconosciuta una posizione autonoma rispetto a quella del socio, dato che a essi spetta sia l’esercizio, che la titolarità del diritto di voto.
Ne consegue che,
«…in termini generali, le limitazioni al diritto di voto dovute a circostanze e a condizioni soggettive che riguardano la figura del socio non si applicano al creditore pignoratizio o all’usufruttuario»
(cfr. Fico D., «L’esercizio dei diritti sociali in caso di pegno e usufrutto di quote di S.r.l.», Diritto e Pratica delle Società, 22.9.2003, n. 17, p. 28.).
Effetti della fusione: aspetti generali
Per quanto disposto dal primo comma dell’art. 2504-bis, c.c., la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione stessa.
Il successivo secondo comma dell’articolo dispone che la fusione ha effetto al momento in cui è eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di fusione da parte della società risultante dalla fusione o da parte della società incorporante; l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese ha quindi efficacia costitutiva, e non semplicemente dichiarativa.
La successione della società incorporante o risultante dalla fusione nei rapporti giuridici facenti capo alle singole società incorporate, con la contestuale estinzione di queste ultime, consegue dunque al momento dell’ultima iscrizione nei registri delle imprese e non alla data della stipula dell’atto.
L’ultima iscrizione coincide con la produzione degli effetti reali dell’operazione, consistenti principalmente nel trasferimento del patrimonio delle società incorporate o partecipanti alla fusione alla società incorporante o risultante dalla fusione, con tutti i beni, i crediti, i debiti, i diritti, i rapporti, compresi quelli maturati dopo la data di riferimento della situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-quater, c.c.).
Nella fusione per incorporazione è possibile posticipare gli effetti reali della fusione ad una data successiva all’ultima iscrizione dell’atto di fusione presso i registri delle imprese.
A tale proposito, va però evidenziato che la posticipazione «sine die» degli effetti dell’operazione determinerebbe l’inattualità del rapporto di cambio fissato nelle deliberazioni, e che in conseguenza di tale situazione potrebbero essere messi in pericolo gli interessi dei soci.
Fusione propria e per incorporazione
La fusione può essere realizzata attraverso due soluzioni alternative:
- fusione perfetta o propria: estinzione di tutte le società partecipanti all’operazione e contemporanea costituzione di una nuova società;
- fusione per incorporazione: estinzione di tutte le società partecipanti all’operazione, eccettuata una che sopravvive e incorpora le altre; tale forma di fusione può avvenire con i seguenti passaggi:
- aumento di capitale sociale dell’incorporante pari al patrimonio netto contabile dell’incorporata;
- assegnazione ai soci dell’incorporata di azioni della società incorporante in portafoglio o detenute dai soci della stessa incorporante.
Le imprese preferiscono generalmente la fusione per incorporazione, anche per motivi di convenienza fiscale: in tale ipotesi, l’imposta di registro si applica infatti sull’ammontare del patrimonio netto delle sole società incorporate, mentre nel caso della fusione propria si applica sul patrimonio netto di tutte le società partecipanti.
Anticipazione degli effetti
L’art. 2504-bis, terzo comma, c.c. consente di anticipare gli effetti della fusione relativamente alla data a decorrere dalla quale:
- le azioni o quote partecipano agli utili [art. 2501-ter, c. 1, n. 5), c.c.];
- le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante o della società risultante dalla fusione [art. 2501-ter, c. 1, n. 6), c.c.].
Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 56 del 19.11.2004, nell’ipotesi della fusione per incorporazione di due o più società, è possibile stabilire che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, a partire da date diverse per ciascuna società incorporata, purché non anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504, c.c.
Effetti della scissione: aspetti generali
Gli effetti della scissione sono indicati nell’art. 2506-quater, c.c., il cui co. 1 precisa che l’operazione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può tuttavia essere stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante la costituzione di società nuove.
