Notificazioni degli atti tributari

alcuni appunti in tema di validità delle notifiche

Legittima la notifica tributaria ricevuta via posta e firmata dal destinatario

notificazioni atti tributari via postaNell’ambito di un giudizio di responsabilità civile per danno da sinistro automobilistico, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 9962 del 27 aprile 2010 (ud. del 14 aprile 2010) – che esplica i suoi effetti anche in materia tributaria (cfr. il pregevole commento di Cancedda, Notifica validamente eseguita anche se la firma è illeggibile, in Fiscooggi.it, 2010) – hanno acclarato la legittimità della notifica qualora quest’ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorchè con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione in ordine alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

Il fatto

Il tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l’atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l’appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell’avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l’effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

La ricorrente censura quindi la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando

“violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

L’atto di citazione al S. – evidenzia la ricorrente – è stato notificato a mezzo del servizio postale e l’avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell’atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al “destinatario o persona delegata”).

Tale attestazione – prosegue la ricorrente – fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione dell’atto.

Motivi della decisione

Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamano la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), che prevede da un lato, che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandata all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma 1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l’art. 7, della stessa legge, da un lato, che l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

Non prescrivendo la norma che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile,

“è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità – come nella specie – in cui la sottoscrizione sia illeggibile”.

In una tale eventualità – inoltre – è irrilevante – contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza della Corte n.14528 del 2009 – che non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Infatti, l’agente postale, ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, c. 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 c. 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell’atto fu consegnata.

E’ palese quindi

“che la omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ulteriore specificazione personalmente al destinatario (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione)”.

Irrilevante,

“al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come auspicato dall’ordinanza n. 14528 del 2009 della Corte di Cassazione) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell’avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinate a essere barrate dall’agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle caselle risulta barrata”.

In particolare è la stessa legge – come osservato sopra – che prevede, in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario.

Brevi considerazioni

E’ solo nelle ipotesi in cui la copia dell’atto da notificare non venga consegnata personalmente al destinatario che l’agente postale è tenuto ad indicare nell’avviso di ricevimento le generalità della persona diversa nei cui confronti è stata effettuata la notifica, l’eventuale grado di parentela e l’eventuale indicazione della convivenza.

Diversamente, l’avviso si deve ritenere comunque sottoscritto dal destinatario medesimo.

Fatta salva la querela di falso.

26 maggio 2010

Gianfranco Antico