IVA: cessioni all’esportazione (art. 8, 8 bis e 9 DPR 633/1972)

Un elenco ragionato di casi di esportazione, importazione, cessioni e acquisti intracomunitari. La nozione di “cessione all’esportazione” esplica efficacia soltanto per le cessioni di beni trasportati o spediti nel territorio di Paesi terzi o nei territori esclusi da quello comunitario, cioè fuori dalla UE.

 

Con le modifiche all’art. 8 del D.P.R. n. 633/72 dal 1 gennaio 1993 la nozione di “cessione all’esportazione” esplica efficacia soltanto per le cessioni di beni trasportati o spediti nel territorio di Paesi terzi o nei territori esclusi da quello comunitario, cioè fuori dalla UE.

Tra l’altro, il suddetto art. 8 consente all’operatore nazionale di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta con l’utilizzo del plafond anche nel caso in cui intenda destinare detti beni, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, a cessioni intracomunitarie o utilizzare i servizi per l’attività relativa agli scambi intracomunitari.

Rientrano tra le cessioni all’esportazione anche le operazioni di spedizione e trasporto di beni utilizzati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.

 

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 D.P.R. n. 633/1972)

iva imposta sul valore aggiunto e esportazioniIn base all’art. 9 del D.P.R. n. 633/72 a tali servizi è esteso il regime di non imponibilità all’IVA, compresi i trattamenti eseguiti su beni comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

Vi è anche la non imponibilità all’IVA delle operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, diverse da quelle costituenti cessioni intracomunitarie (ad esempio riparazioni), eseguite su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati in altro Stato comunitario da o per conto del prestatore del servizio ovvero dal committente soggetto d’imposta in altro Stato membro.

Le altre prestazioni di perfezionamento e di manipolazione godono della non imponibilità, a norma dell’art. 41, comma 2, lett. a)  D.L. 331/1993, che le assimila alle cessioni intracomunitarie.

 

Importazioni (art. 67-70 D.P.R. n. 633/1972)

L’art. 67 del D.P.R. n. 633/1972 riporta il concetto di “importazione“. Esso è riferito alle sole operazioni che hanno per oggetto beni provenienti da Paesi terzi o dai territori considerati, ai fini dell’IVA, extracomunitari, non immessi in libera pratica nell’ambito comunitario.

 

In particolare, costituiscono importazioni:

  •  le operazioni di immissione in libera pratica di beni provenienti da Paesi terzi o dai territori esclusi, ai fini fiscali, dall’ambito comunitario. Tuttavia, nelle ipotesi in cui i beni sono destinati a proseguire tal quali verso altro Stato membro, l’imposta non é dovuta a condizione che i soggetti interessati siano in grado di fornire prova dell’effettiva destinazione dei beni. L’imposta non é dovuta, altresì, per i beni immessi in libera pratica e introdotti negli appositi depositi non doganali autorizzati per il successivo inoltro in Paesi comunitari o terzi. L’imposta si rende dovuta, a titolo di importazione, all’atto dell’eventuale immissione in consumo di detti beni nel territorio nazionale. Le movimentazioni dei beni in entrata e in uscita dai menzionati depositi devono essere annotate in un apposito registro di carico e scarico;
  •  le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985. Si tratta dell’introduzione di beni a reintegro di quelli che hanno formato oggetto di operazioni di perfezionamento attivo per la produzione di beni compensatori anteriormente esportati
  • l’importazione temporanea di beni destinati ad essere riesportati senza aver subito alcuna modifica o trasformazione e che, in base a disposizioni comunitarie, fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione. Si tratta dei beni diversi dai mezzi di trasporto;
  • le immissioni in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare;
  • le reimportazioni a scarico di temporanea esportazione effettuate in territorio extracomunitario e la reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dal territorio comunitario.

 

Acquisti intracomunitari (art. 38, D.L. n. 331/1993)

L’art. 38, comma 2, del D.L. n. 331/1993 stabilisce che

“Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto”.

