Immatricolazione di veicoli provenienti da Stati UE e controlli IVA

Con provvedimento del 25 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il nuovo modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, che deve essere utilizzato per il versamento dell’i.v.a. dovuta per l’acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi. La circolare Assonime 20 dicembre 2007, numero 81, esamina, a beneficio delle imprese associate, gli aspetti più controversi della normativa tesa a scoraggiare frodi nel settore della compravendita di auto da paesi comunitari.

Controlli sul pagamento dell’i.v.a. relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di  trasporto nuovi

Al fine di contrastare le frodi fiscali realizzate nel settore degli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto, già nella normativa nazionale disciplinatrice degli scambi intracomunitari – dettata dagli articoli 37 e seguenti del decreto legge n. 331 del 1993,

convertito dalla legge n. 427 del 1993 – è stato introdotto il principio che non si potesse procedere all’immatricolazione in Italia di un veicolo proveniente da un altro Stato appartenente all’Unione Europea se non veniva fornita la prova dell’avvenuto pagamento dell’i.v.a. in relazione all’acquisto intracomunitario del veicolo stesso.

In tale ottica il comma 3 dell’art. 53 del decreto legge n. 331 del 1993 ha previsto che i pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto “nuovi” (nell’accezione del comma 4 dell’art. 38 dello stesso decreto legge (1) oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’i.v.a. non risultano adempiuti.

In attuazione di tale disposizione con il decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993 è stato imposto ai soggetti che chiedono i suddetti provvedimenti amministrativi di consegnare, agli uffici competenti all’emanazione dei provvedimenti stessi, documenti idonei a comprovare l’avvenuto assoggettamento ad i.v.a. degli acquisti intracomunitari dei mezzi di trasporto in parola, documenti peraltro diversi a seconda che detti acquisti siano stati posti in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni o meno.

Da un punto di vista documentale relativamente al primo caso, il secondo comma dell’art. 6 ha stabilito che per  l’immatricolazione, l’iscrizione in pubblici registri o l’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto “nuovi” oggetto di acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni deve essere consegnata ai pubblici uffici competenti copia della fattura emessa dal soggetto comunitario cedente o, in mancanza della stessa, copia dell’atto relativo alla cessione intracomunitaria ovvero altra documentazione equipollente, numerata e integrata a norma dell’art. 46, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, dichiarata conforme dal competente ufficio i.v.a.

Invero per le operazioni poste in essere da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni il primo comma dell’art. 6 del decreto del 1993 ha disposto che tali soggetti devono consegnare, ai suddetti pubblici uffici, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta, rilasciata dall’ufficio i.v.a.

Al riguardo ASSONIME ricorda che, in base all’art. 1 dello stesso decreto ministeriale del  1993, tali soggetti debbono produrre all’ufficio i.v.a. competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall’acquisto e, comunque, anteriormente

all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione dei provvedimenti

equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, un’apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente comunitario o, in mancanza di questa, dell’atto relativo alla  cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall’ufficio stesso.

Tale dichiarazione, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi

identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l’operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonché il corrispettivo dell’acquisto.

L’ufficio i.v.a. all’atto della presentazione della dichiarazione liquida l’imposta, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell’art. 38, quarto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972. Un esemplare della dichiarazione, con l’indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, è restituito al dichiarante.

E’ appunto la copia di tale quietanza di pagamento dell’imposta che deve essere

consegnata dai soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni ai suddetti uffici pubblici.

Peraltro, con il comma 2 dell’art. 1 del decreto dell’8 giugno 2005, è stato consentito ai medesimi soggetti di presentare, in sostituzione della copia dell’attestato di pagamento dell’i.v.a. una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’avvenuto versamento dell’imposta, redatta ai sensi dell’art. 46, lettera p), del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Monitoraggio dei dati relativi agli acquisti ed alle cessioni intracomunitari, nonché  alle esportazioni di mezzi di trasporto nuovi.

Sempre allo scopo di monitorare le varie fasi della commercializzazione in Italia di  mezzi di trasporto oggetto di operazioni intracomunitarie, il comma 378 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto, a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni in parola e con riferimento ai mezzi di trasporto nuovi, l’obbligo di comunicare al Ministero delle Infrastrutture i dati identificativi propri, quelli delle loro “controparti” estere o nazionali e quelli dei mezzi trasporto.

