I commissionari: aspetti operativi e contabili di questa particolare ed importante categoria di ausiliari del commercio

Pubblicato il 28 settembre 2009

I commissionari sono ausiliari del commercio che svolgono operazioni commerciali di acquisto o di vendita operando: In nome proprio, in quanto stipulano contratti con terzi (venditori o compratori ) in prima persona; per conto del committente, poiché pur stipulando contratti con i terzi in nome proprio, agiscono sulla base delle istruzioni ricevute dal committente. Corso teorico-pratico di contabilità generale e bilancio

SOMMARIO

I commissionari sono ausiliari del commercio che svolgono operazioni commerciali di acquisto o di vendita operando: In nome proprio, in quanto stipulano contratti con terzi (venditori o compratori ) in prima persona; per conto del committente, poiché pur stipulando contratti con i terzi in nome proprio, agiscono sulla base delle istruzioni ricevute dal committente.

Aspetti generali  

Una particolare categoria di ausiliari del commercio, è quella dei commissionari che svolgono ope azioni commerciali di acquisto o di vendita operando:
1) in  nome  proprio,  stipulando  contratti  con  terzi  (venditori  o  compratori)  in  prima  persona; 
2) per conto del committente, poiché pur stipulando contratti con i terzi in nome proprio,  agiscono sulla base delle istruzioni ricevute dal committente.

Il ricorso al commissionario è dovuto a diversi motivi, in particolare: 
a) quando il committente intende operare, solo in via provvisoria, su un mercato di cui  non  conosce  a  fondo  le  tecniche  commerciali,  o  gli  usi  e  le  consuetudini  che  lo  caratterizzano;

b) quando  il  committente  decide  di  sondare,  effettuando  un  certo  numero  di  operazioni, un mercato sul quale egli è intenzionato a verificare la possibilità di un futuro inserimento con una propria stabile organizzazione (agenzia, filiale, ecc.).   

Aspetti giuridici

Il contratto di commissione è ai sensi dell’art. 1731 del c.c., un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Ricordiamo,  inoltre,  che  ai  sensi  dell’art.  1703  del  c.c.  il  mandato  è  il  contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per  conto  di  un’altra  (mandante).  Il  mandatario  (commissionario),  nell’esecuzione  del  contratto può agire: 
1) con rappresentanza:  in tal caso il mandatario in nome e per conto del mandante in  forza  di  procura,  con effetti  contratti  che  si  riflettono  direttamente  nella  sua  sfera giuridica; 
2) senza rappresentanza:  in  tal  caso  il  contratto  stipulato  dal  mandatario  non  ha  effetti  giuridici  sulla  sfera  giuridica  del  mandante,  salvo  a  trasferire  i  beni  al mandante con successivo negozio giuridico. 

Nel  contratto  di  commissione,  così  come  esplicitato  dalla  norma,  il commissionario  agisce  senza rappresentanza,  agendo  in  nome  proprio  e  per  conto  del committente. 
Il commissionario è dunque un ausiliario del commercio indipendente; mentre il committente è un’impresa commerciale che trasmette al commissionario ordini di acquisto (commissione d’acquisto) o di vendita (commissione di vendita).  
In  virtù  dell’art.  1733  del  c.c.  al  commissionario  spetta  una  provvigione  la  cui misura.... continua.... LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE NEL PDF QUI SOTTO==>

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