I requisiti che devono sussistere affinché si possa trattare di acquisto intracomunitario sono:

  •  onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale;
  • acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
  • effettiva movimentazione del bene, con partenza da uno Stato membro ed arrivo in Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto;
  • “status” di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale.

 

Operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari

Sono operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari:

  1. la consegna nel territorio dello Stato di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro sulla base di contratti di appalto, d’opera e simili. L’operazione si realizza a condizione che il fornitore del servizio comunitario, per l’esecuzione del contratto, utilizzi in tutto o in parte materie prime o beni spediti dal committente, soggetto passivo d’imposta nazionale, o da terzi per suo conto;
  2. l’introduzione nel territorio dello Stato di beni da parte di un soggetto d’imposta di altro Stato membro per le esigenze della sua impresa, ivi compresi i beni provenienti da altra impresa appartenente allo stesso soggetto comunitario;
  3. gli acquisti di beni effettuati dagli enti, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 che non svolgono attività rilevanti ai fini dell’IVA;
  4. l’introduzione, da parte degli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/2, non soggetti passivi d’imposta, di beni in precedenza dagli stessi importati in altro Stato membro. Per evitare una doppia imposizione, i soggetti interessati hanno diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta assolta all’atto dell’importazione del bene nell’altro Stato comunitario;
  5. gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche nell’ipotesi in cui il cedente, l’acquirente o entrambi effettuino le relative operazioni in veste di privati .

 

Operazioni non costituenti acquisti intracomunitari (comma 5, art. 38)

Riguardo le operazioni che non sono acquisti intracomunitari, si tratta delle ipotesi in cui sono introdotti in Italia beni:

  1.  oggetto di perfezionamento o manipolazione usuali a condizione che i beni ottenuti siano spediti al committente, soggetto d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero al di fuori del territorio comunitario;
  2. temporaneamente utilizzati in Italia quali beni strumentali per l’esecuzione di prestazioni di servizi da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti nel territorio dello Stato;
  3. che se fossero importati in regime di temporanea da Paesi terzi godrebbero della totale esenzione dai dazi doganali.

La movimentazione dei predetti beni deve risultare da annotazioni nell’apposito registro delle movimentazioni intracomunitarie (di cui all’art. 50, comma 5).

 

Altre ipotesi che non danno luogo ad acquisizioni intracomunitarie si realizzano quando:

  •  sono introdotti nel territorio dello Stato beni per essere ivi ceduti previa loro installazione, montaggio o assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo conto. Tale operazione rileva non come prestazione ma, nella sua interezza, quale fornitura all’interno dello Stato, anche se in esecuzione di contratto di appalto, d’opera e simili;
  • sono effettuati acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e di quelli soggetti ad accisa, da parte dei enti, associazioni ed organizzazioni non soggetti passivi d’imposta, soggetti che pongono in essere solo operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale), i quali nell’anno solare precedente hanno realizzato acquisti intracomunitari per un ammontare non superiore a € 8.263,31 (16 milioni di lire) o che non abbiano superato tale limite nell’anno in corso, e sempre che gli stessi soggetti non abbiano optato per il pagamento dell’imposta nel territorio dello Stato. Verificandosi tali condizioni l’operazione viene sottoposta a tassazione nel Paese membro di provenienza.

Nella determinazione del suddetto ammontare sono da ricomprendere anche i beni che hanno formato oggetto di acquisto in base a cataloghi, per corrispondenza e simili e vanno esclusi quelli soggetti ad accisa ed i mezzi di trasporto nuovi;

  •  i beni acquistati sono stati ceduti da soggetto comunitario che beneficia nel proprio Stato membro della franchigia d’imposta prevista per le piccole imprese.

Mentre va considerato acquisto intracomunitario di beni l’introduzione nel territorio dello Stato di dischi, nastri, cassette ed altri supporti relativi a software standardizzato o altri prodotti parimenti standardizzati.

 

Trattamento fiscale degli acquisti intracomunitari

importazioni extracomunitarie trattamento fiscaleGli acquisti intracomunitari seguono lo stesso regime riservato alle operazioni interne, per cui possono essere classificati come:

  • non imponibili,
  • esenti
  • o non soggetti

se riguardano beni la cui cessione nel territorio dello Stato è considerata, rispettivamente, non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972, esente a norma del successivo art. 10 ovvero non soggetta.

Gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere effettuati dalle biblioteche universitarie non sono soggetti all’imposta.

Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del “plafond”, il cessionario non é tenuto ad adempiere l’obbligo della presentazione della dichiarazione d’intento.

Tuttavia, pur in mancanza di detta dichiarazione, il contribuente é tenuto ugualmente ad inserire l’operazione nei Modelli IVA 99 bis e IVA 102.

 

Cessioni Intracomunitarie (art. 41, DL n. 331/1993)

Per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie devono sussistere gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per gli acquisti intracomunitari (cedente ed acquirente entrambi operatori economici, onerosità dell’operazione, acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni e loro effettivo trasferimento in altro Stato comunitario).

Dette cessioni pur non costituendo “cessioni all’esportazione” conservano la loro caratteristica di operazioni non imponibili all’imposta.

Si realizza una cessione intracomunitaria anche quando i beni sono ceduti nell’ambito comunitario ad enti, associazioni od altre organizzazioni, non soggetti d’imposta, analoghi a quelli previsti nella legislazione nazionale dall’art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, a produttori agricoli che adottano il regime speciale dell’agricoltura e ad operatori che non hanno diritto alla detrazione dell’imposta in quanto effettuano esclusivamente operazioni esenti.

La disposizione si applica quando i predetti soggetti sono tenuti a pagare l’imposta nel proprio Stato per gli acquisti intracomunitari effettuati e a condizione, comunque, che comunichino al cedente nazionale il proprio numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

I beni ceduti, anteriormente al loro invio in altro Stato membro, possono formare oggetto, per conto del cessionario comunitario, ad opera dello stesso cedente o di terzi, di lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Le cessioni a titolo gratuito, quali ad esempio gli omaggi, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati ecc., sono soggette alla normativa interna, pertanto in tale occasione non si può applicare la disciplina fiscale comunitaria.

 

Altresì, costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni effettuate nei confronti di privati consumatori o degli enti, associazioni ecc., non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. Sono esclusi da tale regime i mezzi di trasporto nuovi, quelli soggetti ad accisa e quelli da installare, montare o assiemare in altro Stato membro.

La non imponibilità delle suddette cessioni si rende applicabile se l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in ciascun Stato membro abbia superato nell’anno solare precedente o superi nell’anno in corso il limite di € 79.534,36 (154 milioni di lire) o l’eventuale minore importo stabilito nell’altro Stato membro, come dalla seguente tabella:

 

                                           Ammontare in

 STATO MEMBRO  CODICE ISO  LIMITE IN ECU   VALUTA DELLO   VALUTA

                                                                                   STATO MEMBRO

 

Belgio                                  BE         35.000      1.500.000                       franco bel.

Danimarca                           DK         35.000        280.000                      corona dan.

Francia                                 FR        100.000        700.000                      franco fr.

Germania                             DE        100.000        200.000                     marco

Gran Bretagna                     GB        100.000         70.000                      sterline

Grecia                                  EL         35.000      8.200.000                      dracma

Irlanda                                 IE         35.000            27.000                       lira irl.

Lussemburgo                      LU        100.000      4.200.000                       franco luss.

Olanda                                NL        100.000        230.000                         fiorino ol.

Portogallo                            PT         35.000      6.300.000                        escudo

Spagna                                ES         35.000      4.500.000                       peseta

 

Per cessioni il cui ammontare risulti inferiore al limite stabilito negli altri Stati, il cedente é tenuto ad applicare l’imposta, a meno che, previa comunicazione all’Ufficio IVA competente nella dichiarazione annuale o in quella di inizio di attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile, egli non intenda esercitare l’opzione per l’applicazione del tributo nel Paese di destinazione.

