Aprire una palestra sportiva: autorizzazioni, adempimenti, gestione e fiscalità

Dall’inquadramento giuridico derivano conseguenze rilevanti in relazione sia agli obblighi contabili che, soprattutto, al regime di tassazione.

La gestione di un’impianto sportivo

La gestione di impianti sportivi può essere svolta nella forma di:

  • impresa individuale,
  • società di persone o di capitali,
  • o, nella forma associazione sportiva (ente non commerciale).

La distinzione ha notevole importanza poiché nel primo caso (impresa individuale, società di persone o di capitali) la natura commerciale dell’attività discende dalla stessa forma giuridica del titolare, mentre nel secondo caso (associazione non profit), per verificarne la reale non commercialità occorre un accurata indagine sull’attività prevista dallo statuto e su quella effettivamente svolta, al fine di stabilire il carattere commerciale o non delle operazioni economiche effettuate dall’associazione.

 

Inquadramento giuridico dell’impianto sportivo e regime di imposizione fiscale

Dall’inquadramento giuridico derivano conseguenze rilevanti in relazione sia agli obblighi contabili che, soprattutto, al regime di tassazione.

Difatti, qualsiasi provento realizzato dagli enti qualificati come commerciali concorre a formare il reddito di impresa, mentre i soggetti non aventi prevalentemente tale carattere potranno produrre redditi riconducibili a distinte categorie oppure svolgere attività dalle quali non deriva alcun reddito imponibile.

 

Autorizzazione igienico sanitaria

In base alle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio di Milano, per potere aprire una palestra adibita ad attività sportiva necessita il parere igienico – sanitario, ed occorre avere l’autorizzazione solo se richiesta espressamente da A.S.L. del Comune.

L’organismo addetto a ricevere tale pratica è la A.S.L. di competenza.

Infine, tra le note viene specificato che l’eventuale assenza del parere igienico-sanitaro deve essere documentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Codice attività ATECOFIN 2004

Questi i seguito sono i codici attività da utilizzare ai fini IVA, per l’apertura della partita IVA e per potere presentare le dichiarazioni fiscali annuali:

  • 92.61.2 – Gestione di piscine
  • 92.61.3 – Gestione di campi da tennis
  • 92.61.4 – Gestione di impianti polivalenti
  • 92.61.5 – Gestione di palestre sportive
  • 92.61.6 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non compresi altrove, cioè altre altri impianti sopra non menzionati).

Controlli prioritari effettuati dagli organi dell’Amministrazione finanziaria

 

In sede di controlli i verificatori del fisco devono rilevare:

  • Le potenzialità degli impianti (numero di attrezzi da palestra, di campi da tennis e da calcetto, di piscine e saune);
  • gli orari e i periodi di apertura degli impianti;
  • il numero ed il tipo di corsi organizzati (compresi quelli estivi per ragazzi);
  • i contratti di adesione sottoscritti dai frequentatori dai quali generalmente si possono desumere le generalità degli stessi, il periodo e tipo di frequentazione, il corso prescelto, l’importo da pagare ed il numero delle rate;
  • le tariffe praticate distinguendo le quote corrisposte a titolo di iscrizione, assicurazione, frequenza, altro;
  • le modalità di accesso agli impianti;
  • -le eventuali visite mediche espletate;
  • i corrispettivi conseguiti per attività collaterali, quali bar, ristoranti, vendita articoli sportivi e prodotti per trattamenti estetici, etc.;
  • l’esistenza di contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, nonché l’eventuale organizzazione di spettacoli.

Viene ritenuta di notevole importanza la rilevazione del numero degli addetti distinti tra custodi, eventuali inservienti, impiegati occupati nel disbrigo di pratiche amministrative (controllo delle presenze, assistenza, organizzazione di corsi, ecc.) ed istruttori in genere legati all’impresa da un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione.

La programmazione dell’accesso della verifica avviene per le ore di presumibile maggiore affluenza dei partecipanti.

 

Controlli su enti non commerciali

Il terzo comma dell’ex art. 111 del T.U.I.R. dispone che per le associazioni culturali e sportive,

“non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d’età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano il diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale”.

