una delle novità della Legge di bilancio 2017 è che dal prossimo anno le notifiche degli atti tributari viaggeranno quasi esclusivamente via PEC; in questo articolo analizziamo la nuova norma: le modalità di notifica telematica, le problematiche relative alla PEC satura, la notifica per i soggetti non obbligati all’uso della PEC
Il D.L. n. 193/2016, attraverso l’art. 7-quater, inserito in sede emendativa, ha integrato tecnologicamente l’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, norma che si occupa del procedimento di notificazione degli atti di accertamento.
LA NORMA PER I SOGGETTI OBBLIGATI
Il Legislatore ha aggiunto, alla fine del citato art.60, un comma con il quale viene previsto, in deroga all’art. 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle oggi introdotte, che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo PEC, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
La casella satura
La norma prevede che se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica continua ad essere satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Il perfezionamento della notifica
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio ( non ha valore il fatto che il destinatario non legga l’email).
Per il destinatario la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui posta elettronica satura, o di PEC non valida o attiva, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
LA NORMA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI
Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari, all’indirizzo di PEC di uno dei soggetti che svolgono assistenza tecnica in sede contenziosa, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
In tali ipotesi, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal 5’ giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di PEC del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni previste in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
L’ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1 luglio 2017.
Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
2 dicembre 2016
Gianfranco Antico