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I commissionari: aspetti operativi e contabili di questa particolare ed importante categoria di ausiliari del commercio
SOMMARIO
I commissionari sono ausiliari del commercio che svolgono operazioni commerciali di acquisto o di vendita operando: In nome proprio, in quanto stipulano contratti con terzi (venditori o compratori ) in prima persona; per conto del committente, poiché pur stipulando contratti con i terzi in nome proprio, agiscono sulla base delle istruzioni ricevute dal committente.
Aspetti generali
Una particolare categoria di ausiliari del commercio, è quella dei commissionari che svolgono ope azioni commerciali di acquisto o di vendita operando:
1) in nome proprio, stipulando contratti con terzi (venditori o compratori) in prima persona;
2) per conto del committente, poiché pur stipulando contratti con i terzi in nome proprio, agiscono sulla base delle istruzioni ricevute dal committente.
Il ricorso al commissionario è dovuto a diversi motivi, in particolare:
a) quando il committente intende operare, solo in via provvisoria, su un mercato di cui non conosce a fondo le tecniche commerciali, o gli usi e le consuetudini che lo caratterizzano;
b) quando il committente decide di sondare, effettuando un certo numero di operazioni, un mercato sul quale egli è intenzionato a verificare la possibilità di un futuro inserimento con una propria stabile organizzazione (agenzia, filiale, ecc.).
Aspetti giuridici
Il contratto di commissione è ai sensi dell’art. 1731 del c.c., un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 1703 del c.c. il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandante). Il mandatario (commissionario), nell’esecuzione del contratto può agire:
1) con rappresentanza: in tal caso il mandatario in nome e per conto del mandante in forza di procura, con effetti contratti che si riflettono direttamente nella sua sfera giuridica;
2) senza rappresentanza: in tal caso il contratto stipulato dal mandatario non ha effetti giuridici sulla sfera giuridica del mandante, salvo a trasferire i beni al mandante con successivo negozio giuridico.
Nel contratto di commissione, così come esplicitato dalla norma, il commissionario agisce senza rappresentanza, agendo in nome proprio e per conto del committente.
Il commissionario è dunque un ausiliario del commercio indipendente; mentre il committente è un’impresa commerciale che trasmette al commissionario ordini di acquisto (commissione d’acquisto) o di vendita (commissione di vendita).
In virtù dell’art. 1733 del c.c. al commissionario spetta una provvigione la cui misura.... continua.... LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE NEL PDF QUI SOTTO==>