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Quadro di riferimento
L’I.V.A. è un’imposta indiretta che grava sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.
L’imposta in discorso, costituisce la principale imposta sugli scambi commerciali ed è gestita, dal lato vendita, con un meccanismo denominato dell’esigibilità. Mentre dal lato acquisti, la detrazione dell’imposta avviene secondo un meccanismo denominato della deduzione da imposta a imposta. La detrazione dell’imposta addebitata sugli acquisti, postula il requisito della inerenza, all’attività economica svolta dall’imprenditore. Nel caso in cui il costo gravato di I.V.A. sia riferibile solo in parte all’attività svolta dall’acquirente o dal committente, l’art. 19, co. 4, del D.P.R. 633/1972, stabilisce che l’I.V.A. è detraibile per la sola quota riferibile all’attività economica svolta.
Aspetti generali della gestione dell’I.V.A.
Lo svolgimento di un’attività d’impresa, artistica o professionale, nonché l’effettuazione di un’operazione di importazione, anche in difetto dello svolgimento di un’attività impresa, artistica
o professionale, comporta l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. Solo lo svolgimento occasionale di un’attività imprenditoriale, artistica o professionale, è irrilevante ai fini
I.V.A. L’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto, presuppone l’esistenza di tre requisiti fondamentali:
1) requisito oggettivo: che ricorre quando viene posta in essere una cessione di beni o una prestazioni di servizi;
2) requisito soggettivo: che ricorre quando il soggetto agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
3) requisito territoriale: che ricorre quando l’operazione è posta in essere sul territorio nazionale.
La mancanza di uno dei tre requisiti, rende l’operazione fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A.
In materia I.V.A. esiste una prima grande distinzione tra:
1) operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA che si sotto distinguono in:
a. operazioni imponibili che sono quelle sulle quali l’I.V.A. si calcola materialmente in funzione dell’aliquota vigente per quel bene o per quel servizio;
b. operazioni non imponibili che sono quelle che identificano le cessioni o i servizi all’esportazione;
c. operazioni esenti che sono quelle operazioni non soggette ad I.V.A. per ragioni economico-sociali;
2) operazioni che non rientrano===>
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