Cos’è e cosa deve essere contenuto nell’avviso di trattazione.
L’avviso di trattazione è la comunicazione che la segreteria della commissione tributaria dà alle parti costituite in giudizio.
Se la parte sta in giudizio tramite procuratore domiciliatario, la comunicazione deve essere fatta a quest’ultimo e non al ricorrente, a pena di nullità.
La segreteria della Commissione deve effettuare la comunicazione entro il termine di 30 giorni liberi antecedenti alla data della trattazione.
Al riguardo si ricorda che per computare i giorni “liberi” è necessario non tener conto del giorno in cui è avvenuta la comunicazione (dies a quo), né del giorno della trattazione (dies ad quem).
L’avviso di trattazione dovrà contenere:
- l’indicazione della data e dell’ora;
- l’indicazione della Sezione;
- l’identificazione del ricorso.
La presenza di tutti i requisiti e la rituale comunicazione sono i presupposti processuali per una regolare costituzione del contraddittorio, in difetto della quale le sentenze eventualmente pronunciate sono suscettibili di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria regionale.
Si ricorda, però, che il contraddittorio si ritiene comunque validamente costituito anche a seguito di comportamenti concludenti delle parti, quali sono, ad esempio, la partecipazione all’udienza o il deposito dell’istanza per la discussione pubblica.
Infatti, tali comportamenti hanno effetti sananti delle nullità della comunicazione, in quanto la comunicazione stessa, in tali casi, ha raggiunto lo scopo per il quale è prevista.
Riferimenti normativi
• art. 31 D. Lgs. n. 546/92
A cura di: Redazione