La mancanza di tale comunicazione impedisce ‘’immatricolazione, l’iscrizione in  pubblici registri o l’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto in questione.

Più in particolare, tale norma ha stabilito che i soggetti d’imposta che hanno acquistato mezzi di trasporto nuovi da soggetti comunitari devono trasmettere, in via telematica, al Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture, entro 15 giorni dall’acquisto o, comunque prima dell’immatricolazione, il numero identificativo del fornitore intracomunitario ed il numero di telaio di tali mezzi.

Lo stesso comma 378 ha anche disposto che, nel caso in cui, successivamente all’acquisto intracomunitario, detti mezzi siano oggetto, anteriormente ll’immatricolazione, di vendite a soggetti d’imposta nazionali, tali ultimi soggetti devono trasmettere al predetto Dipartimento, sempre in via telematica, il codice fiscale del fornitore nazionale ed il numero di telaio dei mezzi acquistati.

Per rendere più ampia l’azione di monitoraggio dei trasferimenti in parola, l’ultima parte del comma 378 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha esteso anche ai soggetti che pongono in essere cessioni intracomunitarie o esportazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi – oggetto di acquisto intracomunitario e non ancora immatricolati –   l’obbligo di comunicare al predetto Dipartimento dei trasporti terrestri, entro 15 giorni dalla cessione o dalla esportazione, i dati identificativi del cessionario – intracomunitario o estero – ed il numero di telaio del mezzo ceduto.

Il contenuto, le modalità di compilazione ed i termini per l’invio – esclusivamente con  modalità telematiche – delle suddette comunicazioni al menzionato Dipartimento dei Trasporti terrestri sono stati fissati dal decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti terrestri e del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2005.

E’ da evidenziare che relativamente agli obblighi di comunicazione in discorso, il decreto distingue, nell’ambito delle imprese esercenti attività nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, quelle che effettuano le suddette transazioni attraverso circuiti di distribuzione o canali di importazione non ufficiali da quelle che sono rappresentanti accreditate dalle case produttrici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per tali ultime imprese, invero, il decreto rende più semplici le comunicazioni in parola  dovendo esse comunicare solo il numero di telaio del mezzo di trasporto nuovo e la data  dell’acquisto (v. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 41 del 26 settembre 2005).

I dati acquisiti dal predetto Dipartimento dei Trasporti terrestri, relativi alle operazioni

afferenti il commercio dei veicoli in questione, i dati identificativi degli stessi e dei soggetti coinvolti in tali operazioni, sono dallo stesso trasmessi, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, a norma del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, al fine di consentire all’Agenzia stessa di effettuare i dovuti controlli sul corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali.

Nuove disposizioni in materia di pagamento dell’i.v.a. sulle cessioni di mezzi di trasporto nuovi ed usati acquistati intracomunitariamente o importati.

Le disposizioni fin qui richiamate non garantivano, però, appieno le esigenze di  controllo dell’adempimento degli obblighi i.v.a. relativi alle transazioni aventi ad oggetto mezzi di trasporto di provenienza intra o extracomunitaria.

Nota di prassi ministeriale

L’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 2004/157523 del 22 settembre 2004 aveva

infatti riconosciuto che “il disposto del comma 3 dell’art. 53 del decreto-legge n. 331 del 1993, nella parte in cui subordina gli effetti dell’immatricolazione al regolare assolvimento degli adempimenti i.v.a. , è riferibile esclusivamente agli acquisti intracomunitari ed alla conseguente immatricolazione dei veicoli oggetto di tali acquisti. Non è applicabile, per converso, alle immatricolazioni che facciano seguito ad un acquisto interno”, e cioè – come specificava la stessa Agenzia – ad un acquisto presso il soggetto (es. concessionario) che ha effettuato l’acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo, ma non ne ha richiesto l’immatricolazione.

La cessione “interna”, infatti, è l’operazione che sta alla base della frode “carosello” più

sopra delineata: nel mancato versamento all’Erario, da parte del soggetto che ha effettuato l’acquisto intracomunitario dei mezzi di trasporto in questione, dell’i.v.a. incassata in via di rivalsa dal soggetto i.v.a. acquirente nazionale degli stessi si concretizza infatti il guadagno economico della frode.

