in caso di accertamento alla società di persone (nel caso in esame una società in nome collettivo) è sufficiente la notifica eseguita alla società non essendo richiesta anche quella ai singoli soci
In caso di accertamento alla società di persone è sufficiente la notifica eseguita a quest’ultima non essendo richiesta anche quella ai soci.
Il principio è contenuto nella sentenza n. 16713/2016 della Corte di Cassazione secondo cui, una volta escusso il patrimonio sociale, può essere chiamato a rispondere il socio senza essere necessaria la notifica dell’avviso di accertamento né della cartella di pagamento, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora.
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e seguenti del Cpc, a cui si richiama l’art. 16, c. 2, del D.lgs. n. 546/1992. La notifica, operata a mezzo dell’ufficiale giudiziario nonché a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente, può essere effettuata brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve esser e fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o a mezzo posta. In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
La notifica può essere fatta, in assenza del destinatario, ad una persona di famiglia (moglie, marito, figli, altri parenti, che devono essere, anche solo momentaneamente, conviventi: di tale convivenza ne deve essere fatta menzione nella relazione di notifica, unitamente all’indicazione del grado di parentela dichiarato dal soggetto che ritira l’atto). La notifica può essere eseguita, inoltre, a persona addetta alla casa, all’ufficio, all’azienda; solo se tali soggetti non sono reperiti l’atto deve essere consegnato al portiere dello stabile dove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario.
In caso di società di persone, l’art. 145 c.p.c. stabilisce che la notificazione deve essere eseguita nella sede dove la società svolge la propria “attività in modo continuativo” (art. 19, c. 2, c.p.c.), anche se non coincidente con quello dello svolgimento dell’attività istituzionale della società ed indipendentemente dalla sede che risulta dai pubblici registri. La sede ufficiale, pertanto, è solo la sede presunta, ma il terzo è libero di considerare come sede anche quella effettiva, sempre che sia fornita la prova della sua esistenza, e purché non vi sia coincidenza tra le sedi effettiva e ufficiale. Il terzo comma del predetto art. 145 prevede che, qualora la notificazione non possa avvenire nei luoghi indicati in precedenza, la medesima notificazione può essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente, purché il suo nome risulti nell’atto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento eseguita a familiare che abita nello stesso numero civico ma in altro appartamento è nulla. La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare è, infatti, assistita da presunzione di ricezione ex art. 139, comma 2, Cpc, solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare. Ove si verifichi tale ipotesi, se il vicino di casa accetti di ricevere copia dell’atto, è previsto che quest’ultimo sottoscriva l’originale e l’ufficiale giudiziario informi il destinatario dell’avvenuta notifica mediante raccomandata (Cass. n. 1802/2016).
Recentemente la medesima Cassazione, diversamente opinando, ha ritenuto per un caso analogo che la notificazione eseguita presso la casa del contribuente, con consegna a persona qualificatasi come cognata, seppur convivente, è valida, atteso che il notificatore non è tenuto ad indagare sullo stato di convivenza o sull’effettività del rapporto di parentela (Cass. n. 16499/2016).
Nel caso di specie la contribuente, socia di una s.n.c., ha impugnato la cartella di pagamento e sia in primo che secondo grado quest’ultima è stata annullata in quanto la relativa pretesa doveva considerarsi prescritta decorso il termine di dieci anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società, divenuto definitivo per la mancata impugnazione.
In particolare, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la pretesa tributaria si è manifestata solo con la notifica della cartella e, pertanto, estranea alla precedente notifica avvenuta nei confronti della società per cui tale notifica non può considerarsi termine interruttivo della prescrizione nei confronti dei soci. Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la notifica effettuata alla società (di persone) è sufficiente, non essendo necessaria quella ai soci
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del concessionario, ha ritenuto che non è necessario che al socio venga notificato l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA, atteso che l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio, essendo sufficiente la comunicazione dell’avviso di mora da parte del concessionario della riscossione. In tal caso non può ritenersi violato il diritto di difesa del socio (cfr. Cass n. 2836120/13; 29625/2008), atteso che quest’ultimo può impugnare l’atto direttamente ed eccepire la pretesa nel merito.
In base al regime delle società di persona, nel caso specifico società in nome collettivo, se il patrimonio sociale viene escusso inutilmente, viene chiamato a risponderne il socio, senza essere necessaria la notificazione dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, che la pretesa impositiva divenuta definitiva, in conseguenza della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, è soggetta al termine di prescrizione breve (5 anni) ex art. 2948, co. 4, c.c. e non decennale di cui all’art. 2946 c.c. e che l’interruzione della prescrizione, avvenuta nei confronti della società, assume efficacia anche nei confronti dei soci.
Pertanto l’interpretazione fornita dalla CTR è risultata errata in quanto ha ritenuto prescritto il credito erariale nei confronti del socio, ignorando l’assetto che nelle società di persone assume il rapporto tra soci e società in relazione ai debiti sociali prescindendo dalla condizione che i debiti della società sono debiti dei soci.
Infatti il socio ha una responsabilità solidale con la società e a quest’ultimo deve essere notificata un’intimazione di pagamento che sarà l’unico atto impugnabile da parte del socio attesa la definitività della cartella notificata alla società e non impugnata.
28 dicembre 2016