Le operazioni di commercio elettronico diretto effettuate nei confronti di privati consumatori finali non sono più soggette, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Non deve essere emessa né la fattura, né scontrino o ricevuta fiscale, salvo il caso in cui la fattura sia richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Nessuna variazione è stata prevista per le transazioni nei confronti di soggetti passivi ai fini Iva. In tale ipotesi continuano a seguirsi le regole ordinarie.
L’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi è stato previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre scorso). Il provvedimento dà cos