La tassazione delle rendite finanziarie

da oggi (1° luglio 2014) cambia la tassazione delle rendite finanziarie: i proventi soggetti ad aumento di aliquota e tutti i chiarimenti al nuovo quadro normativo

Decorre dal 1′ luglio 2014, l’aumento dell’aliquota al 26% (dal 20%). Si tratta della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR e ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

 

rivalutazione rendite INAIL 2019Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, è stato pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2014.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, ha apportato chiarimenti al quadro normativo.

In particolare, a seguito delle modifiche, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettati al 26% in luogo dell’attuale 20%.

Inoltre passa dal 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.

Non ha subito modifiche la tassazione riferita, tra l’altro agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate.

Riguardo alla decorrenza delle nuove disposizioni, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito.

In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

  • ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.7.2014;
  • agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dall’1.7.2014;
  • in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dall’1.7.2014.

 

 

 

La tassazione delle rendite finanziarie

Dal 1° luglio 2014 decorre l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26%. Ciò a seguito del D.L. n. 66/2014 (Decreto noto come “IRPEF-spending review”) che ha stabilito l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26%, con effetto dal 1° luglio 2014, per quanto riguarda le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 (redditi di capitale) e sui redditi diversi dell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) sempre del Tuir.

La nuova imposizione, in linea generale, riguarderà solo i soggetti che non detengono le attività finanziarie nell’esercizio d’impresa (privati persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) per:

  • gli interessi ed i proventi assimilati esigibili dal 1° luglio 2014;
  • le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
  • i dividendi e proventi assimilati, derivanti da partecipazioni non qualificate, percepiti dal 1° luglio 2014 (pertanto anche quelli deliberati prima di tale data, rilevando ai fini della tassazione il criterio di cassa).

 

Proventi soggetti ad aumento dell’imposta

Le tipologie di reddito di seguito elencate, dal 1° luglio 2014 passano ad una tassazione del 26%.

In particolare riguardano:

  • gli interessi sui conti correnti e conti deposito;
  • gli interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri;
  • i dividendi e, in genere, plusvalenze e minusvalenze da partecipazioni non qualificate, non detenute in società localizzate in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati;
  • i proventi dei fondi comuni non immobiliari istituiti in Italia e lussemburghesi storici e di quelli istituiti nella UE e nello SEE white list con gestore vigilato nel suo Stato di residenza;
  • i proventi dei fondi immobiliari “non trasparenti”;
  • i proventi dei fondi comuni immobiliari italiani ed esteri distribuiti in corso di partecipazione o in occasione del rimborso o liquidazione della quota;
  • i proventi dei fondi comuni diversi dai precedenti;
  • i proventi delle polizze vita e di capitalizzazione;
  • i capital gains sui titoli di risparmio dell’economia meridionale;
  • i capital gains sui titoli degli enti territoriali di Stati esteri cd. white list;
  • i capital gains su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate e da quelle non qualificate in società black list non quotate;
  • i proventi maturati nell’ambito del risparmio gestito.

 

 

Proventi non interessati dall’aumento dell’imposta

Il Decreto 66/2014 non ha modificato la tassazione dei proventi derivanti dai titoli di Stato.

È, infatti, stata confermata l’aliquota del 12,5% per gli interessi ed altri proventi di cui all’art. 44, Tuir, e per le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-ter) del Tuir, con riferimento ai titoli di Stato e degli enti territoriali italiani, sui titoli equiparati emessi da organismi sovranazionali (BEI, BERS, BIRS, UE e gli altri enti indicati), sui titoli degli Stati esteri white list.

In particolare, non subiscono gli effetti dell’aumento:

  • le obbligazioni e gli altri titoli pubblici italiani di cui all’art. 31, D.P.R. 601/1973 ed equiparati, (come ad esempio i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da Regioni, Province e Comuni, quali i BOR, i BOP e i BOC, e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali);
  • i titoli emessi dagli enti territoriali ai sensi degli artt. 35 e 37, L. 724/1994, quali unioni di Comuni, città metropolitane, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali e Regioni (Circolare 11/2012 Agenzia delle Entrate);
  • i titoli equiparati ai titoli “pubblici” italiani, ai sensi dell’art. 12, co. 13-bis, D.Lgs. 461/1997.