Per gli effetti a cui si riferisce l’art. 2501-ter, n. 5) e 6), c.c., possono essere stabilite date anche anteriori, applicandosi in tal caso il quarto comma dell’art. 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Pertanto:
- la retrodatazione degli effetti della scissione può riferirsi:
- alla data a partire dalla quale le azioni o quote della beneficiaria (o delle beneficiarie) partecipano agli utili;
- alla data a partire dalla quale le operazioni della scissa sono imputate al bilancio della beneficiaria (o delle beneficiarie);
- ciascuna beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari prescritti per la scissa (che, nel caso della scissione totale, può estinguersi senza liquidazione);
- ciascuna beneficiaria ha – nei limiti del proprio patrimonio netto – la responsabilità solidale dei debiti non soddisfatti della scissa.
Gli effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto
La Massima n. 64 del Consiglio Notarile di Milano – pubblicata nel 2005 – considera gli effetti della fusione in relazione ai diritti di pegno ed usufrutto che gravano sulle azioni o quote delle società partecipanti all’operazione straordinaria, richiamando l’art. 2504-bis, c.c.
Secondo quanto affermato dal Notariato milanese, nella fusione propria, se sulle azioni o sulle quote delle società partecipanti all’operazione gravano diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società risultante dalla fusione.
Si verifica quindi una vicenda «successoria» nella vita di tali diritti, mediante la quale gli stessi, originariamente esistenti in capo a una o più società coinvolte nella fusione, transitano sulle partecipazioni della società risultante: a tale proposito, è evidente che sarà opportuno rideterminare il valore delle azioni o quote «gravate», perché non si determini un ingiustificato ampliamento o una restrizione dei diritti.
Di seguito, la Massima aggiunge che, nel caso – assai più frequente nella pratica – della fusione per incorporazione, i diritti di pegno o di usufrutto si trasferiscono sulle azioni o sulle quote emesse dalla società incorporante; anche in tale ipotesi, evidentemente, l’entità del vincolo dovrebbe essere rettificata.
Di tali quantificazioni deve tener conto il concambio, la cui attuazione – a cura dell’organo amministrativo della società di nuova costituzione o incorporante, – deve condurre ad emettere le nuove azioni con l’indicazione del vincolo e ad annotare nel libro soci l’esistenza dello stesso.
L’estinzione dei diritti di pegno e usufrutto nella fusione per incorporazione
Secondo la successiva Massima n. 65, nel caso della fusione per incorporazione, anche se se su tutte o parte delle azioni o quote dell’incorporanda interamente posseduta (art. 2505, c.c.) gravano diritti di pegno od usufrutto, la relativa delibera è ugualmente legittima, anche in assenza del consenso – o in presenza del dissenso – dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che vedono estinguersi i propri diritti per effetto della fusione.
Tale Massima meriterebbe di essere meglio esplicata, alla luce di quanto precisato nella Massima precedente: infatti, se è vero che i diritti in questione si trasferiscono «automaticamente», la perdita dei diritti per i creditori potrebbe avvenire solamente in determinate ipotesi, tra le quali quelle:
- dell’inadempimento (o malafede) dell’organo amministrativo;
- dell’incorporazione di società in perdita, per effetto della quale il patrimonio della società incorporata risulti fortemente impoverito;
- dell’espresso divieto posto dallo statuto societario.
È altresì legittima, secondo la lettura del Notariato milanese, la deliberazione mediante la quale una società decide di incorporarne un’altra (non interamente posseduta) con determinazione del rapporto di cambio, anche se:
- su tutte o parte delle azioni o quote dell’incorporanda gravano diritti di pegno e/o di usufrutto;
- lo statuto della società incorporante non consente la costituzione di tali diritti;
- non sussiste il consenso (o vi è il dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che per effetto della fusione vedono estinguersi i loro diritti.
La legittimità della deliberazione sussiste, quindi, sia nel caso dell’incorporazione di società interamente posseduta, sia nel caso dell’incorporazione di società non interamente posseduta.