Nuovo intervento normativo: ambito applicativo

Proprio per meglio combattere le frodi fiscali in parola e con specifico riguardo

all’operazione più “delicata” – e cioè la prima cessione “interna” del mezzo di trasporto oggetto di un precedente acquisto intracomunitario – con i commi 9, 10 e 11 dell’art. 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono stati introdotti a carico degli operatori del settore nuovi obblighi finalizzati ad assicurare il versamento dell’i.v.a. dovuta sulla cessione “interna” in parola.

In particolare il comma 9 dell’art. 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 ha stabilito che l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, è subordinata alla presentazione ai competenti uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri, unitamente alla

richiesta delle suddette formalità, della copia del modello F24 relativo al pagamento dell’i.v.a. assolta per la prima cessione “interna” di uno di tali mezzi di trasporto; nel modello F24 deve essere indicato il numero di telaio del mezzo di trasporto oggetto della cessione.

Il successivo comma 10 del suddetto art. 1 ha poi stabilito che l’immatricolazione o la

successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di importazione, è subordinata alla presentazione, unitamente alla richiesta delle suddette formalità, della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’i.v.a. sull’importazione ovvero, nel caso di utilizzo del “plafond” da parte del soggetto importatore – ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972 – il riferimento a tale utilizzo.

E’ subito da evidenziare, come l’obbligo di presentare per immatricolare o volturare i

mezzi di trasporto in questione la copia del modello F24 in oggetto ovvero la certificazione doganale attestanti l’assolvimento dell’i.v.a. deve essere osservato esclusivamente dagli

operatori del cosiddetto “mercato parallelo”.

Ciò è stato specificato dal già richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre scorso che, oltre a fissare nel 3 dicembre 2007 la data a decorrere dalla quale detto obbligo deve essere osservato, ha escluso dall’ambito applicativo delle richiamate disposizioni (v. il punto 2.1 dell’art. 1 di  tale provvedimento) i soggetti d’imposta nazionali che acquistano intracomunitariamente o importano mezzi di trasporto nuovi attraverso circuiti ufficiali di distribuzione o di importazione e cioè coloro che sono rappresentanti accreditati dalle case produttrici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nulla, tuttavia, si dice sull’utilizzazione del “plafond” per la cessione “interna”.

In proposito le motivazioni al provvedimento chiariscono che i mezzi di trasporto nuovi

provenienti direttamente dalle case produttrici sono “provvisti di un codice di

antifalsificazione” e “per tali categorie di acquisti e importazioni  . . . è stabilito un particolare meccanismo di identificazione degli autoveicoli direttamente presso la direzione centrale per la motorizzazione che non consente l’attuazione delle frodi . . .”.

Ed invero, ai fini dell’immatricolazione in Italia di mezzi di trasporto costruiti all’estero

ed immessi in Italia attraverso circuiti ufficiali di distribuzione o di importazione, le case

costruttrici devono trasmettere, per via telematica, al centro elaborazioni dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di dati. Ogni veicolo di nuova fabbricazione viene infatti identificato univocamente, anzitutto, tramite l’omologazione, relativa alle sue caratteristiche tecniche, ed il numero di telaio. A tali dati si aggiunge, poi, un codice antifalsificazione che ha lo scopo di evitare l’eventuale contraffazione dei documenti relativi al mezzo. Ogni casa costruttrice trasmette, quindi, i tre dati fondamentali (telaio, omologazione e codice antifalsificazione), atti ad individuare in modo univoco ciascun veicolo prodotto, all’archivio centralizzato del Ministero. Posto che la mancanza nell’archivio in parola dei dati ora detti impedisce l’immatricolazione dei veicoli stessi, tale procedura facilita il controllo degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di mezzi di trasporto nuovi effettuati dai rappresentanti accreditati (concessionari) dalle case produttrici.

Passando all’esame del comma 9 del suddetto art. 1 – secondo cui, come detto,

l’immatricolazione o la successiva voltura di mezzi di trasporto oggetto di cessione “interna” è subordinata alla presentazione ai competenti uffici della copia del modello F24 relativo al pagamento dell’i.v.a. assolta per la prima cessione “interna” – è da rilevare come le motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, con cui  è stato approvato un nuovo modello F24, abbiano specificato che “la presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi di versamento dell’i.v.a. contestualmente alla istanza di immatricolazione del veicolo elimina l’elemento a base delle frodi all’i.v.a. intracomunitaria, rappresentato dal mancato versamento dell’imposta”.

