Spieghiamo in cosa consiste, come si compone e a quanto ammonta l’indennità per cessato rapporto d’agenzia, specificando anche i casi di esclusione.
Il contratto di agenzia
Com’è noto, l’articolo 1742 del Codice Civile stabilisce che con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
La figura dell’agente è dotata di autonomia nell’organizzazione della propria attività, ma d’altro canto soggiace ad un rapporto di subordinazione sia giuridica sia economica, rispetto al preponente; per tale motivo, la disciplina civilistica ha ritenuto meritevole di protezione giuridica anche tale figura istanze, avvicinandone la disciplina a quella del contratto di lavoro subordinato.
Per approfondire:
Il riconoscimento della qualità di agente
L’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Tale protezione si è riflessa nel tentativo di stabilizzare il rapporto attraverso la previsione di un’indennità in caso di scioglimento del contratto, nonchè nella regolamentazione del rapporto attraverso l’accordo economico collettivo (cc.dd. Aec).
Sotto il primo aspetto, dunque, si è introdotta una indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, da corrispondere all’agente all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, al fine di ovviare al mancato conseguimento del reddito derivante proprio dalla cessazione del lavoro.
Il relativo importo è variabile in funzione della durata del rapporto stesso e dell’ammontare delle provvigioni liquidate; inoltre, l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Sotto il secondo aspetto, poi, si è ritenuto di integrare la disciplina codicistica, contenuta nell’art. 1751 del codice civile (come sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva n. 86/653/CEE), con le disposizioni contenute nei suddetti accordi economici collettivi, che hanno regolamentato la materia in modo generalmente più favorevole agli agenti.
Condizioni per la spettanza dell’indennità
L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia non è dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto di agenzia, ma, a norma dell’articolo 1751 citato, solo se:
- l’agente ha procurato nuovi clienti, o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e il preponente riceve ancora vantaggi dagli affari con tali clienti;
- l’indennità è stabilita in misura equa, tenuto conto delle provvigioni che l’agente perde a seguito dell’interruzione del rapporto.
L’indennità è comunque dovuta nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta alla morte dell’agente.
È interessante rilevare quanto affermato da una sentenza della Corte di Cassazione, e cioè che, stante la natura dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, di compensare l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l’avviamento dell’impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente allorquando i contratti conclusi dall’agente siano contratti c.d. “di durata”, in quanto lo sviluppo dell’avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono connaturati a tale tipo di contratti; al riguardo, la Corte ha aggiunto che resta irrilevante a tale fine la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nel caso affrontato dalla Corte, la società preponente era stata messa in liquidazione volontaria).
Cause di esclusione
Lo stesso articolo 1751 prevede poi, al comma 2, che tale indennità, pur in presenza delle predette condizioni, non è dovuta se:
- la risoluzione del rapporto da parte del preponente è imputabile ad inadempienze dell’agente che non consentano la prosecuzione del rapporto neanche in via provvisoria;
- l’agente recede dal contratto, salvi i casi in cui il recesso dipenda da circostanze attribuibili al preponente, o da circostanze attribuibili all’agente (quali ad esempio l’età, l’infermità, o la malattia) che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- l’agente cede il contratto a un terzo, che subentra nei diritti e negli obblighi con il preponente.
Le ipotesi appena elencate sono tassative, per cui l’indennità risulta dovuta in tutti gli altri casi, anche qualora il contratto si risolva per mutuo dissenso.
Il patto di non concorrenza: precisazione
Una parentesi deve essere fatta per quanto riguarda il patto di non concorrenza a valere dopo lo scioglimento del contratto. In tal caso, l’articolo 1751 bis ne prevede la validità se :
- stipulato per iscritto,
- riguarda la medesima zona, clientela, e genere di beni o servizi,
- se di durata non superiore a due anni.
Ciò che qui interessa rilevare è che l’accettazione di tale patto attribuisce all’agente il diritto alla corresponsione, al momento della cessione del rapporto, di una indennità di natura non provvisionale, che non va confusa con quella di cui al presente scritto.