In tale prospettiva, evidentemente, la «potestà» degli organi direttivi delle società coinvolte – incorporante e incorporanda – prevale rispetto ai diritti dei creditori pignoratizi e degli usufruttuari, i quali però – si presume – potranno dotarsi di altri strumenti di garanzia per sostituire quelli ridotti od estinti per effetto della fusione (nell’ambito di una negoziazione con i soci dell’incorporanda).
Ovvero: nel primo caso (incorporazione di società interamente posseduta), con la stessa incorporante, e nel secondo caso (incorporazione di società non interamente posseduta) anche con ulteriori soggetti, che diverrebbero – per effetto dell’incorporazione – soci dell’incorporante.
Gli effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto
Nel caso della scissione totale o parziale (i cui effetti sono disciplinati in via generale dall’art. 2506-quater, c.c.), a favore sia di beneficiarie preesistenti che di società neocostituite, la Massima n. 66 precisa che i diritti di pegno od usufrutto gravanti sulle azioni o quote della scissa si trasferiscono automaticamente – per effetto della scissione – sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa.
In tale evenienza, l’organo amministrativo delle società beneficiarie, nell’attuare l’assegnazione, è tenuto ad emettere le nuove azioni con l’indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l’esistenza dello stesso.
Specularmente con quanto ritenuto per il caso della fusione per incorporazione, il Consiglio Notarile afferma la piena legittimità della deliberazione con la quale la scindenda deliberi una scissione totale o parziale a favore di beneficiarie preesistenti o di newco, anche se:
- su tutte o parte delle azioni o quote della scindenda gravano diritti di pegno od usufrutto;
- lo statuto della o delle beneficiarie non consente la costituzione di tali diritti;
- non sussiste il consenso (o sussiste invece il dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa.
Come è facile vedere, anche nella scissione si registra dunque la pacifica estinzione dei diritti non per effetto dell’operazione straordinaria posta in essere, ma di altre circostanze, riconducibili (soprattutto) all’avversa previsione statutaria.
Il pegno e l’usufrutto di azioni e/o quote vedono quindi sminuita la propria funzione, se si pensa che la semplice deliberazione di una scissione societaria (evento sicuramente possibile nell’ordinaria esistenza di qualsiasi impresa) può decretarne l’estinzione.
La rinuncia ai termini per la deliberazione di fusione
La Massima n. 67 ha posto in luce alcuni ulteriori aspetti dei diritti in rassegna, in relazione alle operazioni di fusione: è stato a tale riguardo rammentato quanto stabilito dall’art. 2501-ter, c.c.: il progetto di fusione – dotato di tutti i requisiti incardinati nello stesso articolo del codice – dev’essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, cc. 2 e 3), e che tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione relativa alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salva l’ipotesi in cui i soci rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-ter, cc. 2 e 4).
Inoltre, a norma dell’art. 2501-septies, c.c., devono rimanere depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla fusione, durante i 30 giorni che precedono l’assemblea e finché la fusione sia deliberata:
- il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e le relazioni degli esperti;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile;
- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, redatte a norma dell’art. 2501-quater, c.c.
I soci hanno diritto di prendere visione di tali documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
Secondo quanto affermato dal Notariato nella Massima n. 67, è legittima la deliberazione di fusione adottata senza l’osservanza dei termini indicati,
«…per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione…»,
anche se alcune delle partecipazioni sono gravate da pegno od usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio o all’usufruttuario e non sussiste la rinuncia ai termini da parte dei titolari dei diritti stessi.
Se il diritto di voto è invece attribuito al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, il consenso espresso deve provenire dai soggetti aventi diritto di voto, non essendo necessario il consenso dei soci privi del diritto di voto.
Pertanto, la rinuncia ai termini (per il deposito, rispettivamente, del progetto di fusione e dei documenti) spetta:
- ai soci che posseggono le partecipazioni «gravate», se gli stessi mantengono il diritto di voto;
- ai creditori pignoratizi e/o agli usufruttuari, se invece il diritto di voto è attribuito a questi ultimi.
22 settembre 2010
Fabio Carrirolo