Trattamento fiscale sulla disciplina comunitaria degli aiuti agli agricoltori (regime del pagamento unico)

L’affitto dei diritti all’aiuto comunitario (il cui relativo atto può essere stipulato solo contestualmente al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili), poiché gli effetti dell’operazione sono limitati all’incasso del pagamento unico da parte dell’affittuario dei terreni, è  assimilabile alla cessione di un diritto di credito per un ammontare limitato all’importo da erogarsi nel periodo di durata del contratto di affitto.

aiuti comunitari settore agricolturaE’ quanto ha rilevato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 114 del 17.10.2006, incentrata sul trattamento fiscale a seguito del trasferimento dei diritti all’aiuto da parte degli imprenditori agricoli dopo la riforma della Politica Agricola Comune (PAC).

Nella suddetta risoluzione, l’Agenzia delle Entrate, ha preliminarmente, precisato che il regolamento (CE) n. 1782/2003, ed il regolamento (CE) n. 795/2004 hanno radicalmente modificato la disciplina comunitaria degli aiuti a favore degli agricoltori, con l’introduzione di un regime di pagamento unico, sul cui trattamento fiscale le associazioni di categoria hanno richiesto dei chiarimenti. Ecco di seguito quale è tale trattamento.

 

Regime del pagamento Unico

IVA e Imposta di registro

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini IVA, il pagamento unico, poiché erogato in luogo dei regimi di sostegno  precedenti, costituisce un intervento finalizzato al sostegno della produzione agricola escluso dall’applicazione dell’imposta, ciò ai sensi dell’art. 7-ter del D.L. n. 746/1983, conv. in L. n. 17/1984.

Inoltre, i trasferimenti dei diritti all’aiuto sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale non si considerano cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

Tali cessioni sono soggette all’imposta di registro in  misura proporzionale dello 0,50%, ciò in virtù del principio di alternatività di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

 

Imposta di registro

La base imponibile é data dall’importo dei diritti all’aiuto oggetto della cessione (ammontare annuale per il numero delle annualità cedute), attualizzato, applicando il saggio legale di interesse (ai sensi dell’art. 49 del citato D.P.R n. 131/1986).

Inoltre, nel caso di “affitto di diritti all’aiuto” contestuale all’affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, l’imposta di registro va applicata, per l’affitto del terreno, nella misura dello 0,50%.

Infine, riguardo l’affitto dei diritti all’aiuto, l’imposta di registro va parimenti applicata nella misura dello 0,50 per cento sul valore delle annualità trasferite all’affittuario, sempre attualizzate come sopra con riferimento alla cessione a titolo definitivo.

 

Imposte sui redditi sui beneficiari dei diritti di aiuto

Il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle somme percepite dalle imprese agricole in base al regime del pagamento unico, é il medesimo sia che gli agricoltori siano beneficiari dei diritti all’aiuto a titolo originario, sia che li abbiano acquisiti a seguito di trasferimento (a titolo definitivo in caso di vendita o transitorio in caso di affitto).

A parere dell’Agenzia delle Entrate l’erogazione degli aiuti sulla base del nuovo regime di pagamento unico non ne fa venire meno la natura di sostegno al reddito dell’agricoltore beneficiario che caratterizzava i regimi di sostegno precedenti.

Alla luce di ciò, ha rilevato la risoluzione, la percezione di tali aiuti da parte di imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali é considerata come una integrazione del reddito aziendale, e come tale va compreso nella determinazione catastale del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.

 

Viceversa, per le imprese agricole (costituite sotto forma di società di persone o di capitali) che producono redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, gli aiuti percepiti, giacché contributi in conto esercizio, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera h), del TUIR.

 

Imposte sui redditi sull’agricoltore cedente il diritto di aiuto

Secondo l’Agenzia delle Entrate il corrispettivo incassato dall’agricoltore cedente, a seguito della cessione di diritti all’aiuto, costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell’esercizio in cui viene effettuata l’operazione di trasferimento.

In particolare, per l’ipotesi di cessioni di diritti all’aiuto effettuate da imprenditori agricoli soggetti al regime dei redditi agrari (imprenditori individuali, società semplici, enti non commerciali) tale sopravvenienza, poiché deriva direttamente dalla gestione del patrimonio dell’impresa agricola, i cui proventi sono riconducibili all’esercizio ordinario delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, deve essere inclusa nella determinazione catastale dei redditi agrari.

Infine, riguardo l’ulteriore ipotesi di trasferimento transitorio (c.d. “affitto”) dei diritti all’aiuto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il corrispettivo percepito dal locatore rilevi ai fini fiscali nel seguente modo:

  • per gli agricoltori i cui proventi sono assoggettati al regime dei redditi agrari (imprenditori individuali, società semplici, enti non commerciali), a causa della sua stretta connessione con l’affitto del terreno, é incluso nella “parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32” del TUIR e, quindi, rientra, ai sensi dell’art. 27 del TUIR, nel reddito dominicale tassabile in capo al locatore;
  • per gli agricoltori assoggettati alla disciplina dei redditi d’impresa (società ed enti commerciali) concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole stabilite nel TUIR.

 

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Ottobre 2006 

Vincenzo D’Andò