L’opzione ha effetto fino a quando non venga revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno in cui é stata esercitata. Ha valore dall’1 gennaio dell’anno in corso, se esercitata in sede di dichiarazione relativa all’anno precedente, ovvero dal momento in cui é stata esercitata negli altri casi (inizio di attività o durante l’anno con comunicazione scritta all’Ufficio IVA competente anteriormente all’effettuazione della cessione).

 

La revoca va comunicata all’Ufficio IVA nell’ambito della dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;

b) le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d’opera e simili, inviati in altri Stati membri per essere ivi installati, montati o assiemati direttamente dal fornitore italiano o da terzi per suo conto.

In merito alle operazioni precedenti, per quanto concerne gli obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, poiché l’art. 41, comma 1, lettere b) e c), le qualifica come cessioni intracomunitarie, le medesime operazioni devono essere comprese nell’elenco riepilogativo INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione a norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, con l’avvertenza che la colonna 3 (codice IVA acquirente) va compilata ogni qual volta l’acquirente comunitario dei beni installati, montati o assiemati in altro Stato membro risulta essere un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese.

 

Cessioni intracomunitarie assimilate

Vengono, inoltre, assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili:

  1.  la consegna nel territorio di altro Stato membro di beni che sono stati prodotti, montati o assiemati nello Stato in base a contratti d’opera, d’appalto e simili. La fattispecie si concretizza nei casi in cui il prestatore nazionale abbia utilizzato in tutto o in parte beni fornitigli dal committente o da terzi per suo conto, provenienti da altro Stato membro, da Paesi extracomunitari, immessi in libera pratica, ovvero acquistati nel territorio dello Stato;
  2. le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni e anche se l’acquirente non é soggetto passivo;
  3. l’invio in altro Stato membro da parte di un soggetto passivo di beni per le esigenze della sua impresa, ivi compresi i beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale.

 

Costruzione di stampi

La realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi, da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, rientra nell’ambito di cessioni intracomunitarie qualora:

  •  tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; e tali condizioni assumono rilevanza anche ai fini della formazione del plafond.

L’operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, può emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL 331/1993.

Il corrispettivo dello stampo, se indicato autonomamente in fattura, espletate le formalità di registrazione, concorre alla determinazione dello “status” di esportatore, mentre assume rilevanza, ai fini della costituzione del plafond, in proporzione alle forniture dei beni prodotti con utilizzo dello stampo stesso.

 

Operazioni non costituenti cessioni intracomunitarie

Non costituiscono cessioni intracomunitarie gli invii di beni in altro Stato membro per operazioni di perfezionamento e di manipolazioni usuali, o per la loro temporanea utilizzazione per l’esecuzione di prestazioni di servizi, ovvero di beni che se fossero ivi importati beneficerebbero della totale esenzione dai dazi doganali.

 

Effettuazione di acquisti intracomunitari

L’effettuazione dell’acquisto intracomunitario viene intesa riferita al momento in cui il bene é consegnato nello Stato al cessionario italiano o ad un terzo per suo conto. Nel caso in cui, invece, i beni vengono trasportati dal Paese di origine con mezzi dello stesso cessionario, l’effettuazione dell’operazione si verifica al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione situato nel territorio dello Stato.

In entrambi i casi l’acquisto intracomunitario si considera effettuato sempreché si siano verificati gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà o di altro diritto reale e, in mancanza, non oltre la scadenza di un anno dalla consegna.

In presenza di contratti estimatori e simili, l’acquisto si considera effettuato, sempre che venga rispettato l’obbligo di annotazione nell’apposito registro dei movimenti intracomunitari (previsto dall’art. 50, comma 5):

  • all’atto della rivendita del bene o del prelievo da parte del ricevente;
  • alla scadenza del termine pattuito, se inferiore all’anno;
  • non verificandosi alcuna delle precedenti ipotesi, dopo un anno dal ricevimento dei beni.

Se i beni vengono restituiti prima della scadenza del termine convenuto, non si realizza alcuna acquisizione.

Qualora anteriormente al verificarsi dei cennati eventi sia effettuato il pagamento o sia ricevuta fattura, per l’intero o parte del corrispettivo, l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato, limitatamente all’importo pagato o fatturato, al momento del pagamento o della ricezione della fattura.