Come detto l’obbligo di presentare la copia del modello F24 in parola riguarda

l’immatricolazione o la successiva voltura di un autoveicolo, di un motoveicolo o di un loro rimorchio oggetto di una cessione “interna” successiva all’acquisto intracomunitario dello stesso mezzo.

Al riguardo Assonime ricorda che rientrano fra gli acquisti intracomunitari di beni,

disciplinati dal primo comma dell’art. 38 del decreto-legge n. 331 del 1993, in primo luogo gli acquisti a titolo oneroso effettuati da un soggetto i.v.a. nazionale presso un soggetto d’imposta comunitario di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro.

In base poi all’espressa deroga a tale norma recata dalla lettera e) del terzo comma dello stesso art. 38, sono considerati acquisti intracomunitari anche gli acquisti dei

detti beni effettuati presso cedenti comunitari non soggetti d’imposta.

Il nuovo obbligo previsto dal comma 9 dell’art. 1 del decreto-legge n. 262, oltre a

riguardare l’immatricolazione dei mezzi di trasporto nuovi già oggetto di acquisto

intracomunitario – nei termini ora chiariti – concerne anche l’immatricolazione di veicoli usati che hanno formato oggetto di acquisto intracomunitario, stante l’espresso richiamo a tali veicoli operato dalla norma in esame.

In proposito la circolare in commento evidenzia che, mentre in caso di acquisto da parte di un privato consumatore nazionale di un mezzo di trasporto usato presso un operatore comunitario

l’imposta è dovuta nello Stato membro di appartenenza del cedente (vedi, da ultimo, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 377/E del 17 dicembre 2007), in caso di acquisto di un mezzo di trasporto usato da parte di un soggetto i.v.a. nazionale presso lo stesso operatore, per individuare se l’imposta è dovuta in Italia o nello Stato del cedente, è necessario preliminarmente verificare – come ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 40 del 18 luglio 2003 – “se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell’imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del “regime del margine8” o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo dell’i.v.a. , nell’ipotesi di cessione intracomunitaria l’imposta non risulta applicata in quanto il bene deve assolvere l’i.v.a. nel paese di destinazione, imponendo al cessionario italiano l’adempimento degli obblighi previsti dagli art. 46 e seguenti del decreto-legge n. 331 del 1993 (integrazione della fattura di acquisto, registrazione della stessa, ecc.)”.

Orbene, poiché se l’operatore comunitario cedente un mezzo di trasporto ha applicato

il “regime del margine”, la successiva commercializzazione in Italia dello stesso è del pari soggetta, ai fini i.v.a. , al tale particolare regime, ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge n. 41 del 1995 (v., al riguardo, la già richiamata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40 del 2003), appare evidente che la norma di cui al comma 9 dell’art. 1 del decreto-legge n. 262 – che fa espresso riferimento alla fattispecie di acquisto intracomunitario di cui all’art. 38 del decreto -legge n. 331 del 1993 – non riguardi l’immatricolazione di veicoli usati oggetto di precedenti acquisti assoggettati dal cedente comunitario al regime del margine, ma l’immatricolazione di veicoli usati oggetto di precedenti acquisti intracomunitari ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 38 del decreto-legge n. 331 del 1993.

In definitiva, oggetto del nuovo obbligo sono le immatricolazioni e le volture di

autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, che, acquistati, a titolo oneroso, (a norma del suddetto art. 38 del decreto-legge n. 331 del 1993) da un soggetto i.v.a. operante nel cosiddetto “mercato parallelo” presso un soggetto comunitario – soggetto d’imposta o meno – hanno formato oggetto di successiva rivendita, soggetta ad i.v.a. anteriormente alla loro immatricolazione.

Obblighi documentali

Sotto l’aspetto procedimentale Assonime rileva come il comma 9 dell’art. 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 ed il richiamato provvedimento direttoriale del 25 ottobre 2007 attuativo della prima norma abbiano istituito una particolare procedura di pagamento dell’i.v.a. dovuta per la prima cessione “interna” distinta da quella ordinariamente prevista per il versamento dell’eccedenza risultante a debito dalle liquidazioni periodiche del tributo.

