Borse e assegni di studio: la disciplina fiscale

La disciplina fiscale su assegni e borse di studio: tassazione ai fini delle imposte dirette, tassazione IRPEF, problematiche IRAP, obblighi del sostituto d’imposta.

La disciplina fiscale relativa ad assegni e borse di studio

Per comprendere bene la disciplina fiscale delle borse e degli assegni di studio è necessario, preliminarmente, distinguere le varie ipotesi che nella realtà universitaria si possono realizzare.

1) I vari tipi di borse ed assegni di studio 

Per comprendere bene la disciplina fiscale delle borse e degli assegni di studio è necessario, preliminarmente, distinguere le varie ipotesi che nella realtà universitaria si possono realizzare.

A tal proposito, occorre individuare, in linea generale, le seguenti ipotesi:

  1. DOTTORATO DI RICERCA, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 (in S.O. alla G.U. n. 209 del 31 luglio 1980);
  2. BORSE DI STUDIO per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui agli artt.. 75 e segg. D.P.R. n. 382/1980 cit.; per questi tipi di borse di studio sono previste le agevolazioni fiscali ILOR ed IRPEF ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984;
  3. BORSE DI STUDIO in tema di formazione dei medici specialisti, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 257 dell’08 agosto 1991;
  4. BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE, di cui alla Legge n. 398 del 30 novembre 1989 (in G.U. n. 291 del 14/12/1989), per le quali l’art. 6, comma 6, prevede tassativamente le agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984; in base alla succitata legge le suddette borse di studio sono esenti dall’ILOR e dall’IRPEF;
  5. ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (in S.O. n. 255 della G.U. n. 302 del 30/12/1997), per i quali sono previste tassativamente le agevolazioni fiscali IRPEF ed ILOR di cui all’art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984;
  6. BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, di cui all’art. 8 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991, anche con la partecipazione delle Regioni;
  7. CORRISPETTIVI PER COLLABORAZIONI, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 (attività a tempo parziale); la prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui sopra comporta un corrispettivo esente dall’IRPEF e dall’ILOR ai sensi dell’art. 13, comma secondo, Legge n. 390/1991;
  8. BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE IN FAVORE DI MEDICI, che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal D.L. n. 325 del 30 maggio 1994, convertito dalla Legge n. 467 del 19 luglio 1994, per le quali non sono previste tassativamente le esenzioni fiscali IRPEF ed ILOR.

 

 

2) Tassazione di borse ed assegni di studio  ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, dobbiamo distinguere le seguenti ipotesi:

A)   INTASSABILITA’

La legge n. 476 del 13 agosto 1984, all’art. 4, così dispone:

“Sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della Legge 14 febbraio 1963 n. 80, e successive modificazioni, dalle Regioni a Statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l’assistenza scolastica nell’ambito universitario, nonché dalle Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo”

(la succitata Legge n. 476/1984, con effetto per i redditi percepiti dall’01/01/1982, ha abrogato l’art 4 della precedente Legge n. 835 del 03 novembre 1982).

Oltretutto, la succitata Legge n. 476/1984, in tema di intassabilità IRPEF ed ILOR, è stata tassativamente citata nelle particolari ipotesi di borse ed assegni di studio di cui al precedente paragrafo n. 1) alle lettere B), D) ed E), mentre per la lettera G) l’intassabilità è stata prevista dall’art. 13, comma secondo, della Legge n. 390/1991.

B)   Tassazione IRPEF

Quando la legge non prevede tassativamente l’intassabilità, tutte le borse di studio e gli assegni sono soggetti alla tassazione IRPEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; infatti, l’art. 50, comma primo, lett. c), D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a far data dall’01/01/2004 (in precedenza, art. 47, comma primo, lett. c), vecchio TUIR), prevede la tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di tutte

“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

3) Problematiche in tema di IRAP

la disciplina fiscale delle borse di studioL’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è disciplinata dal D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed ha come presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta (art. 2 D. Lgs cit).

Soggetti passivi dell’IRAP sono soltanto quelli tassativamente previsti dall’art. 3 D. Lgs. n. 446/1997.

Per le problematiche che interessano il presente lavoro occorre precisare che il succitato D. Lgs. n. 446/1997 ha subito le seguenti modifiche per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), cioè le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993 (tra le quali rientrano le istituzioni universitarie):

A)  è stato aggiunto l’art. 10-bis con il D. Lgs. n. 506 del 30/12/1999 (pubblicato in S.O. n. 232/L alla G.U. n. 306 del 31/12/1999), con il quale, tra l’altro, è stato disposto che:

“Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’art. 47, comma 1, lett. c), del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999”.

