Nell’ambito delle società di engineering, particolarmente stringenti sono i limiti imposti per i requisiti tecnici ed organizzativi a cui esse devono attenersi per partecipare agli appalti pubblici.
La vastità delle competenze richieste al singolo professionista e l’incremento dell’investimento necessario per intraprendere un’attività professionale hanno determinato il nascere di realtà economiche complesse, caratterizzate da conoscenze specializzate e da prodotti efficaci e competitivi.
Lo svolgimento dell’attività professionale in forma associata può essere svolto sotto varie forme, per alcune delle quali si è avuto modo di discutere, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, della loro legittimità; ciò in quanto la legge n. 1815/1939 vietava l’esercizio in forma societaria delle professioni liberali, al fine di impedire che, attraverso lo schermo societario, potesse esercitare un’attività protetta un soggetto non in possesso dei requisiti professionali.
Nessun problema si pone qualora le prestazioni professionali effettuate da associazioni, in quanto in questi casi di fatto essa non ha alcun rilievo esterno, ma produce effetti meramente interni, in ordine alla ripartizione di utili e spese tra gli associati. Per i terzi, in altre parole, il professionista rimane unico e solo responsabile dell’esecuzione dell’incarico, posto che tra l’altro l’incarico viene affidato a lui, e non all’associazione affidato.
Le società tra professionisti che hanno ricevuto una puntuale disciplina, e quindi un riconoscimento sono quelle tra avvocati (D. Lgs. n. 91/06).
Qualche cautela deve invece essere adottata nel caso in cui l’attività professionale voglia essere svolta sotto forma di società commerciale, ossia sotto la veste giuridica di soggetti le cui prestazioni costituiscono attività di impresa e non più professionale.
Definizione di società di engineering
In quest’ambito, si collocano le “società di engineering” ossia quelle società che sono in grado di offrire un servizio complesso, che va al di là della mera attività di progettazione, e che si concretizza in prestazioni multidisciplinari soprattutto di tipo finanziario, giuridico-amministrativo, formativo, tecnico, sino all’assistenza post contratto.
Esse infatti offrono servizi in campo di analisi o stime di costi, di reperimento di finanziamenti, nonché in tema di partecipazione a gare di appalto, redazione ed assistenza ai contratti, di formazione di maestranze, e poi di controllo in fase costruttiva, di montaggio e collaudo, per finire con la manutenzione e gestione impianti.
Le fonti normative: differenze ed analogie tra società tra professionisti e società di engineering
Tale società, nate per far fronte alla necessità di realizzare grossi impianti industriali, sono state formalmente riconosciute dalla legge c.d. “quadro” dell’11/2/94, n. 109 (e successive modifiche ed integrazioni), nota come legge Merloni, di riforma dei lavori pubblici.
Tale legge regolamenta due tipologie di organismi associativi:
- le società di ingegneria (sotto la forma di società di capitali), di cui all’articolo 17 comma 6 lett. b);
- le società di professionisti (sotto la forma di società di persone o di cooperative), di cui all’articolo 17 comma 6 lett. a).
Entrambe le forme di associazioni si occupano di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, e trovano la loro disciplina, oltre a quanto previsto dalla legge quadro e dal Regolamento attuativo (DPR n. 554/99), anche nel Codice Civile.
La differenza tra di esse non consiste solo nella diversa forma societaria, ma soprattutto nella possibilità che alle società di ingegneria partecipino anche soci non professionisti in qualità di soci meramente capitalisti.
A seguito della legge n. 166/2002 (c.d. “Merloni quater”) è invece venuto meno il divieto di partecipare alle gare di importo inferiore ai 200 mila euro.
Pertanto, a differenza delle società di professionisti, le società di ingegneria offrono un prodotto che è il risultato di attività nell’ambito delle quali si trovano sì (anche) attività di natura professionale, ma che comunque non costituiscono le prestazioni qualificanti della società. La diversa natura dell’opera fornita dai professionisti facenti parte della società è il motivo principale per cui la giurisprudenza ha sempre espresso parere positivo circa la liceità di tale forma societaria, a differenza di quelle tra professionisti. Dunque le società di ingegneria sono state ammesse in quanto fornivano un servizio più complesso, in cui l’intuitus personae (elemento che caratterizza invece le società tra professionisti) era una componente poco rilevante.
