Delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale

E’ valida l’accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per il titolare, apparentemente solo formale, di una società operante nel campo dell’abbigliamento. A nulla è valsa la tesi difensiva dell’uomo che si è dichiarato mera “testa di legno” in ambito societario

E’ valida l’accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per il titolare, apparentemente solo formale, di una società operante nel campo dell’abbigliamento. A nulla è valsa la tesi difensiva dell’uomo che si è dichiarato mera “testa di legno” in ambito societario.

La Cassazione ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’amministratore della società che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati, a titolo di omissione, poichè la semplice accettazione della carica da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta responsabilità.

La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono infatti sufficienti per l’affermazione di responsabilità.

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CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 14584 DEL 29/03/2018

Ritenuto in fatto

Con sentenza, emessa in data 29/06/2015, la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Pesaro, del 17 luglio 2013, riduceva la pena inflitta a Q.P. ad anni tre di reclusione, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, per aver, in qualità di amministratore unico della società C. D.M.G. & C. srl, nel periodo intercorrente tra il 31/10/2003 e la dichiarazione del fallimento di tale società, risalente al 3/03/2005, distratto numerosi capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa Euro 14.000,00, e per aver tenuto i libri e le scritture contabili, in modo incompleto, tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari della società.

Segnatamente, la corte territoriale, dato atto della qualifica di prestanome, riconducibile in capo all’odierno ricorrente, evidenziava l’irrilevanza della non perfetta coincidenza del periodo, al quale si riferiscono gli addebiti, con il periodo di svolgimento della carica di amministratore unico da parte del Q. e l’assunzione da parte del medesimo di un preciso onere di verifica della regolarità delle precedenti scritturazioni contabili, sulle quali si sarebbero innestate le scritturazioni contabili successive, circostanza, questa, implicante il concorso con il precedente amministratore nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Q., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando la violazione dell’art. 606, comma primo lett. e), per evidente carenza di motivazione e contraddittorietà della medesima, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 110, art. 216, comma 1, n. 1 e 2, e art. 223, posto che, nel caso di specie, la corte, pur ritenendo provato il ruolo di “testa di legno” dell’imputato, ne aveva confermato la penale responsabilità, senza rispondere alle censure, esposte nell’atto di gravame, incentrate sull’assenza di una coscienza e volontà del prevenuto di arrecare pregiudizio ai creditori, requisito, questo, richiesto dalla fattispecie criminosa di cui alla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2.

Secondo parte ricorrente, la condotta tenuta dal Q., in particolare la sua collaborazione con la curatela, manifestava l’assenza di qualsiasi intento di arrecare pregiudizio ai creditori della società, tanto che il reato avrebbe dovuto essere riqualificato, secondo la disposizione di cui alla L.Fall., art. 217, pertinente alla bancarotta semplice. In ogni caso, ha poi aggiunto parte ricorrente, trattandosi di condotta risalente al marzo 2003, il reato sarebbe certamente prescritto sulla base dell’ultima normativa dell’art. 157 c.p..

Da ultimo, secondo il ricorrente, il giudice dell’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art.606, comma 1, lett. e), codice di rito, stante il mancato accoglimento, del tutto immotivato, della richiesta, avanzata dalla difesa, di applicazione dell’indulto, previsto dalla L. 241/2006.

Considerato in diritto

  • Si dà atto, innanzitutto, del fatto che il ricorso odierno ha ad oggetto, in via esclusiva, la dichiarazione di responsabilità del prevenuto, con riferimento al delitto, contestato, L.Fall., ex art. 216, comma 1, n. 2, pertinente alla bancarotta fraudolenta documentale.

In termini generali, occorre, dapprima, rimarcare che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dalla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2, limitatamente alla seconda ipotesi, richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 – dep. 03/02/2014, Manfredini, Rv. 258881).

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’amministratore della società che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati, a titolo di omissione, poichè la semplice accettazione della carica da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta responsabilità.

La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono infatti sufficienti per l’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 4892 del 25/03/1997 – dep. 23/05/1997, Baldi G, Rv. 207895 e Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 – dep. 19/05/2010, Succi e altri, Rv. 247251).

Nella sostanza, l’ipotesi, prospettata dalla L.Fall., art. 216, pertinente ad un’omessa o irregolare tenuta dei libri obbligatori, tale da impedire una compiuta ricostruzione del volume d’affari e dei movimenti contabili del volume d’affari o del patrimonio del fallito, costituisce elemento, invece, estraneo al fatto tipico, descritto nella L.Fall., art. 217, comma 2.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, anche l’elemento soggettivo è differente, posto che, nell’ipotesi di bancarotta semplice, si richiede indifferentemente il dolo o la colpa, differentemente, rispetto alla fattispecie, di cui alla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, per la quale necessita la ricorrenza del dolo generico. (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 – dep. 28/12/2016, Incalza, Rv. 268867).

Delineati così i termini generali, in diritto, delle questioni sollevate dall’odierna parte ricorrente, va osservato che, nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha dato atto che, nel caso in esame, la documentazione è risultata messa a disposizione degli organi fallimentari, soltanto in misura parziale. Nel contempo, è stato dato atto della qualifica formale assunta dal Q., essendo subentrato a precedente amministratore, con conseguente onere, a suo carico, di verifica della regolarità della contabilità, onere non adempiuto.

  • Per quanto poi attiene alla prescrizione, basti dire che, trattandosi di reato perseguibile con una pena da tre a dieci ani, a norma dell’artt. 157 e seg., c.p., per addivenire al computo massimo del periodo prescrizionale, occorre aggiungere in quarto della pena massima, oltre al calcolo di quattro mesi di sospensione, con conseguente determinazione della scadenza ultima, a decorrere dalla data del fallimento, ossia il 3/03/2005, coincidente con il 2/01/2018 (a. 10 + a. 2,5 + m. 4).

La prescrizione non si è verificata, alla data di emissione della presente sentenza.

  • Secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di applicazione dell’indulto può essere proposta in sede di legittimità soltanto se, in precedenza, già presentata al giudice del merito che non l’abbia accolta. (Sez. 4, n. 15262 del 14/11/2008 – dep. 09/04/2009, Ugolini, Rv. 243631).

Nel caso di specie, non ricorrono tali condizioni, indicative, per l’appunto, di specifiche problematiche, relative al provvedimento impugnato, per cui l’applicazione dell’indulto sarà riservata alla fase esecutiva.

  • Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso (dell’amministratore della società) dev’essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza del medesimo, ponendosi le spese del procedimento a carico del ricorrente, oltre ad una somma, che si reputa equo determinare in Euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

 

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Antonino Pernice

10 agosto 2018