Composizione dell’indennità per cessazione del rapporto d’agenzia
L’indennità è composta da tre distinti emolumenti:
- l’indennità di risoluzione del rapporto, che spetta in ogni caso;
- l’indennità suppletiva di clientela, che spetta comunque nel rispetto del principio di equità;
- l’indennità “meritocratica”, che spetta solo in presenza di incrementi di fatturato attribuibili all’opera dell’agente.
In verità, è solo l’Accordo collettivo per il settore commercio che prevede tale triplice distinzione; quello del settore industria prevede invece solo i primi due tipi di emolumenti, anche se poi di fatto l’indennità suppletiva di clientela è suddivisa in una prima parte calcolata in percentuale sull’ammontare totale delle provvigioni, e in una seconda riconosciuta sostanzialmente alle stesse condizioni dell’indennità meritocratica del settore commercio.
Si ricorda che gli “Aec” sono applicabili soltanto alle aziende e agli iscritti alle organizzazioni imprenditoriali ed alle associazioni che hanno riconosciuto gli Accordi. Ove applicabili, gli Aec prevalgono sulle norme contrattuali, salvo che queste siano più favorevoli all’agente, e prevalgono anche sugli usi, anche quando questi sono richiamati da leggi o da regolamenti.
Indennità di risoluzione
L’indennità di risoluzione del rapporto (nota con l’acronimo FIRR) è dovuta anche se l’agente non abbia per nulla incrementato la clientela e/o il fatturato, e ciò dunque in deroga ai criteri previsti dall’art. 1751 del Codice Civile.
Tuttavia, tale indennità non può essere vantata dall’agente nei casi di:
- ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente;
- concorrenza sleale;
- violazione del vincolo di esclusiva.
I singoli accordi collettivi intervengono pure nella regolamentazione dell’ammontare dell’indennità, che viene determinata sulla base di percentuali applicate all’ammontare annuo delle provvigioni maturate.
L’indennità di risoluzione viene corrisposta dall’Enasarco, e non dall’azienda preponente.
Indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela (anche nota come “premio di portafoglio”) è invece dovuta nel momento in cui il contratto a tempo indeterminato viene risolto per un fatto non imputabile all’agente: è il caso di scioglimento del rapporto dovuto a invalidità, conseguimento di pensione di vecchiaia, o morte dell’agente.
Anche nel caso di indennità suppletiva di clientela, la quantificazione avviene secondo percentuali applicate all’ammontare delle provvigioni spettanti all’agente per ciascun anno.
A differenza dell’indennità di risoluzione del rapporto, tuttavia, essa viene corrisposta all’agente direttamente dal preponente.
Indennità meritocratica
L’indennità meritocratica, infine, è rappresentata da una indennità aggiuntiva rispetto alle due precedenti, in quanto corrisposta se l’agente ha procurato nuova clientela o ha incrementato gli affari con i clienti esistenti, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 1751, comma 1, del Codice Civile.
Ammontare totale
Per la cessazione dei rapporti di agenzia, gli accordi collettivi prevedono che la somma degli importi erogati all’agente a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela possa anche eccedere il limite massimo posto dall’art. 1751 comma 3 del Codice Civile.
Un limite preciso è posto per l’indennità meritocratica, che, infatti, non può eccedere la differenza tra l’ammontare massimo spettante in base all’art. 1751, comma 3, del Codice Civile, e la somma delle indennità di risoluzione e suppletiva. Ciò equivale a dire che essa può essere riconosciuta solo qualora le altre componenti non abbiano raggiunto il limite massimo previsto dal Codice Civile e, in tale caso, sino a concorrenza di tale limite.
Ovviamente la concessione dell’indennità non priva l’agente del diritto ad un eventuale risarcimento dei danni che possa avere subito.
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L’indennità di fine rapporto degli agenti & rappresentanti
Gli obblighi della Casa Mandante nei confronti dell’agente
Luglio 2005
Danilo Sciuto