Il comma 4 aggiunge:

”La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari”.

In pratica l’indagine del verificatore tende a conoscere:

– L’esistenza di quelle attività che per definizione hanno carattere commerciale;

– l’effettiva qualità dei frequentatori al fine di verificare se sussiste un reale vincolo associativo o se invece questo è soltanto un espediente per mascherare vere e proprie attività d’impresa dirette allo sfruttamento degli impianti.

A tale fine l’attenzione del verificatore viene inizialmente rivolta sullo statuto dell’associazione nonché a tutti quegli elementi (ad esempio, i libri sociali) dai quali è possibile appurare la sussistenza di un’autentica attività associativa. In particolare si dovrà accertare:

  • se vi sia traccia di assemblee tenute dagli associati;
  • se sia regolarmente costituito e funzionante il consiglio direttivo;
  • se gli organi dell’associazione siano stati regolarmente rinnovati o confermati (spesso, nelle associazioni di comodo, i soggetti indicati nell’atto costitutivo come assuntori delle varie cariche non vengono sostituiti né confermati);
  • se vi siano acquisti di beni (anche immobili) e di servizi intestati all’associazione. In tal caso sarà necessario individuare con quali mezzi finanziari siano stati effettuati tali acquisti.

Qualora gli acquisti di beni siano effettuati da un solo associato (o da alcuni di essi) con propri mezzi e non vi sia alcun effettivo rapporto giuridico che ne legittima l’utilizzo da parte dell’associazione (ad esempio, un contratto di appalto, comodato o altro), la presunzione d’inesistenza dell’associazione comincia a diventare sostenibile.

Rileva, inoltre, particolarmente l’eventuale acquisto di beni immobili intestati congiuntamente a tutti gli associati oppure ad altri (ad esempio, all’amministratore) con l’impegno di destinarli all’attività associativa.

E’ necessario, quindi, verificare la trascrizione dei relativi atti d’acquisto.

Tale trascrizione, non potendo essere effettuata a nome dell’associazione (in quanto sfornita di personalità giuridica), dovrà essere eseguita a nome dei rappresentanti stessi o dei soci congiuntamente.

E’ importante anche l’esame dei verbali d’assemblea. A volte, infatti, la partecipazione alle assemblee straordinarie, nel cui ambito si possono deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dei beni dell’associazione, è riservata solo ad una parte dei soci, mentre ne rimangono esclusi i frequentatori, gli atleti, i soci giornalieri, ecc..

Occorre, quindi, verificare mediante richieste dirette ai frequentatori dell’impianto, se abbiano, di fatto, mai partecipato alle assemblee dei soci statutariamente previste.

Tra le attività sicuramente commerciali sono da comprendere le sponsorizzazioni. Il verificatore esamina attentamente tali contratti, non di rado posti in essere per favorire forme di evasione fiscale da parte del committente attraverso artificiose soprafatturazioni.

Le somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione, infatti, possono essere integralmente dedotte dal committente, mentre costituiscono operazioni imponibili per l’associazione, non rilevando la qualificazione formale con cui la somma di denaro viene corrisposta (corrispettivo, contributo, finanziamento, ecc.).

Il fenomeno evasivo è frequente soprattutto quando destinatarie dei proventi sono le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del particolare regime previsto dalla legge 16/12/1991, n. 398.

Queste infatti possono fruire di una detrazione forfetaria pari ai 2/3 dell’I.V.A. percepita per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, mentre ai fini dell’imposizione diretta l’imponibile è determinato in misura pari al 6% dei proventi conseguiti.

A tal proposito è scrupolo dei verificatori accertare, attraverso l’esame dei libri sociali e di quelli contabili nonché di documenti di altra natura, anche bancari, il reale ammontare delle somme ricevute.

 

Controlli sulle palestre in generale

Nelle palestre e nelle piscine sono diffuse formule di abbonamento periodico (bimestrale, semestrale, annuale) che permettono, mediante versamento di un determinato corrispettivo, in unica soluzione oppure a rate, l’utilizzo libero degli impianti nei giorni e negli orari indicati dal gestore.

