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Commercio elettronico: il regime speciale IVA per servizi erogati tramite sistemi elettronici da soggetti esteri a consumatori italiani
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Commercio elettronico diretto ed esenzione dalla certificazione dei corrispettivi
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Commercio elettronico: la certificazione degli incassi
IL REGIME IVA DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Il commercio elettronico può essere di due tipi:
- indiretto (offline): riferito alla cessione di beni materiali in cui le parti utilizzano lo strumento mediale per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi, in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie tradizionali seguendo il sistema delle "vendite per corrispondenza" (o "vendite a domicilio")[1]; ai fini IVA si realizza una cessione di beni.
- diretto (online): riferito alla cessione elettronica di beni virtuali (fornitura di siti web, di programmi, di immagini, di testi e di informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film e giochi, formazione a distanza, programmi artistici, sportivi, culturali, di intrattenimento ecc.) che costituisce una prestazione di servizi, in quanto consente alle parti di concludere la transazione con scarico telematico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale con contemporanea esecuzione del pagamento in linea.
E’ evidente, quindi, che le medesime operazioni di "commercio elettronico" possono avere diversi momenti di effettuazione e differenti criteri di territorialità (artt. 6 e 7 del DPR 633/72).
Il commercio elettronico indiretto
Nel seguente quadro sinottico è indicato il differente regime IVA in base allo status del cedente e del cessionario:
CEDENTE |
CESSIONARIO |
REGIME IVA |
NOTA |
Soggetto economico Italia |
Soggetto economico UE |
Cessione intracomunitaria |
1 |
Soggetto economico extra UE |
Esportazione |
2 |
|
Privato UE |
Vendita a distanza |
3 |
|
Privato extra UE |
Esportazione |
4 |
|
Soggetto economico UE |
Soggetto economico Italia |
Acquisto intracomunitario |
5 |
Privato Italia |
Vendita a distanza |
6 |
|
Soggetto economico extra UE |
Soggetto economico Italia |
Importazione |
7 |
Privato Italia |
Nota 1
L'operazione non è imponibile in Italia; il cedente nazionale emette la fattura senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93.
Nota 2-4
L’operazione si configura come una esportazione; il cedente nazionale dovrà emettere la fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, c.1 lett. a) del DPR 633/72; presentare apposita dichiarazione di esportazione (DAU EX) alla dogana di partenza; ottenere dalla dogana di uscita dal territorio comunitario il visto sull'esemplare 3 del DAU.
Nota 3
Per le cessioni che avvengono dall'Italia verso uno Stato comunitario le regole variano a seconda della condizione del cedente. Tali cessioni risultano:
a) imponibili in Italia se il volume delle vendite effettuate dal cedente italiano verso uno Stato comunitario nell'anno precedente e in quello in corso è inferiore a 79.534,67 Euro e alla minor somma prevista nello Stato di destinazione; in questo caso il cedente emette la fattura con IVA secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia;
b) imponibile nello Stato dell'acquirente se il citato volume di cessioni sarà superiore a 79.534,67 Euro o alla minor somma stabilita nello Stato di destinazione, ovvero se l'operatore avrà optato per il regime ordinario. In questo caso il cedente nazionale sì dovrà identificare direttamente o nominare un rappresentante nel Paese del consumatore.
Nota 5
L’operazione è imponibile in Italia; l’acquirente nazionale riceve la fattura senza applicazione dell’imposta e provvede ad integrarla con l’IVA italiana ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/93.
Nota 6
L'operazione è una vendita a distanza effettuata e soggetta ad IVA in Italia. Se il cedente comunitario che invia i beni dal suo Paese non possiede una stabile organizzazione nel nostro territorio o non si è identificato direttamente, deve nominare un rappresentante fiscale per assolvere l'imposta in Italia. Peraltro, se il cedente comunitario effettua vendite a distanza nel nostro Paese, al di sotto del limite annuo di 27.888,67 Euro, versa l'imposta nello Stato membro di partenza dei beni stessi, a meno che non scelga di applicare l'imposta in Italia.
Nota 7
L’operazione è imponibile in Italia; l’acquirente provvede alla liquidazione e al versamento dell’IVA (e degli eventuali dazi) attraverso l'apposita dichiarazione doganale (DAU IM). Tuttavia, in base ad accordi internazionali conclusi dall'Unione Europea, gli invii di piccoli pacchetti di valore inferiore ai 22 Euro sono, in ogni caso, esonerati da qualsiasi imposta[2].
Il commercio elettronico diretto
Il D.Lgs. 1° agosto 2003 n.273, in attuazione della Direttiva UE 2002/38/CE, ha modificato il regime IVA delle prestazioni di servizi concluse tramite mezzi elettronici (commercio online). Il nuovo regime, tuttavia, non è definitivo ma avrà la durata di soli tre anni fino al 30 giugno 2006.
Le cessioni di beni virtuali (software, musica, immagini ecc.) realizzano, ai fini IVA, sempre e, comunque, delle prestazioni di servizio.
Da scaturisce che:
- la prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo ovvero, se anteriore, a quello della emissione della fattura; risulta del tutto irrilevante sia la data di conclusione del relativo contratto sia la data della prestazione o dell'ultimazione della prestazione;
- tali operazioni internazionali sono irrilevanti agli effetti doganali; quindi, il fornitore non dovrà porre in essere alcun adempimento doganale per queste operazioni.
Regole del commercio elettronico diretto
Le operazioni interessate alle regole del commercio elettronico diretto, sono le seguenti:
- fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- fornitura di software e relativo aggiornamento;
- fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati,
- fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Regime IVA
Nel seguente quadro sinottico è indicato il regime IVA in base allo status del cedente e del cessionario e al luogo di effettivo utilizzo della prestazione:
PRESTATORE |
COMMITTENTE |
LUOGO DI UTILIZZAZIONE |
REGIME IVA |
NOTA |
Soggetto economico Italia |
Soggetto economico UE |
UE |
Paese del committente |
1 |
Extra UE |
Fuori campo IVA |
1 |
||
Privato UE |
UE |
Imponibile Italia |
2 |
|
Extra UE |
Fuori campo IVA |
3 |
||
Soggetto extra UE |
Irrilevante |
Fuori campo IVA |
3 |
|
Soggetto economico UE |
Soggetto economico Italia |
UE |
Imponibile Italia |
4 |
Extra UE |
Fuori campo IVA |
5 |
||
Privato Italia |
UE |
Paese del prestatore |
6 |
|
Extra UE |
Fuori campo IVA |
3 |
||
Soggetto economico extra UE |
Soggetto economico Italia |
UE |
Imponibile Italia |
7 |
Extra UE |
a cura del Dott. Carmine Del Pesce
ottobre 2004