Omesso versamento IVA e ritenute: vengono sempre prima i debiti tributari

dedichiamo questo intervento al problema della crisi di liquidità e ai reati collegati agli omessi versamenti IVA e ritenute: in quali casi la crisi di liquidità di un’azienda può essere un valido motivo per omettere i versamenti fiscali senza incorrere nel reato tributario? Attenzione perchè a fronte di alcune pronunce in favore del contribuente ve ne sono altrettante contrarie

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Guardia_Di_FinanzaCon la sentenza n. 29544 del 14 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti i reati di cui agli artt. 10-ter e 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, omesso versamento Iva e omesso versamento ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta, senza che possano trovare accoglimento le giustificazioni basate sulla salvaguardia del livello occupazionale e il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

La Corte ricorda il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui, “al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262). Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014)”.

Nel caso di specie, “la crisi economico-finanziaria che investì l’impresa amministrata dall’imputato non fu affatto improvvisa né imprevedibile, avendo avuto inizio sin dal 2007 e andamento negativo costante, con una progressiva riduzione del fatturato, e l’imputato non ha illustrato le iniziative via via adottate nel corso di tale crisi, onde dimostrare l’incolpevolezza della crisi di liquidità che gli avrebbe impedito in modo assoluto di adempiere l’obbligazione tributaria. Tale inadempimento risulta, invece, proprio sulla base della prospettazione difensiva dell’imputato, riconducibile a una sua precisa scelta imprenditoriale e non a una situazione di obiettiva e assoluta impossibilità, tale da escluderne la volontarietà e dunque la riconducibilità a una libera volizione dell’imputato, in quanto quest’ultimo, in presenza di una crisi economico-finanziaria, scelse consapevolmente di mantenere i medesimi livelli occupazionali e retributivi e la stessa organizzazione dell’attività d’impresa, sia pure allo scopo di non perdere l’avviamento e il konw how altamente specializzato di detta impresa, omettendo di corrispondere all’Erario le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte, senza perseguire alcuna altra via per fronteggiare tale crisi e ripartirne in modo omogeneo ed equilibrato il peso (ricorrendo ad accordi per la riduzione temporanea e parziale dei livelli occupazionali e retributivi): ne consegue che la omissione addebitata all’imputato deve ritenersi frutto di una sua libera determinazione, sia pure ispirata alla volontà di salvaguardare l’attività di impresa e i livelli di occupazione, ma che ha comportato l’inadempimento alle obbligazioni tributarie nei confronti dello Stato, con la conseguente corretta configurazione del residuo reato ascrittogli e l’insussistenza del vizio di illogicità della motivazione denunciato, avendo la Corte territoriale correttamente sottolineato, sulla scorta del ricordato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la mancata adozione di iniziative volte a evitare di non riversare esclusivamente sull’Erario l’aggravio della crisi finanziaria che colpì l’impresa amministrata dall’imputato”.

Breve nota giurisprudenziale in tema di omesso versamento IVA e ritenute

La crisi di liquidità è stata oggetto di più interventi da parte della Corte di Cassazione. Nella tabella che segue individuiamo le più interessanti e recenti… CONTINUA NEL PDF—>

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