Requisiti della società di engineering
Nell’ambito delle società di engineering, particolarmente stringenti sono i limiti imposti per i requisiti tecnici ed organizzativi a cui esse devono attenersi per partecipare agli appalti pubblici.
Costituzione e oggetto sociale
In sede di costituzione, la società dovrà innanzitutto aver cura di indicare nell’oggetto sociale anche lo svolgimento di attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Inoltre, l’incarico dovrà essere espletato da un soggetto iscritto all’apposito albo, che sarà personalmente responsabile della progettazione dal punto di vista civile, penale e disciplinare. Si ritiene tuttavia che si possa configurare la responsabilità solidale della società.
Sarà poi prevista la presenza di un soggetto incaricato di integrare le diverse prestazioni specialistiche.
Direttore tecnico
Inoltre, la legge impone a tali società l’obbligo di nominare uno o più direttori tecnici con laurea in ingegneria o architettura o nella disciplina tecnica attinente all’attività prevalente della società ed iscritti all’albo da almeno dieci anni, ovvero incaricati di collaborare alla definizione degli obiettivi strategici della società, di collaborare e controllare le prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, controfirmando gli elaborati.
Il direttore tecnico va obbligatoriamente consultato, in modo formale, dall’organo di amministrazione della società ogni volta che si decide la partecipazione ad una gara, ovvero si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
La personalizzazione dell’incarico nelle società di engineering
Uno dei principi costanti, conservati nelle successive versioni, della legge quadro è costituito dalla cosiddetta personalizzazione dell’attività di progettazione: la legge dispone infatti che il progetto sia sempre firmato da un professionista iscritto nell’apposito albo; nell’offerta, inoltre, deve essere indicato sia il nominativo del progettista (con le relative qualificazioni professionali) sia la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Si nota dunque come la legge voglia comunque individuare una persona fisica titolare dei compiti della progettazione, e ciò in quanto, trattandosi di società di capitali, i soci non sono responsabili da un punto di vista patrimoniale.
Garantendo la personalizzazione dell’incarico (in ossequio all’art. 2332 del codice civile), la legge quadro ha dunque mirato innanzi tutto ad individuare il professionista personalmente responsabile dell’attività espletata. Le disposizioni in materia di responsabilità personale dei professionisti per gli atti loro riservati da leggi o da regolamenti professionali sono da considerarsi inderogabili: tali atti spettano esclusivamente al professionista che può compierli personalmente o a mezzo di ausiliari di cui comunque sono sempre responsabili.
Società di ingegneria: aspetto contributivo
Per quanto riguarda le norme in materia previdenziale, la Merloni quater (art. 7, comma 1, lettera i L. 166/2002) ha disposto che ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo, qualora esso sia previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. Inoltre, all’atto dell’affidamento dell’incarico, il soggetto affidatario deve dimostrare la regolarità contributiva.
Società di ingegneria: aspetto fiscale
Essendo costituite in forma societaria tradizionale, le società di engineering hanno il trattamento fiscale previsto dal TUIR. In base a quanto disposto dall’articolo 6, dunque, il reddito conseguito da esse ha la natura di reddito di impresa. Diversamente, nel caso in cui si tratti di società semplice o di associazione senza personalità giuridica composta tra persone fisiche (la società tra professionisti), il reddito avrà natura professionale, con conseguente assoggettamento a ritenuta d’acconto.
La differente natura di reddito comporta che nelle società di engineering varrà il principio della competenza, mentre nelle altre quello di cassa. Inoltre, in queste ultime società sarà applicato il cosiddetto principio della trasparenza, in base al quale il reddito conseguito verrà imputato al socio professionista, indipendentemente dalla percezione, al termine dell’esercizio e in proporzione alla partecipazione posseduta.
Nelle società di engineering, invece, il reddito (rectius, dividendo) verrà imputato al socio solo in presenza di formale delibera di distribuzione, e nell’anno in cui esso verrà incassato.
Marzo 2006
Danilo Sciuto