A tal proposito, quindi, bisogna precisare che:

  • soltanto le borse ed assegni di studio già esenti ai fini ILOR ed IRPEF, così come indicate alla lettera A) del precedente paragrafo 2), sono escluse dalla base imponibile IRAP e cioè quelle indicate alle lettere B), D), E) e G) di cui al precedente paragrafo 1);
  • il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – con la Circolare n. 148 del 26/07/2000 (punto 7.2.2) ha precisato che quando il legislatore ha utilizzato l’espressione “attribuite fino al 31 dicembre 1999” ha inteso fare riferimento alle somme relative a borse di studio il cui riconoscimento sia stato deliberato (la cui formalizzazione sia stata effettuata) entro la predetta data del 31 dicembre 1999, anche se l’effettiva erogazione sia avvenuta in data successiva.

Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi dell’art. 51, comma 6, cit., sempre con la succitata Circolare n. 148/2000, il Ministero delle Finanze ha precisato che i medesimi devono essere assoggettati all’IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio; infatti, l’istituto della proroga differisce da quello del rinnovo, richiamato dall’art. 51 cit., in quanto quest’ultimo, lungi dall’essere un mero prolungamento degli effetti di un rapporto giuridico per una frazione temporale, comporta una riproduzione complessiva dell’accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.

Oltretutto, nello stesso modo, il Ministero delle Finanze si era pronunciato con la precedente Risoluzione n. 17 del 17/02/2000;

B) ulteriore modifica, con effetto dall’01/01/2001, con l’art. 16, comma primo, lett. a), della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), con la quale è stato aggiunto il seguente periodo all’art. 10-bis, comma primo, cit.:

“Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle Università, ai sensi della Legge 02 dicembre 1991 n. 390”.

 

A tal proposito, quindi, occorre precisare che, a far data dall’01/01/2001:

  • anche le borse di studio per gli studenti universitari, di cui all’art. 8 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 (vedi lettera F) del precedente paragrafo 1)) sono escluse dalla base imponibile IRAP; ciò è dovuto al fatto che si vuole evitare una partita di giro, in quanto per le suddette borse di studio c’è anche la partecipazione delle Regioni (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 03/01/2001, punto 1.11);
  • inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 26/01/2001 (punto 5.1), ha ulteriormente precisato che:
    1. sono esclusi dalla base imponibile gli assegni di ricerca ex Legge n. 449/1997 (lettera E) del precedente paragrafo 1)) erogati o comunque attribuiti fino al 31 dicembre 1999;
    2. sono esclusi dalla base imponibile IRAP gli assegni finalizzati al sostegno agli studenti, previsti dalla Legge n. 390/1991 (lettere F) e G) del precedente paragrafo 1));
    3. ulteriore modifica, a far data dall’01/01/2003, con l’art. 5, comma primo, lett. b), della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) con la quale è stato corretto l’art. 10-bis, comma 1, secondo periodo, nel modo seguente:

“All’art. 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole “attribuite fino al 31 dicembre 1999” sono soppresse”.

Di conseguenza, a far data dall’01/01/2003, il più volte citato art. 10-bis D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, al comma 1, secondo e terzo periodo, deve essere letto nel modo seguente:

“Sono escluse dalla base imponibile (IRAP) le somme di cui all’articolo 47, comma primo, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile (IRAP) le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi delle legge 02 dicembre 1991 n. 390”.

 

4) Definizione ed obblighi del sostituto d’imposta

Occorre precisare che l’art. 64, comma primo, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente dispone:

“Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

Di conseguenza, in materia di IRAP, non è mai ammessa la figura del sostituto d’imposta perché la stessa IRAP è a carico esclusivamente dei soggetti passivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), D. Lgs. n. 446/1997, dopo le modifiche apportate, con l’aggiunta della suddetta lettera e-bis), dall’art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 506 del 30 dicembre 1999.

Pertanto, se le istituzioni universitarie hanno illegittimamente trattenuto l’8,50% delle borse o assegni di studio, i soggetti interessati possono richiedere il rimborso immediato delle suddette somme, oltre gli accessori come per legge, rivolgendosi al competente giudice del lavoro (D. Lgs. n. 80 del 31/03/1998) o eventualmente al Tar, nelle particolari ipotesi di cui all’art. 2, comma 5, D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993, in quanto trattasi di diritti patrimoniali connessi, materia non di competenza delle commissioni tributarie, perché un soggetto ha sine titulo trattenuto una somma che per legge non doveva trattenere, stante le tassative condizioni previste in materia di IRAP dal più volte citato D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

 

gennaio 2005

A cura di Maurizio Villani