In base al provvedimento direttoriale, invero, a partire dal 3 dicembre 2007 – data

fissata nel provvedimento stesso – l’i.v.a. dovuta in relazione alla prima cessione “interna” di un autoveicolo, di un motoveicolo o di un loro rimorchio che hanno formato oggetto di acquisto intracomunitario deve essere versata in modo distinto dai versamenti  periodici

ordinari, utilizzando l’apposito modello “F24-IVA immatricolazione auto Ue” approvato, come detto, con il provvedimento direttoriale del 25 ottobre 2007.

Nel modello – che peraltro può essere utilizzato in relazione a più cessioni di mezzi di

trasporto, contenendo lo stesso numerosi righi – devono indicarsi, per ciascun mezzo ed in ciascun rigo, il tipo di mezzo ceduto (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio), il numero di telaio dello stesso e l’ammontare dell’i.v.a. dovuta.

Con la circolare n. 337/E del 21 novembre u.s. l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi,

appositi codici tributo che devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello in parola.

Come specifica il punto 1.4 dell’art. 1 del provvedimento direttoriale del 25 ottobre

scorso, il versamento dell’imposta deve essere effettuato con le modalità telematiche stabilite dall’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, salvo i casi in cui continua ad essere consentito il versamento del tributo presso gli sportelli degli agenti della riscossione ovvero delle banche convenzionate e degli uffici postali nei casi individuati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 29 settembre 2006 (2).

Il punto 1.2 dell’art. 1 del provvedimento direttoriale in parola specifica che Il

versamento dell’i.v.a. deve essere effettuato da parte del soggetto cedente i mezzi di trasporto in questione entro i termini ordinari stabiliti per la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione.

Al riguardo rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5-01797 del 21 novembre 2007 (di cui di seguito Vi trascriviamo il testo), l’Agenzia delle entrate, in relazione al fatto che il versamento dell’i.v.a. dovuta per la prima cessione “interna” deve essere comunque effettuato anteriormente alla richiesta di immatricolazione (dovendo copia del modello di versamento essere allegata a tale richiesta), ha chiarito che la “cessione del bene partecipa alla liquidazione dell’i.v.a. del periodo in cui la stessa è avvenuta, rilevando ai fini dell’individuazione del volume d’affari del contribuente, ancorché l’imposta sia stata versata autonomamente”.

In concreto, pertanto, potrebbe accadere che il versamento dell’imposta relativa alla

prima cessione “interna” di un veicolo (per la quale è stata emessa fattura, ad esempio, il 10 gennaio 2008) venga effettuato – utilizzando il modello “F24-IVA immatricolazione auto UE” – prima (ad esempio, il 18 gennaio 2008) della scadenza ordinaria della liquidazione periodica che lo stesso soggetto deve effettuare per il mese di gennaio, e cioè prima del 18 febbraio 2008 (il giorno 16 cade di sabato), e ciò al fine di ottenere l’immatricolazione del veicolo entro il mese di gennaio 2008.

Sulla base del richiamato chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, con riferimento  alla fattispecie ipotizzata è da ritenere – ma sul punto è auspicabile che l’Agenzia emani  ulteriori chiarimenti – che il soggetto che ha ceduto il veicolo, dopo aver annotato, ad  esempio il 24 gennaio 2008, nel registro di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 633 del 1972, i dati  relativi alla fattura di vendita emessa il precedente 18 gennaio, all’atto della liquidazione – operata il 18 febbraio 2008 – dell’imposta relativa a tale mese debba stralciare dal computo dell’imposta l’ammontare già versato con il suddetto modello “F24-IVA immatricolazione auto UE”.

In concreto, invero, posto che l’i.v.a. incassata in via di rivalsa sulla vendita deve, in ogni caso, essere versata all’Erario, è dubbio se la stessa, pur concorrendo a formare sempre il volume d’affari, possa sempre concretamente confluire nei calcoli della  liquidazione periodica non potendo il suo ammontare essere ridotto o annullato da un ammontare di  imposta detraibile maggiore o da eventuali eccedenze a credito riportate dal periodo precedente.