Si può, quindi, risalire al numero dei frequentatori attraverso:

  • La documentazione relativa alle iscrizioni custodite in archivio (anche informatizzato);
  • lo schedario dei clienti. Nelle palestre spesso esistono schede tecniche accessibili ai frequentatori e a loro intestate ove sono segnalati gli esercizi da compiere secondo le istruzioni impartite dall’istruttore;
  • le tessere di abbonamento rilasciate che recano solitamente un numero progressivo.

In alcuni impianti l’ingresso dei clienti avviene con l’utilizzo di tessere magnetiche che danno luogo a registrazioni computerizzate di cui rimane traccia.

Le quantità di tessere acquistate in tipografia, o per quelle magnetiche da produttori specializzati, può fornire un’altra preziosa indicazione del numero presumibile dei frequentatori.

Infatti, sottraendo dai quantitativi acquistati in un determinato periodo, il numero delle tessere giacenti al momento dell’accesso, si perviene al dato relativo a quelle distribuite.

Inoltre, l’entità della clientela si può desumere anche da:

  • Polizze assicurative stipulate.

Generalmente i gestori degli impianti assicurano l’attività che si svolge negli impianti per cautelarsi contro eventuali danni o incidenti causati a terzi.

Dalla lettura delle clausole del contratto assicurativo è possibile risalire al numero presumibile dei frequentatori, in funzione del premi pagato;

– certificati medici di idoneità all’attività sportiva conservati in archivi e quasi sempre richiesti dal gestore per ammettere i clienti all’utilizzo di impianti e ai corsi.

Per le visite effettuate presso i locali dell’impianto possono essere verificati i compensi corrisposti dal titolare ai medici intervenuti al fine di determinare il numero dei nuovi clienti.

I consumi di acqua, i costi sostenuti per il riscaldamento e l’illuminazione sono altrettanti indicatori del grado di sfruttamento degli impianti e quindi dell’affluenza della clientela.

I gestori di impianti sportivi utilizano una nuova attività consistente nell’organizzazione di

soggiorni riservati ai ragazzi nel periodo feriale di chiusura delle scuole.

Le adesioni hanno generalmente durata settimanale e consentono ai ragazzi l’uso delle attrezzature sportive e la partecipazione ad attività ricreative fino all’ora prevista per la “riconsegna” ai genitori.

Per il controllo del volume d’affari del bar, viene fatto riferimento alla metodologia specifica del settore.

In linea di massima il numero delle somministrazioni può, comunque, essere determinato attraverso i consumi desumibili dal controllo di magazzino.

Il controllo delle spese

Oltre ai costi descritti (spese di riscaldamento per palestra e piscina, consumi di energia elettrica per i campi da tennis e di calcetto), sono verificati quelli relativi ai canoni di affitto dei locali utilizzati, e quelli di acquisto delle attrezzature (eventualmente possedute anche in leasing).

Inoltre viene rilevato il costo per la manodopera e analizzare eventuali contratti di comodato stipulati con i soggetti proprietari degli impianti e di affitto di azienda commerciale.

Altro elemento di controllo è dato dalla comparazione dei costi sostenuti nel periodo interessato dalla verifica con i corrispettivi dichiarati.

Altri controlli e riscontri

Nel corso della verifica, altre informazioni utili a focalizzare le potenzialità reddituali dell’esercizio sono:

– L’ubicazione dell’impianto;

– l’esistenza di impianti concorrenti nella zona;

– l’età, i titoli professionali e la fama sportiva dei gestori;

– la tipologia della clientela;

–  la presenza di istruttori di livello qualificato e di esperienza;

– la promozione pubblicitaria su giornali, radio, TV e attraverso indumenti sportivi.

Il capitale investito nell’impresa, il valore dell’esercizio e il fitto ricavabile dalla sua locazione, possono essere utilizzati per riscontrare l’attendibilità di quanto dichiarato.

Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva del titolare o dei soci occupati nell’impresa (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare dei redditi dichiarati.

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume d’affari, l’ufficio fiscale procede, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del titolare dell’impresa e/o dei soci.