 

 

Confronto tra vecchie e nuove tassazioni

Nella seguente tabella sono repilogate le principali attività finanziarie, con l’indicazione della tassazione dal 1° luglio 2014:

 

Tipologia di investimento finanziario

Fino al 30 giugno 2014

Dal 1° luglio 2014

Interessi su conti correnti, certificati di deposito e conti di deposito

20%

26%

Interessi su titoli obbligazionari emessi da società private, italiane ed estere

20%

26%

Dividendi relativi a partecipazioni non qualificate provenienti da Paesi esteri white list

20%

26%

Proventi dei fondi comuni istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato

20%

26%

Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente

20%

26%

Capital gain derivanti dalla negoziazione di partecipazioni non qualificate in società italiane

20%

26%

Dividendi relativi a partecipazioni non qualificate provenienti da società italiane

20%

26%

Interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs), sui titoli di Stato esteri white list

12,5%

12,5%

Interessi su titoli di enti territoriali di Paesi esteri white list

20%

12,5%

Proventi di natura finanziaria percepiti da fondi pensione

11%

11,5%

 

 

Dividendi distribuiti da società italiane partecipate

Come accennato, per i dividendi e gli utili da partecipazioni non qualificate, in deroga alla regola generale della esigibilità, per i titoli azionari e assimilati, l’aliquota del 26% si applicherà ai dividendi e agli utili incassati dal 1° luglio 2014, a prescindere dal periodo di formazione dell’utile.

L’aumento di tassazione non interesserà i detentori di partecipazioni qualificate, i quali che continueranno a tassare dividendi e plusvalenze relativi a queste partecipazioni, in regime dichiarativo, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare.

 

 

 

Misure di favore: white list, titoli pubblici, fondi pensione

Mantenuto il trattamento di favore riservato ad alcune fattispecie meritevoli di tutela, in certi casi introdotte al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure perché derivanti da accordi derivanti dall’appartenenza all’Ue.

Tra le varie deroghe al nuovo quadro normativo, ad esempio, rimane in vigore l’aliquota del 12,5% sui titoli pubblici italiani (ed equiparati). È il caso dei titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.

Per quanto riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996), si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati:

Adesso vi rientrano anche le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.

Analoga aliquota ridotta del 12,5% per le obbligazioni di progetto (project bond), seppure relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.

Non si applica la nuova aliquota del 26%, infine, nemmeno alle forme di previdenza complementare. Per esse, però, il D.L. 66/2014 ha aumentato dall’11 all’11,5% l’imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.

 

 

Cosa cambia per il monitoraggio fiscale (quadro Rw)

In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente.

In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall’obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).

 

 

Assicurazioni

Le imposte sostitutive sono dovute nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti.

Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dall’1 luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.

Invece, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica l’aliquota del:

  • 12,5%, per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
  • 20%, per la parte dei redditi maturati dall’1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
  • 26%, sui redditi maturati a partire dall’1 luglio 2014.

 

 

Redditi diversi di natura finanziaria, quando è percorribile l’affrancamento

Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria si applica l’aliquota del 26% alle plusvalenze realizzate a partire dall’1 luglio 2014. Qualora la cessione a titolo oneroso si sia perfezionata antecedentemente a tale data, la plusvalenza resta assoggettata a imposizione con l’aliquota del 20%.

Per evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente all’1 luglio 2014, sarà comunque possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, versando un’imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza tra tale valore o costo in base ai criteri previsti dal “decreto affrancamento” (DM 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato (articolo 5, DLgs 461/1997).

L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo.

È prevista una diversa modalità di esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.

Nel primo caso, l’opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014; nella seconda ipotesi, l’opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall’affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione.

In entrambe le ipotesi, non è consentito l’affrancamento parziale.

L’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. I dati relativi all’affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario relativa al periodo d’imposta 2014.

Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati, prioritariamente, al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione.

Successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.

 

 

Credito d’imposta per le casse privatizzate

È riconosciuto, in attesa dell’armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi percepiti da tali enti e dalle forme di previdenza complementare, un credito d’imposta a favore delle casse professionale (DLgs 252/2005).

Il credito, da utilizzare in compensazione, sarà pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%.

Tale importo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi (art. 61 del Tuir) né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, del Tuir).

 

Cambio regime fiscale

Dunque, dal 1° luglio cambia il regime fiscale per le rendite finanziarie che dal 20% passano al 26%. Restano, invece, al 12,5% i tassi per i titoli di Stato italiani; non cambia pure la tassazione degli interessi derivanti dai project bond che saranno ancora tassati al 5%.

Scende, invece, dal 20% al 12,5% la tassazione per gli interessi che matureranno sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list.

Aumentata dall’11 all11,5% la tassazione dei proventi percepiti da fondi pensione italiani. Saranno interessate dall’aumento della tassazione soltanto le plusvalenze realizzate dopo il 1°luglio. Per i contratti di capital gain stipulati entro il 30 giugno 2014 l’aliquota è al 20% a prescindere dal pagamento.

 

Vincenzo D’Andò

1 luglio 2014