Relativamente alle altre eventuali operazioni poste in essere dallo stesso contribuente, poi, l’eventuale, ulteriore eccedenza a debito emergente dalla liquidazione per il medesimo periodo, dovrà essere versata utilizzando il normale modello F24 con gli ordinari codici tributo.

Proprio per assicurare che l’imposta dovuta sulla prima cessione “interna” in

argomento sia effettivamente versata dal cedente il mezzo di trasporto – impedendosi in tal modo la cosiddetta “frode carosello” – il suddetto provvedimento direttoriale del 25 ottobre 2007 stabilisce (punto 1.3 dell’art. 1) che non è ammessa la compensazione dell’imposta in parola con eventuali crediti relativi ad altre imposte, tasse o contributi ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per procedere all’immatricolazione dei mezzi di trasporto oggetto di acquisto intracomunitario, successivamente ceduti con applicazione dell’i.v.a. gli uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri devono preventivamente acquisire dall’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’avvenuto versamento dell’i.v.a. per il veicolo da immatricolare.

Ed invero le nuove norme si innestano sulla vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza intracomunitaria – già istituita, con il ricordato decreto dell’8 giugno 2005, allo scopo di ottenere una tracciatura dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione – disciplina che ha previsto l’obbligo di dichiarazione telematica degli acquisti intracomunitari come condizione necessaria per l’immatricolazione.

Più in particolare, per effettuare i controlli in modo automatizzato, è stata prevista un

sistema informatico in grado di gestire il flusso di dati tra la Direzione Generale  per la

Motorizzazione civile e l’Agenzia delle Entrate al fine di abbinare i numeri di telaio dei veicoli oggetto della ricordata dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario con i numeri di telaio indicati nei modelli “F24-IVA immatricolazione auto Ue” in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, al fine di adeguare le previgenti disposizioni in materia di comunicazione degli scambi intracomunitari di mezzi di trasporto contenute nel suddetto decreto dell’8 giugno 2005 alle nuove norme recate dai commi 9 e 10 dell’art. 1 del decreto-legge n. 262 del 2006, il 30 ottobre scorso è stato emanato un nuovo decreto dirigenziale, adottato di concerto tra il capo del Dipartimento per i Trasporti terrestri ed il direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha sostituito quello previgente.

In particolare nell’art. 4 del decreto è innovativamente stabilito che l’immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è effettuata previa verifica della presenza nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri sia dei dati relativi ai soggetti nazionali e comunitari fra i quali sono intervenute le operazioni oggetto della comunicazione ed ai mezzi di trasporto ceduti, sia del dato di conferma, acquisito in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in ordine all’effettivo assolvimento degli obblighi i.v.a. relativi a dette operazioni. L’assenza nell’archivio informatico del  Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati di cui al comma 1 non consente di procedere all’immatricolazione.

Antonino Romano

9 Gennaio 2008


NOTE

(1) Per il  comma 4 dell’art. 38 decreto legge n. 331 del 1993, devono considerarsi “nuovi” i veicoli terrestri a motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza  superiore a  7,2  Kw  qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

– abbiano percorso meno di 6000 Km;

– siano stati ceduti prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

(2) In base a tale circolare possono continuare ad utilizzare il modello F24 cartaceo le seguenti tipologie di contribuenti titolari di partita i.v.a. :

– i contribuenti impossibilitati all’utilizzo di conti correnti (es. in quanto sottoposti a procedure di fallimento o di

protesto);

– i contribuenti destinatari di modelli F24 predeterminati, che intendano eseguire il relativo versamento di

quanto dovuto senza ulteriori integrazioni del modello precompilato;

– i contribuenti che effettuano i versamenti con i modelli precompilati Inps;

– i beneficiari di crediti d’imposta che possono essere fruiti in compensazione esclusivamente presso i

concessionari della riscossione;

– gli agricoltori esonerati a norma dell’art. 34 comma 6 del d.p.r. n. 633 del 1972;

– gli eredi di contribuenti titolari di partita IVA, per i versamenti relativi all’attività del defunto;

– i contribuenti che hanno chiuso la partita IVA, anche in relazione a tributi relativi al periodo di svolgimento

dell’attività;

– gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda posseduta;

– i contribuenti che eseguono il versamento delle accise con il modello “F24 accise”.