 

Indagini finanziarie sulle palestre

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento decisivo per la verifica della posizione fiscale del contribuente.

Riguardo tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi n. 402 e 403 della Legge n. 311/2004 hanno ampliato i poteri dell’Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, modificando la normativa di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 51 del D.P.R. n. 633/72.

Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso la Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi giuridici e procedurali.

I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito alle suddette indagini, sono i seguenti:

– Banche;

– Società Poste italiane S.p.a.;

Intermediari finanziari;

– Imprese di investimento;

– Organismi di investimento collettivo del risparmio;

– Società di gestione del risparmio;

– Società fiduciarie.

La Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32, ha chiarito, all’interno delle categorie indicate (ambito soggettivo), quali sono i soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire.

Gli artt. 32, 1° comma, D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, D.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai rispettivi numeri 7), con riferimento all’oggetto delle richieste.

Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai “rapporti intrattenuti”, intesi quali “conti” inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi”.

Nel controllo rientrino tutte le operazioni “extra-conto” che, nella stesura precedente, come

anche esplicitato nella Circolare del 10 maggio 1996 n. 116/E, non potevano essere oggetto delle richieste da parte degli Uffici.

La citata Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 ha chiarito che, con riferimento all’ambito oggettivo delle richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell’indagine.

La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all’art. 37, comma 4, del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all’Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari, all’interno della disciplina in argomento.

Gli uffici, indipendentemente dall’entrata in funzione della nuova banca dati, possono comunque agire, sempre in caso di necessità istruttoria, all’interno dell’ambito oggettivo riportato.

Gli stessi commi n. 402 e 403, della Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova procedura telematica relativa alle predette indagini, mediante l’inoltro delle richieste agli operatori finanziari, nonché la relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).

Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari, richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.

Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Per conseguenza agli operatori finanziari segnalati viene richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)

Infine, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a:

Banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

 

Regimi contabili delle palestre

Se non vengono superati i seguenti limiti si é in contabilità semplificata, se, invece, si supera il limite si è in contabilità ordinaria.

Se nell’anno precedente non si é conseguito un volume d’affari

Non superiore a € 309.874,14  per le prestazioni di servizi ed esercenti arti e professioni

Non superiore a € 516.546,90  per le cessioni di beni.

Detto limite va ragguagliato ad anno

Le società di capitali (srl, spa, sapa) sono sempre in contabilità ordinaria

 

Regime Ordinario

Sono obbligati tutte le società di capitali e tutti i contribuenti con volume d’affari superiore a 309.874,14 €  

Contabilità ordinaria

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per le società di capitali e per gli altri soggetti che hanno conseguito ricavi superiori a:

– 309.874,14, se oggetto dell’attività sono prestazioni di servizi;

– € 516.546,90 se vengono esercitate altre attività.

Per i soggetti obbligati a tale regime non sono previste semplificazioni di nessuna natura e, pertanto, devono essere tenuti tutti i libri e registri previsti dalla legislazione fiscale e civilistica:

– libro giornale;

– libro inventari;

– libro mastro;

– libri sociali (obbligatori per le società di capitali);

– registro dei beni ammortizzabili (facoltativo se i dati richiesti vengono indicati nell’inventario);

– registri IVA;

– scritture ausiliarie di magazzino (in caso di superamento di particolari limiti)

 

Regime semplificato minore

E’ applicabile qualora non si realizzi un volume d’affari superiore a  309.874,14 € per le prestazioni di servizi ed esercenti arti e professioni e 516.456,90€ per le cessioni di beni e altre attività o per coloro che esercitano sia prestazione di servizi sia cessioni di beni.

Agevolazioni contabili:

Esonero dalla tenuta del libro giornale ed inventari.  

I contribuenti ammessi a tale regime possono:

– annotare, entro il 16 del mese successivo, l’ammontare delle operazioni IVA e di quelle escluse dal campo di applicazione della stessa imposta effettuate in ciascun mese;

– annotare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle rimanenze finali;

– annotare, entro il termine per la liquidazione trimestrale, l’importo degli acquisti effettuati nel trimestre;

– conservare la documentazione relativa agli altri costi non IVA per i quali si intende portare in deduzione dal reddito il relativo costo.

