Trattamento IVA delle prestazioni diagnostiche dell'ottico

Un lettore ci ha posto un quesito relativo al trattamento IVA delle prestazioni diagnostiche effettuate da un ottico.

QUESITO 
Un negozio di ottica che svolge l’attività di vendita di occhiali, effettua occasionalmente degli esami di diagnostica (con apparecchiature di alto livello), e più precisamente esami di campo visivo, tonometria a soffio e retinografia non midiatrica; tali esami sono da assoggettare ad Iva al 4%, al 20% oppure esenti Iva art. 10?

 

RISPOSTA – Prestazioni di un ottico esenti Iva

          L’art. 10, comma 1 n. 18 del d.p.r. 633/72 dispone che

“sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie…. ovvero individuate con decreto del Ministero delle finanze”.

          Al riguardo la circolare n. 25 del 3/8/1979 ha dato dei chiarimenti sulle prestazioni sanitarie indicate all’art. 10 comma 1 n. 18 del d.p.r. 633/72 chiarendo che

“Il beneficio fiscale si applica alle prestazioni rese nell’esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, quali quelle dell’odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico …….”.

 

Gli esami indicati nel quesito rientrano nella tipologia di prestazioni rese nell’esercizio di arti ausiliare delle professioni sanitarie.

          Possiamo concludere che gli esami esposti nel quesito sono soggetti al regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del d.p.r. 633/72 a condizione che la visita venga effettuata dall’ottico su prescrizione medica.