Per luogo di acquisizione si intende quello in cui i beni, sulla base delle indicazioni risultanti dalla relativa fattura o da altro documento che accompagna i beni, vengono consegnati o sono destinati.

 

Effettuazione di cessioni intracomunitarie

Poiché la normativa apposita non si pronuncia é applicabile la disposizione contenuta nell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale il momento di effettuazione per i beni mobili materiali si considera verificato, in linea generale, all’atto della loro consegna o spedizione.

Per conseguenza la scomparsa della merce durante il trasporto dall’Italia all’altro Stato comunitario comporta che:

1) i beni scompaiano durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore:

  • se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato, tale evento “impedisce il sorgere del presupposto impositivo”;
  • se i beni scompaiono durante il trasporto nel territorio dell’altro Paese membro, si configura per il venditore nazionale una cessione intracomunitaria non imponibile, fermo restando per il cedente l’adempimento degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa dei beni;

 

2) i beni scompaiano durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell’acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori.

L’operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si é verificato in capo all’acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni, con la conseguenza che:

  • se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l’operazione è qualificata come “cessione interna”;
  • se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio di altro Stato, l’operazione si concretizza in una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993, in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale.

 

Prestazioni di servizi

Le disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 si applicano anche per le prestazioni di servizi indicate all’art. 40, commi 5, 6 ed 8 del medesimo D.L.. Se per le prestazioni rese a soggetto d’imposta nazionale, anteriormente al pagamento del corrispettivo, é ricevuta fattura, si tiene conto, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, della data di ricevimento della fattura se risulta sulla stessa indicata o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

 

 

Territorialità operazioni intracomunitarie

L’art. 40 del D. L. n. 331/1993 si occupa della territorialità delle operazioni intracomunitarie, prevedendo, in linea generale, che gli acquisti intracomunitari assumono rilevanza ai fini della territorialità a condizione che si verifichino i seguenti presupposti:

  •  i beni devono essere spediti o trasportati in Italia da altro Stato comunitario;
  • oggetto della transazione deve essere un bene originario della Comunità o ivi immesso in libera pratica, si deve, quindi, trattare di un bene proveniente da Paese terzo per il quale siano state adempiute le formalità di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali in uno Stato comunitario.

Se l’acquirente é un soggetto d’imposta l’acquisto si considera effettuato nel territorio dello Stato, salvo che sia comprovato l’assoggettamento ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene.

 

Vendite a distanza

Il soggetto d’imposta comunitario che cede beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili ad acquirenti nazionali, persone fisiche o soggetti non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari (ammontare degli acquisti inferiore al limite di € 8.263,31 e mancata opzione), effettua operazioni rilevanti ai fini della territorialità nelle ipotesi in cui l’ammontare di dette cessioni abbia superato nell’anno solare precedente o superi nell’anno in corso, al netto dell’IVA, l’ammontare complessivo di € 27.888,67. Peraltro, l’introduzione dei beni nel territorio dello Stato non dà luogo ad un acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 del decreto legge, in capo al cedente comunitario; l’operazione rileva ai fini tributari solo come cessione interna al territorio dello Stato.

 

Restano escluse da detto ammontare le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, di beni da installare, montare o assiemare in Italia ovvero di beni soggetti ad accisa.

I beni devono provenire da altro Stato membro e devono essere trasportati o spediti in Italia dal cedente o da terzi per suo conto.

Per i beni precedentemente importati dal cedente, si considera come luogo di partenza lo Stato membro in cui i beni stessi sono stati importati.

Per le operazioni, per le quali sussiste il presupposto della territorialità, il cedente comunitario é obbligato, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.L., a nominare un proprio rappresentante in Italia.

Per le cessioni al di sotto del predetto limite di € 27.888,67, l’imposta é dovuta nel Paese membro di partenza dei beni, a meno che il cedente non opti, secondo le disposizioni previste in detto Stato, per l’applicazione dell’imposta in Italia.

 

Vincenzo D’Andò

2 marzo 2005