Come contabilizzare i costi sostenuti per la certificazione della qualità

Il sostenimento di tali costi sostenuti per la certificazione della qualità pone il problema del relativo trattamento civilistico e fiscale, a cui è dedicato il presente contributo.

Contabilizzazione dei costi per la certificazione della qualità?

contabilizzazione dei costi per certificazione della qualitàLe spese sostenute per la certificazione di qualità, in genere, hanno lo scopo di adeguare e migliorare il sistema organizzativo aziendale, attraverso una serie di attività tese all’addestramento del personale nonché alla razionalizzazione dei metodi di produzione.

L’obiettivo è quello di garantire ai clienti o ai terzi che la buona qualità dei prodotti o dei servizi forniti dall’azienda si manterrà nel tempo, e ciò anche grazie ai periodici controlli che fanno in modo di mantenere inalterato lo standard conseguito, pena l’esclusione dall’albo delle società certificate.

L’individuazione delle modalità di contabilizzazione delle spese sostenute per l’ottenimento della certificazione di qualità deve essere oggetto di particolare attenzione.

Il sostenimento di tali costi pone altresì il problema del relativo trattamento civilistico e fiscale, a cui è dedicato il presente contributo.

 

La tesi del Fisco

In sede di risposta ad una interrogazione parlamentare, l’Amministrazione Finanziaria ha reso noto che le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione di qualità non possono essere qualificate come oneri pluriennali, ma hanno invece natura di costi di esercizio. Ciò in quanto :

  • non hanno una propria individualità;
  • non sono identificabili come diritti meritevoli di protezione giuridica.

Pertanto, non è permessa la capitalizzazione e di conseguenza l’ammortamento, ma solo la deduzione immediata a conto economico, come un qualunque costo d’esercizio, alla voce B 7 (costi per servizi)

 

La tesi della dottrina

In tale questione, è da rilevare la differente tesi, peraltro assolutamente condivisibile,  esposta dalla dottrina specializzata, in base alla quale le spese in esame hanno natura pluriennale, se ed in quanto idonee a produrre utilità negli esercizi futuri. In tal senso, assume importanza fondamentale il previo assenso del Collegio Sindacale, ovviamente laddove esistente.

La capitalizzazione di tali spese sarà ancora più necessaria quanto più esse comportino l’effettuazione di attività dirette all’addestramento non periodico del personale, con la redazione di organigrammi e “mansionari”, ed una complessiva riorganizzazione della struttura aziendale, compresa l’esecuzione di elaborazioni, valutazioni, studi e progettazioni a ciò rivolte, nonché la sistematizzazione e razionalizzazione degli elementi organizzativi esistenti, affinché costituiscano un elemento di riferimento per le successive elaborazioni ed adeguamenti.

Una volta deciso di capitalizzare tali spese, occorre affrontare il problema della corretta voce di bilancio a cui imputarle. Al riguardo, infatti, occorre valutare se inserirli nella voce B I 2) “Spese di sviluppo”, o nella voce B I 7) “Altre immobilizzazioni immateriali”.

E’ evidente che questo dipende dalla natura e dalla tipologia delle spese sostenute; in questa sede si vuole soltanto ricordare che il principio contabile n. 24 CNDCR prevede l’iscrizione nella voce B I 7) di costi che non rientrano nelle voci specifiche, ma che rivestono pur sempre la natura di oneri ad utilità pluriennale, e ciò in quanto si ritiene che siano dunque recuperabili nel futuro tramite maggiori ricavi.

E’ importante rilevare che, se la procedura per l’ottenimento della certificazione comporta pure degli adeguamenti agli impianti, occorrerà iscrivere l’eventuale maggior valore a incremento del cespite.

È da considerare poi che il principio contabile IAS n. 38 prevede la integrale deducibilità immediata di tali costi mediante imputazione a conto economico, non ammettendone dunque la capitalizzazione.

 

Il periodo di ammortamento

In riferimento alle quote di ammortamento, taluna dottrina ritiene che sia applicabile l’aliquota pari al 33%, ossia ad 1/3 del costo, in base all’articolo 103 Tuir (ossia il vecchio art. 68).

È consigliabile comunque, se si assimilano le spese a quelle per studi e ricerche, che la deduzione avvenga entro 5 anni.

In ogni caso, comunque, si ritiene prudente non estendere il periodo di ammortamento ad oltre 5 anni.

 

Le verifiche annuali di bilancio e l’eventuale svalutazione del costo.

Nel caso in cui si ritenga che tali spese debbano essere capitalizzate, occorrerà poi in ogni esercizio verificare il permanere delle condizioni che ne hanno determinato la capitalizzazione; ciò in quanto, se sono venute meno tali condizioni, occorrerà imputare a conto economico dell’esercizio il costo residuo del valore capitalizzato, sotto la voce “Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali” (B 10 c del conto economico); di ciò occorre fare menzione in Nota Integrativa. La svalutazione va rilevata a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale.

 

Vedi anche:

I costi per la certificazione della qualità: profili operativi e aspetti contabili

 

luglio 2004 

Danilo Sciuto

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