Le menzionate annotazioni possono essere effettuate nei registri IVA o nell’apposito prospetto conforme al modello di cui al D.M. 12 febbraio 1997.

 

Regime agevolato “marginali”o “forfettino”

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali

L’agevolazione si sostanzia in una semplificazione dell’assolvimento degli obblighi fiscali mediante:   

1) applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dei ricavi e dei compensi minimi calcolati mediante la procedura informatica GE.RI.CO.; 2) riduzione degli adempimenti contabili mediante l’esonero dalla:

a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti al fini delle imposte sui redditi, Irap ed Iva;

b) liquidazione e versamento periodico dell’Iva, presentazione della dichiarazione periodica dell’Iva nonché versamento dell’acconto annuale dell’Iva;

c) versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sono ammessi al regime dei marginali le attività per le quali:  

1) sono stati approvati gli studi di settore (a meno che non sussistano cause di esclusione o inapplicabilità);   

2) vengono conseguiti ricavi o compensi inferiori al limite fissato da appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (sulla base delle dimensioni medie degli operatori del settore), in misura differente rispetto a ciascuno studio di settore, ma , comunque, mai superiore ad euro 25.825, pari a 50 milioni di lire. Il limite viene verificato utilizzando una apposita versione di GERI.CO., detta “GE.RI.CO marginali”.

Si tratta di uno specifico software messo a disposizione dall’Agenzia, dalla duplice funzione:  

1) è utilizzato al fine di verificare il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato previsto per i contribuenti marginali;   

2) è utilizzato al fine di determinare l’ammontare dei ricavi e dei compensi minimi rispetto ai quali calcolare l’imposta sostitutiva dovuta.

 

LIMITI: 

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore o un ammontare di ricavi non superiore a  € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a € 61.974,82 per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o € 61.974,82 per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Durata: 3 anni, anno i corso e i due successivi

In cosa consiste l’agevolazione:

verrà applicata un’imposta sostitutiva  con  aliquota del 10% sul reddito imponibile. il reddito soggetto  ad  imposta  sostitutiva  non  rientra  nel reddito  complessivo  Irpef  e  non costituisce   base   imponibile   per l’applicazione delle  addizionali  regionali  e  comunali  all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Gli obblighi ai fini Irap ed  Iva  rimangono immutati, inoltre i ricavi/compensi relativi al reddito oggetto del  regime agevolato non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del  sostituto d’imposta.

 

Palestre e Libri IVA

Registro dei corrispettivi

Le annotazione vanno effettuate entro il giorno non festivo successivo (anche per le fatture emesse se non c’è registro separato); per le operazioni per le quali è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, è possibile effettuare un’unica registrazione entro il 15 del mese successivo (dal 1.1.02 non c’è più obbligo di allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri).

Contabilità meccanografica dei corrispettivi

La digitazione avviene entro 60 giorni dalla effettuazione dell’operazione; l’imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione.

Registro fatture (manuale)

In genere l’annotazione si effettua entro 15 gg. dalla data d’emissione. Per la contabilità meccanografica, la relativa digitazione si deve fare entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura; l’imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione;

Registro acquisti (manuale)

La registrazione va fata entro il termine per la liquidazione periodica o per la dichiarazione annuale nella quale si esercita il diritto di detrazione.  In caso di contabilità meccanografica, la digitazione si effettua entro 60 giorni da quando si intende imputare l’operazione.

 

Stampa dei refistri contabili: cambiano i termini

A partire dal 2007, vi é meno tempo per stampare i libri contabili.

La norma prevede, infatti, che i registri vadano stampati entro la data prevista per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi; la finanziaria ha anticipato tale termine spostandolo dal 31/10/2007 al 31/07/2007 con la conseguenza che la stampa andrà obbligatoriamente e inderogabilmente effettuata entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Naturalmente, per l’anno 2007 va tenuto della proroga concessa, per i cui termini suddetti si sono allungati ulteriormente, in funzione della proroga citata.

 

Vincenzo D’Andò

 

2 agosto 2007